IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
Codice della Strada» ed in particolare l'articolo 75, in materia di
accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e
omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, il cui comma 3-bis
demanda a decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
l'emanazione di norme specifiche per l'approvazione nazionale di
sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure
per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli
nuovi o in circolazione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 gennaio 2013, n. 20, recante «Norme in materia di approvazione
nazionale di sistemi ruote, nonche' procedure idonee per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di
parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013 e, nello
specifico, l'articolo 10, comma 2, che dispone: «Decorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui possono
essere commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle
prescrizioni di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285»;
Considerata l'opportunita', in relazione all'attuale congiuntura
economica ed alla conseguente contrazione del mercato di settore, di
differire l'entrata in vigore della disciplina obbligatoria di
omologazione, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere n. 626/2014 del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo
2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma del richiamato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Decreta:
Art. 1
1. Il termine indicato all'articolo 10, comma 2, del decreto
ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20, entro il quale possono essere
commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle prescrizioni
recate dallo stesso decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20, e'
differito al 31 dicembre 2014.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 15 maggio 2014
Il Ministro: Lupi
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2014
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 2151
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 75, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada):
«Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione e omologazione). - (Omissis).
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce con propri decreti norme specifiche per
l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i
suddetti decreti contenenti le norme specifiche per
l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla
necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa
costruttrice del veicolo di cui all'art. 236, secondo
comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia
diversamente disposto nei decreti medesimi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 gennaio 2013, n. 20 (Regolamento recante norme in
materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonche'
procedure idonee per la loro installazione quali elementi
di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle
autovetture nuove o in circolazione), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013:
«Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali). -
(Omissis).
2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, in cui possono essere
commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle
prescrizioni di cui al presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 77, comma 3 -bis, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 77, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada):
«Art. 77 (Controlli di conformita' al tipo omologato).
- (Omissis.).
3-bis. Chiunque importa, produce per la
commercializzazione sul territorio nazionale ovvero
commercializza sistemi, componenti ed entita' tecniche
senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi
dell'art. 75, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 ad
euro 658. E' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 821 ad euro 3.287 chiunque
commetta le violazioni di cui al periodo precedente
relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta
ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di
cui al presente comma, ancorche' installati sui veicoli,
sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis)».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 10, comma 2, del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio
2013, n. 20, si veda nelle note alle premesse.