IL DIRIGENTE 
                  DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA 
 
  Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300, recante la "Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto l'art.  48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.  269
convertito nella legge  24  novembre  2003  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica   e
dell'economia e finanze, come modificato con decreto  n.  53  del  29
marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco,  emanato  a  norma  del  comma  13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato"; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
"Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE",  e  s.m.i.,  in
particolare l'art. 38; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la determinazione AIFA n. 521 del  31  maggio  2013,  con  la
quale e' stata conferita al dott. Giuseppe  Pimpinella  la  direzione
dell'Ufficio di Farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013; 
  Vista  la   determinazione   del   Direttore   generale   dell'AIFA
concernente "Criteri per l'applicazione delle  disposizioni  relative
allo smaltimento delle scorte dei medicinali " n. 371 del 14/04/2014,
emanata,  in  attuazione  dell'art.  37   del   decreto   legislativo
succitato, cosi' come modificato dall'art. 44, comma 4-quinquies  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante:  "Disposizioni  urgenti
per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni,  nella
legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
serie generale  n.  101  del  3/05/2014,  efficace  a  decorrere  dal
3/06/2014; 
  Vista la determinazione FV n. 3/2014 del 7 gennaio 2014  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  supplemento
ordinario  n.  10  del  4  febbraio  2014  concernente   il   rinnovo
dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  secondo  procedura
nazionale del medicinale Evervent con conseguente modifica stampati; 
  Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC  Rottapharm
S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale  in  Galleria  Unione,  5
20122 Milano - Codice fiscale/partita IVA 04472830159 nella richiesta
di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 20/05/2014; 
  Visti gli atti istruttori e la  corrispondenza  degli  stessi  alla
normativa vigente; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Medicinale: EVERVENT. 
  Confezioni: 
    036211  011  "12  microgrammi  polvere  per  inalazione,  capsule
rigide" flacone da 60 capsule ed un erogatore; 
    036211  023  "12  microgrammi  polvere  per  inalazione,  capsule
rigide" flacone da 100 capsule ed un erogatore. 
  Titolare AIC: Rottapharm S.p.A. 
  Procedura: Nazionale. 
  E' autorizzato, a decorrere dal 4 giugno 2014, data di scadenza del
termine  del  periodo  precedentemente  concesso  a   seguito   della
determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n.  3/2014  del  7
gennaio 2014 pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - supplemento ordinario  n.  10  del  4  febbraio  2014,  il
mantenimento delle confezioni gia' prodotte,  che  non  riportino  le
modifiche autorizzate a  seguito  della  suddetta  determinazione  di
rinnovo, fino alla  data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in
etichetta,  fermo  restando  l'obbligo  di  consegna  da  parte   dei
farmacisti agli utenti del Foglio Illustrativo aggiornato,  ai  sensi
di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3  della  determinazione
del Direttore Generale n. 371 del 14/04/2014 concernente "Criteri per
l'applicazione delle disposizioni  relative  allo  smaltimento  delle
scorte dei medicinali ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -  serie
generale n. 101 del 3/05/2014, efficace a decorrere dal 3/06/2014.  I
farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato
agli utenti a decorrere dal  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della presente determinazione.