Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi del Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010:
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio
Pignoletto Emilia-Romagna, con sede in Zola Predosa (BO), intesa ad
ottenere la protezione del disciplinare di produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata dei vini "Pignoletto", con
allegata la relativa proposta di disciplinare di produzione, nel
rispetto della procedura di cui all'art. 4 del citato D.M.7 novembre
2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6 e 7 del D.M. 7 novembre
2012 e, in particolare:
- e' stato acquisito il parere favorevole della Regione
Emilia-Romagna;
- e' stata tenuta in data 3 aprile 2014 la riunione di pubblico
accertamento in loco, presso la sede della Regione Emilia Romagna di
Bologna, con la partecipazione di enti territoriali, organizzazioni
di categoria vitivinicole, produttori ed operatori economici
interessati;
- e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato
Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 61/2010,
espresso nella riunione del 16 aprile 2014, nell'ambito della quale
il citato Comitato ha approvato la proposta aggiornata del
disciplinare di produzione della DOC "Pignoletto";
Considerato che, allorche' sara' conclusa con esito positivo la
procedura per l'esame della domanda di protezione della citata DOC
"Pignoletto", con l'iscrizione della stessa denominazione nel
registro comunitario delle DOP e IGP dei vini, la relativa protezione
assicurata dagli articoli 100, par. 3, e 103, del Reg. UE n.
1308/2013, esclude la possibilita' di utilizzare, in etichettatura e
presentazione, il nome della varieta' di vite "Pignoletto" per altri
vini a denominazione di origine di origine e ad indicazione
geografica tipica, in particolare per i vini DOC "Colli Bolognesi",
"Colli d'Imola", "Modena", "Reno" e per i vini ad IGT "Emilia" o
"dell'Emilia" e "Rubicone", per le quali i rispettivi disciplinari di
produzione, cosi' come risultano nel testo consolidato approvato con
il DM 30.11.2011, prevedono talune tipologie qualificate con la
varieta' di vite "Pignoletto";
Viste le richieste pervenute dalle Associazioni dei produttori
legittimate per le rispettive DOC "Colli Bolognesi", "Colli d'Imola",
"Modena", "Reno" e IGT "Emilia" o "dell'Emilia" e "Rubicone", con le
quali, conformemente al parere espresso in merito dal Comitato
nazionale vini DOP e IGP nella citata riunione del 16 aprile 2014, al
fine di evitare le incompatibilita' di etichettatura e presentazione
cui al precedente considerato, hanno chiesto per le rispettive
denominazioni di origine e indicazioni geografiche le seguenti
modifiche dei disciplinari:
- per le DOC "Colli Bolognesi", "Colli d'Imola", "Modena",
"Reno", la soppressione delle tipologie riferite al nome della
varieta' di vite "Pignoletto" e le relative disposizioni
tecnico-produttive;
- per la tipologia "Bologna" spumante della DOC "Colli
Bolognesi", nell'ambito della descrizione della base ampelografica di
cui all'art. 2, comma 3, la sostituzione del nome della varieta' di
vite "Pignoletto" con il sinonimo "Grechetto gentile";
- per le IGT "Emilia" o "dell'Emilia" e "Rubicone", la
sostituzione del nome della varieta' di vite "Pignoletto", per le
relative tipologie di vino, con il sinonimo "Grechetto gentile";
Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna, espresso
con nota n. PG/2014/207380 del 14 maggio 2014, sulle predette
richieste di modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOC
"Colli Bolognesi", "Colli d'Imola", "Modena", "Reno" e dei vini IGT
"Emilia" o "dell'Emilia" e "Rubicone";
Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 7
novembre 2012, alla pubblicazione delle allegate proposte di modifica
dei disciplinari di produzione dei vini DOC "Colli Bolognesi", "Colli
d'Imola", "Modena", "Reno" e IGT "Emilia" o "dell'Emilia" e
"Rubicone".
Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di
modifica dei disciplinari di produzione in questione, in regola con
le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e
successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Ufficio EX PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma -
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della predetta proposta.