IL DIRETTORE CENTRALE 
                        DELLA FINANZA LOCALE 
 
  Visto  l'art.  15,  comma  3,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato   con   il   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, per favorire le fusioni  dei
comuni, prevede, per la durata complessiva di  dieci  anni,  appositi
contributi straordinari, commisurati ad una quota  dei  trasferimenti
spettanti ai singoli comuni che si fondono; 
  Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 marzo  2014,  n.  16,
convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, in base
al quale il contributo straordinario previsto dal richiamato art.  15
del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' erogato a decorrere  dalla
decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo; 
  Visto l'art. 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95 del 2012, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, il quale prescrive che, a decorrere dall'anno 2013,  il
contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla  fusione,  di
cui all'art. 15, comma 3, del citato testo  unico  approvato  con  il
decreto legislativo n. 267 del 2000,  e'  commisurato  al  venti  per
cento dei trasferimenti erariali  attribuiti  per  l'anno  2010,  nel
limite degli stanziamenti  finanziari  previsti,  stabilendo  che  le
stesse disposizioni trovino applicazione per  le  fusioni  di  comuni
realizzate negli anni 2012 e successivi; 
  Visto il  successivo  comma  3  dello  stesso  art.  20,  il  quale
stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno  di  natura  non
regolamentare   sono   disciplinate   modalita'   e    termini    per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni; 
  Considerato, altresi', il disposto di cui all'art. 20, comma 4, del
richiamato decreto-legge n.  95  del  2012,  ai  sensi  del  quale  a
decorrere dall'esercizio 2013,  sono  conseguentemente  soppresse  le
disposizioni del regolamento,  approvato  con  decreto  del  Ministro
dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, concernente i criteri  di
riparto dei fondi erariali destinati a! finanziamento delle procedure
di fusione tra comuni e l'esercizio associato di  funzioni  comunali,
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi  1,  2  e  3  dello
stesso art. 20; 
  Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 10 ottobre 2012  con
il quale sono state definite le modalita' ed i termini per il riparto
dei contributi alle fusioni dei comuni realizzate negli anni  2012  e
successivi; 
  Ritenuta la  necessita'  di  disciplinare  diversamente,  dall'anno
2014, le modalita' ed i termini  per  l'attribuzione  dei  contributi
alla fusione dei comuni previsti all'art. 15, comma  3,  del  decreto
legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  a  seguito  delle  modifiche
introdotte dal citato art. 12, comma 1, del decreto legge n.  16  del
2014; 
  Considerato che agli enti locali appartenenti  ai  territori  delle
regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche'  agli
enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e  Bolzano,
non viene attribuito il contributo di  cui  al  presente  decreto  in
quanto trattasi di territori in cui' vige una speciale disciplina per
l'attribuzione dei trasferimenti agli enti  locali  o  anche  per  il
finanziamento delle citate province autonome; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste in una attivita'  amministrativa  i  cui  contenuti
hanno natura prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Finalita' del provvedimento 
 
  1. ll presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2014,
le modalita' ed i termini per il riparto dei contributi spettanti ai'
comuni istituiti  dall'anno  2014  in  conseguenza  di  procedure  di
fusione di comuni.