IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 che modifica ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che vengano costituiti, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto, in particolare, il comma 14 dell'art. 3 della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che, in alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 del medesimo articolo, in riferimento ai settori di cui al citato comma 4, nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralita', le predette organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13; Visto, in particolare, il comma 19, nella parte in cui prevede, per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stati stipulati accordi collettivi volti all'attivazione di un Fondo di cui al comma 4 ovvero al comma 14, l'istituzione di un fondo di solidarieta' residuale cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati; Visto, in particolare, il comma 4, dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede mediante l'attivazione del Fondo di solidarieta' residuale di cui ai commi 19 e seguenti del citato art. 3; Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Considerata l'avvertita necessita' di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia d'integrazione salariale per i quali non sia stato costituito un fondo di cui al comma 4 ovvero al comma 14 ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore; Ritenuto, pertanto, di costituire il Fondo residuale di cui al citato art. 3, comma 19 per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale per i quali non sia stato costituito un fondo di cui al comma 4 ovvero al comma 14 ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore per la tipologia dei datori di lavoro; Decreta: Art. 1 Istituzione del Fondo 1. E' istituito presso l'INPS il Fondo di solidarieta' residuale allo scopo di assicurare tutela, in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, purche' con piu' di quindici dipendenti, per i quali non sia stato costituito un fondo di cui al comma 4 ovvero al comma 14, dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Inps provvede ad individuare i soggetti tenuti al versamento del contributo al Fondo. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 19-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92, inserito dall'art. 1, comma 185, lett. d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, qualora gli accordi di cui al comma 4 dell'art. 3 citato avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gia' coperte dal Fondo istituito con il presente decreto, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. 3. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti, in base al presente decreto, restano acquisiti al Fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'Inps, puo' proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dell'art. 3, commi 29 e 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92.