IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista  la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
dell'Unione europea 13  ottobre  2003,  n.  2003/87/CE  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006,  n.  216  e  successive
modificazioni; 
  Visto il Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per  il
periodo 2008 - 2012 (di seguito: «PNA 2008 -  2012»),  approvato  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare e del Ministro dello sviluppo economico, in data 16 dicembre
2006; 
  Vista la decisione di  assegnazione  delle  quote  di  CO2  per  il
periodo 2008-2012, approvata ai sensi  dell'art.  11,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 216/06 e adottata  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dello sviluppo economico, in data 28 febbraio 2008; 
  Visto il decreto-legge  20  maggio  2010  n.  72,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 luglio 2010, n. 111, ed in  particolare
l'art. 2 recante misure urgenti per le installazioni sottoposte  alla
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  13
ottobre 2003 che non hanno ricevuto quote di  emissione  di  anidride
carbonica (CO2) a titolo gratuito,  a  causa  dell'esaurimento  della
riserva per i nuovi entranti; 
  Vista la deliberazione n. 16/2010 del 28 luglio 2010  del  Comitato
nazionale per  la  gestione  della  direttiva  2003/87/CE  e  per  il
supporto nella gestione delle attivita' di progetto del protocollo di
Kyoto (di seguito:  Comitato)  di  cui  all'art.  3-bis  del  decreto
legislativo n. 216/2006; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas (di seguito: Autorita') del 29 luglio 2010, ARG/elt 117/10; 
  Viste le deliberazioni del Comitato: 
    del 21 settembre 2010, n. 22/2010; 
    del 28 ottobre 2010, n. 25/2010; 
    del 27 giugno 2011, n. 23/2011; 
    del 13 aprile 2012, n. 8/2012; 
    del 30 novembre 2012, n. 28/2012; 
    del 28 dicembre 2012, n. 48/2012; 
    del 25 marzo 2013, n. 6/2013; 
    del 25 marzo 2013, n. 7/2013; 
    del 9 aprile 2013, n. 9/2013; 
    del 30 maggio 2013, n. 11/2013; 
    del 30 maggio 2013, n. 12/2013. 
  Viste le deliberazioni dell'Autorita': 
    del 4 novembre 2010, ARG/elt 194/10; 
    del 29 marzo 2011, n. ARG/elt 38/11; 
    del 4 agosto 2011, n. ARG/elt 111/11; 
    del 12 aprile 2012, n. 139/2012/R/EFR; 
    del 20 dicembre 2012, n. 563/2012/R/ EFR; 
    del 25 luglio 2013, n. 333/2013/R/EFR; 
    del 25 luglio 2013, n. 334/2013/R/EFR. 
  Visto  il  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,  recante
attuazione della  direttiva  2009/29/CE  che  modifica  la  direttiva
2003/87/CE  al  fine  di  perfezionare  ed   estendere   il   sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di  gas  ad  effetto
serra, ed in particolare il comma 5 dell'art. 19 che  stabilisce  che
il 50% dei proventi delle singole aste  e'  riassegnato  ad  apposito
capitolo del Ministero dello sviluppo economico per i rimborsi di cui
al comma 5, art. 2 del citato decreto-legge n. 72/2010  ,  convertito
con modificazioni, dalla legge n. 111/2010, sino alla concorrenza dei
crediti previsti dal comma 3, art. 2 del citato decreto-legge n.  72/
2010; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1031/2010 della  Commissione  Europea,
emendato dal Regolamento (UE) n. 1210/2011, relativo ai  tempi,  alla
gestione e agli altri aspetti della  vendita  all'asta  (di  seguito:
Regolamento (UE) n. 1031/2010); 
  Visti gli articoli 6, comma 1 e 19, comma 1 del decreto legislativo
n. 30/2013, secondo cui il  Gestore  dei  Servizi  Energetici  -  GSE
S.p.A. (di seguito: GSE), e' il  soggetto  responsabile  della  messa
all'asta delle quote per conto dello Stato italiano; 
  Considerato che ai sensi del citato Regolamento (UE)  n.  1031/2010
le procedure di asta sono tenute a partire dal 2012 e  il  numero  di
quote da mettere all'asta assegnato all'Italia e' di  11,324  milioni
nel 2012 e di 87,873 milioni nel 2013; 
  Considerato che per gli anni dal 2014 in poi il numero di quote  da
mettere complessivamente all'asta non risulta ancora approvato in via
definitiva dagli organi comunitari; 
  Considerato che  le  deliberazioni  sopra  citate  del  Comitato  e
dell'Autorita' hanno individuato rispettivamente i soggetti creditori
e l'ammontare dei crediti dovuti  per  l'intero  periodo  di  scambio
delle quote 2008-2012, come evidenziato dalla tabella in allegato  al
presente decreto; 
  Ritenuta l'opportunita' di stabilire le modalita' di  rimborso  dei
crediti in attuazione dell'art.  2,  comma  5  del  decreto-legge  n.
72/2010, convertito nella legge n. 111/2010, al  fine  di  consentire
certezza sui tempi e sui modi dell'operazione, fermo restando che  il
rimborso rimane subordinato alle effettive entrate, da  definire  con
decreto di cui al comma 5, art. 19 del decreto legislativo 30/2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le somme spettanti  ai  soggetti  creditori,  come  identificati
dalle deliberazioni del  Comitato  di  cui  all'art.  4  del  decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono liquidate agli aventi diritto,
nell'ammontare  indicato  nelle  deliberazioni   dell'Autorita'   per
l'energia elettrica ed il gas (colonna «crediti spettanti»)  adottate
in attuazione del comma 2, art. 2 del decreto-legge 20  maggio  2010,
n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010,  n.
111, maggiorato degli interessi maturati a tasso legale a partire dal
1 marzo dell'anno di mancata assegnazione delle quote. L'ammontare di
cui al presente comma e' riportato nella tabella in allegato, a tutti
gli effetti parte integrante del presente decreto. 
  2. I soggetti creditori  presentano  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, Dipartimento Energia - Direzione  Generale  per  l'energia
nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica,  apposita
istanza volta ad ottenere la liquidazione dei crediti stessi. 
  3. Entro 30 giorni da  ciascuna  operazione  di  riassegnazione  di
risorse di cui al comma 5, art. 19 del decreto legislativo  13  marzo
2013, n. 30, il Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede  alla
liquidazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione  al
Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, all'Autorita'  per  l'energia
elettrica ed il gas ed al Comitato di cui al comma 1. 
  4. La liquidazione e' effettuata per  impianto,  seguendo  l'ordine
cronologico  dell'anno  di  maturazione  del  credito.  Nel  caso  di
insufficienza  delle  risorse  oggetto  di  ciascuna   riassegnazione
rispetto  all'importo   complessivamente   dovuto   per   la   stessa
annualita',  la  liquidazione  si  effettua  ripartendo  le   risorse
disponibili tra gli aventi diritto, secondo quote proporzionali, fino
al completo rimborso delle somme dovute. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 febbraio 2014 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                              Zanonato 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                             Saccomanni 
 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
                               Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2014 
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1467