La legge 29 luglio 1949, n. 717, al fine di tutelare e promuovere
la cultura e l'arte, pur in un momento storico di particolare
difficolta' per il sistema economico nazionale qual e' stato il
«dopoguerra», ha introdotto l'obbligo di destinare all'abbellimento,
mediante opere d'arte, degli edifici di nuova costruzione, una quota
percentuale della spesa del relativo progetto.
Dall'entrata in vigore della legge ad oggi il legislatore e'
tornato ad occuparsi della materia disciplinata dalla legge n.
717/49, con alcuni interventi normativi, succedutisi nel tempo, che
di seguito si richiamano.
La legge 3 marzo 1960, n. 237, oltre ad escludere dall'ambito
oggettivo di applicazione nella legge n. 717/49 gli edifici destinati
ad uso industriale, ha introdotto nella medesima legge un nuovo
articolo, l'art. 2-bis, che, con l'evidente finalita' di rafforzare
la precettivita' della normativa in tema di opere d'arte connesse
alla realizzazione di nuovi edifici, demanda al collaudatore
dell'opera pubblica il compito di accertare, sotto la propria
personale responsabilita', l'adempimento degli obblighi previsti
dall'art. 1 della medesima legge. E' inoltre introdotta la previsione
secondo la quale, nel caso di mancato adempimento, l'opera non sia
collaudabile finche' l'Amministrazione non provvede perlomeno alla
pubblicazione del bando per l'esecuzione delle opere d'arte o, in
alternativa, non versi alla Soprintendenza competente per territorio
la somma prevista, maggiorata del 5%.
Successivi interventi normativi hanno limitato l'ambito oggettivo
di applicazione delle disposizioni di che trattasi, escludendo alcune
tipologie di edifici pubblici ed in particolare:
l'edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 agosto
1975, n. 412 «Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario
d'intervento»;
l'edilizia universitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 22, della
legge 19 febbraio 1979, n. 54;
l'edilizia sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto
legge 2 ottobre 1993, n. 396 convertito nella legge 4 dicembre 1993,
n. 492, con riferimento ai programmi previsti dall'art. 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67 e dell'art. 1, comma 1, della legge 5
giugno 1990, n. 135.
Le piu' recenti modifiche introdotte, da ultimo, dall'art. 47,
comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, hanno infine inciso
sull'ammontare della quota percentuale dell'importo di progetto da
destinare alla realizzazione delle opere d'arte, originariamente
previsto nella misura fissa del 2% dell'importo del progetto,
nonche', nuovamente, sull'ambito oggettivo di applicazione, sia sotto
il profilo della tipologia di opera, escludendo l'edilizia
residenziale sia di uso civile che militare, che sotto il profilo del
valore economico della stessa.
In particolare, a seguito delle modifiche di che trattasi:
le disposizioni in tema di opere d'arte di cui alla legge n.
717/49 non trovano applicazione per i progetti di importo inferiore
ad un milione di euro a prescindere dalla destinazione dell'edificio
da realizzare; non trovano altresi' applicazione per i progetti
relativi ad edifici destinati ad uso industriale o di edilizia
residenziale pubblica, sia di uso civile che militare;
la quota dell'importo complessivo del progetto da destinare alla
realizzazione delle opere d'arte e' modulata in base all'importo del
progetto, secondo percentuali inversamente proporzionali, come di
seguito riportato:
a) 2% per i progetti di importo pari o superiore ad un milione
di euro ed inferiori a cinque milioni di euro;
b) 1% per i progetti di importo pari o superiore a cinque
milioni di euro ed inferiori a venti milioni di euro;
c) 0,5% per gli importi pari o superiori a venti milioni di
euro.
Con decreto datato 23 marzo 2006, pubblicato nel S.O. della
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ha adottato, di concerto con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, al fine di fornire alle
stazioni appaltanti indicazioni sulle modalita' operative da seguire
per la corretta applicazione della legge n.717/49, linee guida
contenenti specifiche indicazioni operative; cio' dimostra che, a
distanza di molti anni dall'introduzione della normativa di che
trattasi, e' stata riconosciuta la permanenza del carattere
dell'attualita' e dell'importanza della stessa, quale efficace
strumento di promozione della cultura e dell'arte.
Dette linee guida possono ritenersi ancora oggi, limitatamente alle
parti che risultano conformi alla normativa vigente in materia di
contratti pubblici nel frattempo evolutasi, un utile punto di
riferimento per le Amministrazioni destinatarie della normativa de
qua. In tale ottica si sottolineano in particolare le indicazioni
tecniche contenute nel commento all'art. 2, le indicazioni relative
all'iter procedurale nonche' i Bandi tipo proposti negli allegati 2,
3 e 4, fermi restando i necessari adeguamenti da operare alla luce
della vigente normativa in materia di contratti pubblici (si veda, in
particolare, il comma 4-bis dell'art. 64, decreto legislativo n.
163/2006, introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera h), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).
Con riferimento alla vigente normativa di settore relativa ai
contratti pubblici si rammenta che il richiamo alla legge n.717 del
1949 e' presente nel codice dei contratti pubblici (decreto
legislativo n. 163 del 2006) all'art. 141, recante la disciplina del
collaudo dei lavori pubblici. Si rammenta inoltre che il decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti
pubblici, agli articoli 16 e 178, nell'individuare le voci che
concorrono alla quantificazione del costo complessivo dell'opera e le
voci da inserire nel quadro economico di progetto, annovera tra le
destinazioni delle somme a disposizione della stazione appaltante,
rispettivamente al comma 1, lettera b), punto 10, dell'art. 16 e al
comma 1, lettera o), dell'art. 178, le spese finalizzate alle opere
artistiche, ove previste.
Cio' premesso, al fine di garantire l'effettiva ed efficace
applicazione del sistema normativo complessivamente richiamato, si
rammenta, in particolare, la necessita' del puntuale espletamento
delle seguenti attivita':
in sede di verifica, validazione, espressione di parere tecnico
ed approvazione di un progetto e del relativo quadro economico sia
espressamente accertato se lo stesso rientri o meno nell'ambito di
applicazione della legge n. 717/49 ed, in caso affermativo, se siano
state poste correttamente in essere le necessarie previsioni
economiche e tecniche. La stessa verifica dovra' essere effettuata in
sede di espressione di parere tecnico e di approvazione delle
relative eventuali varianti in corso d'opera;
il Responsabile del Procedimento, nell'ambito del compito ad esso
assegnato di curare il necessario raccordo tra la progettazione e la
realizzazione dell'edificio pubblico, curi in particolare l'aspetto
relativo all'inserimento dell'opera d'arte, promuovendo, in tempi
adeguati, il relativo bando;
negli atti relativi all'affidamento degli incarichi di collaudo
di opere che rientrano nell'ambito di applicazione della legge
n.717/49 sia specificamente richiamata la disposizione dell'art.
2-bis della stessa legge che prevede la non collaudabilita'
dell'opera nel caso in cui non sia stata realizzata l'opera d'arte;
in sede di approvazione del certificato di collaudo sia
verificato che il collaudatore si sia espresso positivamente in
merito agli adempimenti derivanti dalla legge n. 717/49.
Roma, 28 maggio 2014
Il Capo dipartimento
per le infrastrutture,
gli affari generali
ed il personale
Signorini