Estratto determinazione n. 553/2014 del 30 maggio 2014 
 
    Medicinale: OLANZAPINA MYLAN 
    Importatore: BB FARMA s.r.l., Viale Europa 160 -  21017  Samarate
(VA); 
    Confezione 
    "5 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(ALU/ALU)" 28 compresse 
    AIC n. 043038013 (in base 10) 191F9X (in base 32) 
    Forma farmaceutica: compresse rivestite. 
    Composizione: Principio attivo: 
    Olanzapina 5 mg. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione 
    "5 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(ALU/ALU)" 28 compresse 
    AIC n. 043038013 (in base 10) 191F9X (in base 32) 
    Classe di rimborsabilita': A 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 13,29 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 24,93 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
OLANZAPINA MYLAN "5 mg - compressa rivestita con film - uso  orale  -
blister (ALU/ALU)" 28 compresse e' la seguente: medicinale soggetto a
prescrizione medica (RR). 
 
                  Condizioni e modalita' di impiego 
 
    Prescrizione del medicinale di cui all'allegato  2  e  successive
modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della
distribuzione diretta -, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale importato, devono  essere  poste  in
commercio con gli stampati conformi ai testi approvati  dall'EMA  con
l'indicazione  nella  parte  di  pertinenza  nazionale  dei  dati  di
identificazione di cui alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'0AIC  che  intende  avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    La  societa'  titolare  dell'AIP  e'  tenuta  a  comunicare  ogni
eventuale variazione  tecnica  e/o  amministrativa,  successiva  alla
presente autorizzazione, che intervenga sul medicinale importato. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.