IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella  autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del   Servizio
sanitario   nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge  23  dicembre  1996,  n.
648; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 22
gennaio 2014, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  23  del  29
gennaio 2014, concernente l'inserimento, nel  succitato  elenco,  del
medicinale metirapone (Metopirone) per il «trattamento  dei  pazienti
con sindrome di Cushing»; 
  Tenuto conto che una delle motivazioni che avevano fatto propendere
per un  parere  positivo  ai  fini  dell'inserimento  del  metirapone
nell'elenco  sopra  indicato  era  stata  la   considerazione   della
indisponibilita',  al  momento  ritenuta  a  tempo  indefinito,   del
chetoconazolo,  di  cui  tutti  gli  endocrinologi  hanno  da   tempo
esperienza nel trattamento dell'ipercortisolismo; 
  In considerazione dell'iter registrativo del chetoconazolo  che  ha
visto l'Italia particolarmente attiva, e, in conseguenza, documentata
sul trattamento a base  di  chetoconazolo  nei  pazienti  affetti  da
sindrome di Cushing; 
  Vista pertanto la determinazione dell'Agenzia italiana del  farmaco
datata 9 maggio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111  del
15 maggio 2014, concernente l'inserimento, nel succitato elenco,  del
medicinale  chetoconazolo  per  il  «trattamento  dei  pazienti   con
sindrome di Cushing»; 
  In considerazione dell'insorgenza del problema della  contemporanea
presenza dei due principi attivi nell'elenco di  cui  alla  legge  n.
648/1996,  fatto  che  verrebbe  a  minare  uno  dei  requisiti   per
l'inserimento,  che  e'   rappresentato   proprio   dall'assenza   di
un'alternativa terapeutica per la patologia in oggetto; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione  del  10-12  marzo
2014, come da stralcio verbale n. 23, finalizzata all'inserimento del
chetoconazolo e al contestuale aggiornamento dell'elenco di cui  alla
legge n. 648/1996,  rimuovendo  gli  altri  farmaci  con  indicazioni
sovrapponibili; 
  Ritenuto pertanto necessario  escludere  il  medicinale  metirapone
(Metopirone) di cui alla determinazione dell'AIFA citata in premessa; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale metirapone (Metopirone), di cui  alla  determinazione
dell'AIFA citata in premessa, e' escluso dall'elenco  dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  istituito
ai sensi della legge n. 648/1996. 
  La presente determinazione ha effetto dal  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 maggio 2014 
 
                                          Il direttore generale: Pani