IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3, della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  volto  ad
assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa  in
materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di  rapporto
di  lavoro  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione   dell'attivita'
lavorativa per le  cause  previste  dalla  normativa  in  materia  di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che
modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto legge n. 76 del 28
giugno 2013 convertito con modificazioni dalla legge 9  agosto  2013,
n. 99 che modifica ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012,
n. 92; 
  Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art.  3,  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti
dalla normativa in  materia  d'integrazione  salariale,  che  vengano
costituiti,  previa  stipula  di  accordi  collettivi   e   contratti
collettivi, anche  intersettoriali,  da  parte  delle  organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'  rappresentative  a
livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la  finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela in  costanza  di  rapporto  di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa
per le cause previste dalla  normativa  in  materia  di  integrazione
salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visto, in particolare, il comma 14 dell'art. 3 della medesima legge
28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che, in alternativa
al modello previsto dai commi da 4 a 13  del  medesimo  articolo,  in
riferimento ai settori di cui al citato  comma  4,  nei  quali  siano
operanti  consolidati   sistemi   di   bilateralita',   le   predette
organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono adeguare le  fonti
normative ed istitutive dei rispettivi fondi  bilaterali  ovvero  dei
fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23  dicembre
2000, n. 388 alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13; 
  Visto, in particolare, il comma 19, nella parte in cui prevede, per
i settori, tipologie  di  datori  di  lavoro  e  classi  dimensionali
comunque  superiori  ai  quindici  dipendenti,  non   coperti   dalla
normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano
stati stipulati accordi collettivi volti all'attivazione di un  Fondo
di cui al comma 4 ovvero al comma 14, l'istituzione di  un  fondo  di
solidarieta' residuale cui contribuiscono  i  datori  di  lavoro  dei
settori identificati; 
  Visto, in particolare, il comma  4,  dell'art.  3  della  legge  28
giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che a decorrere dal 1°
gennaio  2014  si  provvede  mediante  l'attivazione  del  Fondo   di
solidarieta' residuale di cui ai commi 19 e seguenti del citato  art.
3; 
  Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3, della  legge
28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi  di
cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; 
  Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Considerata l'avvertita necessita'  di  assicurare  una  tutela  in
costanza di rapporto di lavoro nei casi di  riduzione  o  sospensione
dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei  settori  non  rientranti
nella normativa in materia d'integrazione salariale per i  quali  non
sia stato costituito un fondo di cui al comma 4 ovvero  al  comma  14
ovvero che siano esclusi dal  campo  di  applicazione  del  fondo  di
settore; 
  Ritenuto, pertanto, di costituire il  Fondo  residuale  di  cui  al
citato art. 3, comma 19 per i settori, tipologie di datori di  lavoro
e classi dimensionali comunque superiori ai quindici  dipendenti  non
coperti dalla normativa in materia di integrazione  salariale  per  i
quali non sia stato costituito un fondo di cui al comma 4  ovvero  al
comma 14 ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo
di settore per la tipologia dei datori di lavoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Istituzione del Fondo 
 
  1. E' istituito presso l'INPS il Fondo  di  solidarieta'  residuale
allo scopo di assicurare tutela, in costanza di  rapporto  di  lavoro
nei casi di riduzione o  sospensione  dell'attivita'  lavorativa,  ai
lavoratori dipendenti  dalle  imprese  appartenenti  ai  settori  non
rientranti nel campo  di  applicazione  della  normativa  in  materia
d'integrazione salariale, purche' con piu'  di  quindici  dipendenti,
per i quali non sia stato costituito un  fondo  di  cui  al  comma  4
ovvero al comma 14, dell'art. 3 della legge 28  giugno  2012,  n.  92
ovvero che siano esclusi dal  campo  di  applicazione  del  fondo  di
settore. Entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  l'Inps  provvede  ad  individuare  i  soggetti  tenuti   al
versamento del contributo al Fondo. 
  2. Ai sensi dell'art. 3, comma 19-bis, della legge 28 giugno  2012,
n. 92, inserito dall'art. 1, comma 185,  lett.  d),  della  legge  27
dicembre 2013, n.  147,  qualora  gli  accordi  di  cui  al  comma  4
dell'art. 3 citato avvengano in relazione  a  settori,  tipologie  di
datori di  lavoro  e  classi  dimensionali  gia'  coperte  dal  Fondo
istituito con il presente decreto, dalla data di decorrenza del nuovo
fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono piu'  soggetti
alla disciplina del fondo residuale, ferma  restando  la  gestione  a
stralcio delle prestazioni gia' deliberate. 
  3. I contributi eventualmente gia' versati o  dovuti,  in  base  al
presente decreto, restano acquisiti al Fondo residuale.  Il  Comitato
amministratore,   sulla   base   delle   stime    effettuate    dalla
tecnostruttura dell'Inps, puo' proporre il mantenimento, in  capo  ai
datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di  corrispondere
la  quota  di  contribuzione  necessaria   al   finanziamento   delle
prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dell'art. 3,  commi
29 e 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92.