IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica degli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della Salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  e  i  successivi  regolamenti  di
adeguamento  al  progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi   alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visti i decreti con  i  quali  sono  stati  autorizzati  ad  essere
immessi in commercio i prodotti fitosanitari riportati nella  tabella
allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a  nome
dell'impresa a fianco indicata; 
  Visto il decreto ministeriale  15  settembre  2009  di  recepimento
della direttiva 2009/11/CE della Commissione del  18  febbraio  2009,
relativo all'iscrizione nell'allegato I del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nel
Reg. (CE) 540/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva
tebufenpirad; 
  Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente  decreto
hanno ottemperato a quanto previsto dal citato decreto 22 aprile 2009
nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio  1999,  in
vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  Consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in
attesa della loro valutazione secondo i principi di cui  all'Allegato
VI del citato decreto legislativo  n.  194/95  nei  tempi  e  con  le
modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse; 
  Considerato che, ai sensi del citato decreto  22  aprile  2009,  le
imprese titolari hanno presentato, per i prodotti fitosanitari di cui
trattasi, contenenti la sostanza attiva  tebufenpirad,  un  fascicolo
conforme ai requisiti di cui  all'allegato  III  del  citato  decreto
legislativo n. 194/95 e che ora figurano nel Reg.  (UE)  n.  545/2011
della Commissione, nei tempi e con le modalita' ivi previste; 
  Considerato altresi' che e'  attualmente  in  corso  l'esame  della
documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di  cui
all'allegato VI del citato decreto legislativo  n.  194/95,  che  ora
figurano nel Reg. (CE) n 546/2011  della  Commissione,  dei  prodotti
fitosanitari di cui trattasi; 
  Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti  fitosanitari
indicati in allegato al presente decreto fino  al  31  ottobre  2019,
data   di   scadenza   dell'approvazione   della   sostanza    attiva
tebufenpirad, fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni: 
    l'esito della valutazione da parte  della  Commissione  dei  dati
indicati nella parte B dell'allegato al citato decreto di  iscrizione
della sostanza attiva  componente,  che  dovranno  essere  presentati
entro la data prevista della direttiva di approvazione; 
    gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso; 
    gli  adempimenti  ed  i  conseguenti  adeguamenti  relativi  alle
procedure  di  rinnovo  di   approvazione   della   sostanza   attiva
componente, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009; 
 
                              Decreta: 
 
  I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto,
registrati al numero, alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a  fianco
indicata,   contenenti   la   sostanza   attiva   tebufenpirad   sono
ri-registrati provvisoriamente fino 31 ottobre 2019, data di scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva stessa  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e che ora figura nel  Reg.
(UE) 540/2011 della Commissione. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei  prodotti
fitosanitari in questione: 
    l'esito della valutazione da parte  della  Commissione  dei  dati
indicati nella parte B dell'allegato al citato decreto di  iscrizione
della sostanza attiva  componente,  che  dovranno  essere  presentati
entro la data prevista della direttiva di approvazione; 
    gli adeguamenti alle conclusioni  dell'esame  tuttora  in  corso,
secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto
legislativo n. 194/95 e che ora figurano nel Reg.  (UE)  n.  546/2011
della Commissione; 
    gli  adempimenti  ed  i  conseguenti  adeguamenti  relativi  alle
procedure  di  rinnovo  di   approvazione   della   sostanza   attiva
componente, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009; 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 maggio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello