IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la
riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici
giudiziari";
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012,
n. 155, concernente "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e
degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2,
della legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati
soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure
della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso
allegata;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, concernente
"Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli
uffici giudiziari";
Visto, in particolare, l'art. 10 del predetto decreto legislativo,
con il quale e' stato previsto il temporaneo ripristino, sino alla
data del 31 dicembre 2016 e secondo le modalita' indicate dalla
medesima norma, delle sezioni distaccate insulari dei tribunali di
Barcellona Pozzo di Gotto, Napoli e Livorno aventi sede,
rispettivamente, in Lipari, Ischia e Portoferraio, individuando il
relativo assetto territoriale in corrispondenza della pregressa
circoscrizione giudiziaria;
Rilevato che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo innanzi
citato, la data di inizio del funzionamento delle predette sezioni
distaccate insulari deve essere individuata con decreto del Ministro
della giustizia, avente natura non regolamentare;
Considerato che l'indagine condotta in ordine alle esigenze
logistiche delle sedi interessate, con particolare riferimento allo
stato di approntamento dei locali destinati all'attivita' giudiziaria
nonche' delle necessarie risorse strumentali, ha evidenziato
situazioni eterogenee, che rendono opportuno differenziare l'inizio
del funzionamento delle singole strutture in funzione delle
specifiche criticita' rilevate;
Ritenuto in particolare che, per quanto attiene alla sezione
distaccata del tribunale di Napoli con sede in Ischia, l'indagine
innanzi richiamata ha riscontrato la sussistenza di condizioni
operative idonee a consentire il tempestivo ripristino del servizio
giudiziario secondo le modalita' fissate dal citato art. 10 del
decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 e che, pertanto, la data
di inizio del relativo funzionamento puo' essere determinata per il
giorno 9 giugno 2014;
Considerato che l'attuale stato dei locali e dei relativi
allestimenti rilevati per le sedi di Lipari e Portoferraio rende
necessario procrastinare il ripristino delle sezioni distaccate dei
tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno ivi allocate
all'esito del perfezionamento delle iniziative tempestivamente
assunte al fine di garantire un adeguato livello di funzionalita'
delle strutture giudiziarie e che, pertanto, la data di inizio del
relativo funzionamento puo' essere individuata per il giorno 6
ottobre 2014;
Decreta:
Art. 1
La data di inizio del funzionamento della sezione distaccata del
tribunale di Napoli in Ischia e' fissata per il giorno 9 giugno 2014.