IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa  a  "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.
138,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per   la   stabilizzazione
finanziaria  e  per  lo  sviluppo.   Delega   al   Governo   per   la
riorganizzazione della  distribuzione  sul  territorio  degli  uffici
giudiziari"; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155, concernente "Nuova organizzazione dei  tribunali  ordinari  e
degli uffici del pubblico ministero a norma  dell'art.  1,  comma  2,
della legge 14 settembre 2011, n.  148",  con  il  quale  sono  stati
soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate  e  le  procure
della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A  ad  esso
allegata; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.  14,  concernente
"Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari"; 
  Visto, in particolare, l'art. 10 del predetto decreto  legislativo,
con il quale e' stato previsto il temporaneo  ripristino,  sino  alla
data del 31 dicembre 2016  e  secondo  le  modalita'  indicate  dalla
medesima norma, delle sezioni distaccate insulari  dei  tribunali  di
Barcellona  Pozzo  di  Gotto,   Napoli   e   Livorno   aventi   sede,
rispettivamente, in Lipari, Ischia e  Portoferraio,  individuando  il
relativo  assetto  territoriale  in  corrispondenza  della  pregressa
circoscrizione giudiziaria; 
  Rilevato che, ai sensi del comma 4 del  medesimo  articolo  innanzi
citato, la data di inizio del funzionamento  delle  predette  sezioni
distaccate insulari deve essere individuata con decreto del  Ministro
della giustizia, avente natura non regolamentare; 
  Considerato  che  l'indagine  condotta  in  ordine  alle   esigenze
logistiche delle sedi interessate, con particolare  riferimento  allo
stato di approntamento dei locali destinati all'attivita' giudiziaria
nonche'  delle  necessarie  risorse   strumentali,   ha   evidenziato
situazioni eterogenee, che rendono opportuno  differenziare  l'inizio
del  funzionamento  delle  singole  strutture   in   funzione   delle
specifiche criticita' rilevate; 
  Ritenuto in  particolare  che,  per  quanto  attiene  alla  sezione
distaccata del tribunale di Napoli con  sede  in  Ischia,  l'indagine
innanzi  richiamata  ha  riscontrato  la  sussistenza  di  condizioni
operative idonee a consentire il tempestivo ripristino  del  servizio
giudiziario secondo le modalita'  fissate  dal  citato  art.  10  del
decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 e che, pertanto, la  data
di inizio del relativo funzionamento puo' essere determinata  per  il
giorno 9 giugno 2014; 
  Considerato  che  l'attuale  stato  dei  locali  e   dei   relativi
allestimenti rilevati per le sedi  di  Lipari  e  Portoferraio  rende
necessario procrastinare il ripristino delle sezioni  distaccate  dei
tribunali di  Barcellona  Pozzo  di  Gotto  e  Livorno  ivi  allocate
all'esito  del  perfezionamento  delle   iniziative   tempestivamente
assunte al fine di garantire un  adeguato  livello  di  funzionalita'
delle strutture giudiziarie e che, pertanto, la data  di  inizio  del
relativo funzionamento  puo'  essere  individuata  per  il  giorno  6
ottobre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La data di inizio del funzionamento della  sezione  distaccata  del
tribunale di Napoli in Ischia e' fissata per il giorno 9 giugno 2014.