Estratto determinazione FV n. 133/2014 del 30 aprile 2014 
 
    Medicinale: LERCANIDIPINA GERMED. 
    Confezioni: 
      039250016 10 mg compresse rivestite con film  28  compresse  in
blister AL/PVC; 
      039250028 10 mg compresse rivestite con film  30  compresse  in
blister AL/PVC; 
      039250030 10 mg compresse rivestite con film  50  compresse  in
blister AL/PVC; 
      039250042 10 mg compresse rivestite con film 100  compresse  in
blister AL/PVC; 
      039250055 20 mg compresse rivestite con film  28  compresse  in
blister AL/PVC; 
      039250067 20 mg compresse rivestite con film  30  compresse  in
blister AL/PVC; 
      039250079 20 mg compresse rivestite con film  50  compresse  in
blister AL/PVC; 
      039250081 20 mg compresse rivestite con film 100  compresse  in
blister AL/PVC; 
      039250093 10 mg compresse rivestite con film  28  compresse  in
blister AL/PVDC; 
      039250105 10 mg compresse rivestite con film  30  compresse  in
blister AL/PVDC; 
      039250117 10 mg compresse rivestite con film  50  compresse  in
blister AL/PVDC; 
      039250129 10 mg compresse rivestite con film 100  compresse  in
blister AL/PVDC; 
      039250131 20 mg compresse rivestite con film  28  compresse  in
blister AL/PVDC; 
      039250143 20 mg compresse rivestite con film  30  compresse  in
blister AL/PVDC; 
      039250156 20 mg compresse rivestite con film  50  compresse  in
blister AL/PVDC; 
      039250168 20 mg compresse rivestite con film 100  compresse  in
blister AL/PVDC. 
    Titolare AIC: Germed Pharma S.p.A. 
    Procedura mutuo riconoscimento IT/H/0372/001-002/R/001, 
con  scadenza  il  20  maggio  2014  e'  rinnovata,   con   validita'
illimitata,  l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   previa
modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio
illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla  data  di
entrata in vigore  della  presente  determinazione,  i  requisiti  di
qualita', sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. 
    Le  modifiche  devono  essere  apportate  immediatamente  per  il
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto,   per   il   foglio
illustrativo ed etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in  vigore
della determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto. 
    Le confezioni gia' prodotte che non rechino le modifiche indicate
dalla presente determinazione possono essere dispensate  al  pubblico
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. 
    La presente determinazione ha effetto  dal  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  Societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.