IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; 
  Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29  maggio  2001,  n.  283,
relativo alla redazione in doppia  lingua  delle  etichette  e  degli
stampati illustrativi dei farmaci; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto il decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,  convertito  nella
legge 24 giugno 2009, n. 77,  con  il  quale  all'art.  13  comma  1,
lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per  le  aziende
farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23  dicembre
1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo  al  pubblico  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 - del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il Regolamento 1084/2003/CE; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  29  agosto  1997  «Procedure   di
autorizzazione all'importazione parallela di  specialita'  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la comunicazione della Commissione Europea COM (2003) 839 del
30  dicembre  2003  sulle  «importazioni  parallele  di   specialita'
medicinali la cui immissione in commercio e' gia' stata autorizzata»; 
  Visto  il  parere  circostanziato  ai  sensi  dell'art.  9.2  della
Direttiva 98/34 da parte della  Commissione  Europea  del  24  luglio
2007; 
  Vista la domanda presentata in data 14 ottobre 2013 con la quale la
societa' BB Farma S.r.l.  ha  chiesto,  in  applicazione  al  decreto
ministeriale 29 agosto 1997, di essere autorizzata  ad  importare  il
medicinale «Clopidogrel Teva» dall'EMA con numero  di  autorizzazione
EU/1/09/540/011 ed ha  manifestato  la  volonta'  di  effettuarne  la
produzione, il controllo ed  il  confezionamento  negli  stabilimenti
indicati nella medesima parte della determinazione; 
  Visto il decreto con il quale il medicinale «Clopidogrel  Teva»  e'
stato autorizzato all'immissione in commercio in Italia a nome  della
societa' Teva Pharma B.V.; 
  Vista   la   nota   dell'EMA   -    European    Medicines    Agency
EMA/H/PD/2013/20755/N del 25 settembre 2013, con la  quale  e'  stata
notificata alla BB  Farma  S.r.l.  l'autorizzazione  all'importazione
parallela del medicinale «Clopidogrel Teva»; 
  Viste le attestazioni relative ai pagamenti delle tariffe  previste
dalle norme in vigore; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nelle sedute del 1° novembre 2013 e del 10 marzo 2014; 
  Vista la deliberazione n. 13 del giorno 13 del 29 aprile  2014  del
Consiglio di  Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del
Direttore Generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC 
 
  E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale  CLOPIDOGREL
TEVA dall'EMA con numero di autorizzazione  EU/1/09/540/011,  con  le
specificazioni di seguito indicate a condizione che siano  valide  ed
efficaci  al  momento   dell'entrata   in   vigore   della   presente
determinazione: 
    Importatore: BB Farma S.r.l. - Viale Europa, 160 - 21017 Samarate
(VA); 
    Confezione: «75 mg - compressa rivestita con film - uso  orale  -
blister (ALU/ALU)» 28 × 1 compresse - A.I.C. n.  043035017  (in  base
10)191BD9 (in base 32); 
    Forma farmaceutica: compresse; 
    Composizione: ogni compressa contiene: 
      principio attivo: 75 mg di clopidogrel.