IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE Visto l'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, per favorire le fusioni dei comuni, prevede, per la durata complessiva di dieci anni, appositi contributi straordinari, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono; Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, in base al quale il contributo straordinario previsto dal richiamato art. 15 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' erogato a decorrere dalla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo; Visto l'art. 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prescrive che, a decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'art. 15, comma 3, del citato testo unico approvato con il decreto legislativo n. 267 del 2000, e' commisurato al venti per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, stabilendo che le stesse disposizioni trovino applicazione per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi; Visto il successivo comma 3 dello stesso art. 20, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalita' e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni; Considerato, altresi', il disposto di cui all'art. 20, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale a decorrere dall'esercizio 2013, sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati a! finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 20; Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 10 ottobre 2012 con il quale sono state definite le modalita' ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni realizzate negli anni 2012 e successivi; Ritenuta la necessita' di disciplinare diversamente, dall'anno 2014, le modalita' ed i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni previsti all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito delle modifiche introdotte dal citato art. 12, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2014; Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui' vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il finanziamento delle citate province autonome; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste in una attivita' amministrativa i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; Decreta: Art. 1 Finalita' del provvedimento 1. ll presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2014, le modalita' ed i termini per il riparto dei contributi spettanti ai' comuni istituiti dall'anno 2014 in conseguenza di procedure di fusione di comuni.