LA COMMISSIONE 
 
  Premesso: 
    che la BT S.p.A. di Brescia e' un'Azienda che svolge attivita' di
trasporto pubblico urbano anche nel Comune  di  Desenzano  del  Garda
(BS); 
    che, in data 5 e 6 dicembre 2013, la BT S.p.A. di  Brescia  e  le
Segreterie territoriali di  Brescia  delle  Organizzazioni  sindacali
Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e la Segreteria provinciale
di Brescia dell'Organizzazione sindacale Fit Cisl hanno  concluso  un
Accordo sulle prestazioni indispensabili  e  sulle  altre  misure  da
garantire in caso di sciopero; 
    che, con nota del 19 dicembre 2013, la  BT  S.p.A.  ha  trasmesso
copia del predetto Accordo alla Commissione, per gli  adempimenti  di
competenza; 
    che, con nota del 22  gennaio  2014,  prot.  n.  1098,  il  testo
dell'Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e  dei
consumatori per l'acquisizione del relativo  parere,  secondo  quanto
previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  n.  146  del
1990, e successive modificazioni, entro  15  giorni  dalla  ricezione
della medesima nota; 
    che, decorso tale termine, nessuna delle Associazioni ha espresso
il proprio avviso in ordine al predetto Accordo; 
  Considerato: 
    che lo sciopero nel settore  del  trasporto  pubblico  locale  e'
attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del  1990,  e  successive
modificazioni,  nonche'  dalla  Regolamentazione  provvisoria   delle
prestazioni indispensabili per  il  settore  del  trasporto  pubblico
locale, adottata dalla Commissione di garanzia con  delibera  del  31
gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  23
marzo 2002, n. 70; 
    che la predetta Regolamentazione provvisoria  rinvia  ad  accordi
collettivi, aziendali o territoriali, per la  definizione  di  alcuni
suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda: 
      la dettagliata descrizione del tipo  e  dell'area  territoriale
nella quale si effettua il servizio erogato  dall'azienda  (art.  10,
lettera A); 
      l'individuazione delle  fasce  orarie  durante  le  quali  deve
essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera  B),  nonche'
delle seguenti modalita' operative necessarie, al fine di  emanare  i
regolamenti di servizio (art. 16); 
      i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della  disciplina
dell'esercizio del diritto  di  sciopero  (noleggio,  sosta,  servizi
amministrativi ...); 
      le procedure da  adottare  all'inizio  dello  sciopero  e  alla
ripresa del servizio; 
      le procedure da adottare  per  garantire  il  servizio  durante
tutta la durata delle fasce; 
      i criteri, procedure e garanzie da adottare  per  i  servizi  a
lunga percorrenza; 
      la  garanzia  dei  presidi  aziendali  atti  ad  assicurare  la
sicurezza  e  la  protezione  degli  utenti,  dei  lavoratori,  degli
impianti e dei mezzi; 
      le eventuali procedure da adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali; 
      in  caso  di  trasporto  di  merci,  la  garanzia  dei  servizi
necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di
beni di prima necessita',  di  animali  vivi,  di  merci  deperibili,
nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; 
      l'individuazione delle aziende che, per tipo,  orari  e  tratte
programmate, possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; 
      l'individuazione dei servizi  da  assicurare  in  occasione  di
«manifestazione sindacale nazionale per  il  rinnovo  del  contratto»
(art. 15); 
    che  l'art.  10,  lettera  A),  della  predetta  Regolamentazione
provvisoria stabilisce, altresi', che «in via sperimentale l'area del
bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di  operativita'
dell'azienda interessata dallo sciopero»; 
  Rilevato: 
    che le fasce orarie durante le quali  deve  essere  garantito  il
servizio completo,  indicate  nell'Accordo,  oggetto  della  presente
valutazione, sono state cosi' individuate: 
      Servizio feriale scolastico: 
        dalle ore 6.00 alle ore 9.00  e  dalle  ore  11.30  alle  ore
14.30; 
      Servizio feriale non scolastico: 
        dalle ore 6.00 alle ore 9.00  e  dalle  ore  16.30  alle  ore
19.30; 
      Servizio festivo: 
        nei giorni festivi le fasce orarie di rispetto saranno quelle
del «servizio feriale scolastico»; 
    che durante il periodo scolastico saranno garantite le corse  del
«servizio finalizzato scuole»; 
    che tutte le corse con orario di  partenza  antecedente  l'inizio
dello sciopero saranno regolate, quanto all'orario  di  inizio  dello
sciopero, da apposito ordine di servizio; 
  Precisato: 
    che, per tutti gli ulteriori profili, di  cui  all'art.  2  della
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni,  non  disciplinati
nell'Accordo in esame, restano in vigore le  regole  contenute  nella
citata Regolamentazione provvisoria del settore; 
  Valuta idoneo: 
    ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della  legge  n.  146
del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo  aziendale  concluso,
in data 5 e 6  dicembre  2013,  con  le  Segreterie  territoriali  di
Brescia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa
Cisal, Ugl e la Segreteria provinciale di Brescia dell'Organizzazione
sindacale Fit Cisl, e riguardante le  prestazioni  indispensabili  da
garantire in caso di sciopero del personale  dipendente  dall'Azienda
BT S.p.A. di Brescia, operante nel  Comune  di  Desenzano  del  Garda
(BS); 
 
                               Dispone 
 
la comunicazione della presente delibera  all'Azienda  BT  S.p.A.  di
Brescia, alle Segreterie territoriali di Brescia delle Organizzazioni
sindacali Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl, alla Segreteria
provinciale  di  Brescia  dell'Organizzazione  sindacale  Fit   Cisl,
nonche', per opportuna conoscenza,  al  Prefetto  di  Brescia  ed  al
Sindaco del Comune di Desenzano del Garda (BS); 
  Dispone, inoltre,la pubblicazione  della  presente  delibera  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  nonche'  l'inserimento
sul sito internet della Commissione. 
    Roma, 19 maggio 2014 
 
                                                Il Presidente: Alesse