IL DIRIGENTE 
                  dell'ufficio di farmacovigilanza 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica   e
dell'economia e finanze, come modificato con decreto  n.  53  del  29
marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco,  emanato  a  norma  del  comma  13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE»,  e  s.m.i.,  in
particolare l'art. 38; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la determinazione AIFA n. 521 del  31  maggio  2013,  con  la
quale e' stata conferita al dott. Giuseppe  Pimpinella  la  direzione
dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013; 
  Vista  la   determinazione   del   direttore   generale   dell'AIFA
concernente «Criteri per l'applicazione delle  disposizioni  relative
allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371  del  14  aprile
2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n.
219/2006  e  s.m.i.,  cosi'  come  modificato  dall'art.  44,   comma
4-quinquies  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  recante:
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013,  n.  98,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  101  del  3  maggio  2014,
efficace a decorrere dal 3 giugno 2014; 
  Vista la  determinazione  FV  n.  285  del  2013  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento  ordinario
n.   298   del   20   dicembre   2013    concernente    il    rinnovo
dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la  procedura
NL/H/0886/002/R/001   del    medicinale    NL/H/0886/002/R/001    con
conseguente modifica  stampati  nella  quale  e'  stato  concesso  un
periodo di smaltimento delle scorte fino al 20 giugno 2014; 
  Considerate le motivazioni  evidenziate  dal  titolare  AIC  SANDOZ
GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Biochemiestrasse,  10  -
6250 Kundl - Austria - nella richiesta  di  proroga  del  termine  di
smaltimento delle scorte del 6 giugno 2014; 
  Visti gli atti istruttori e la  corrispondenza  degli  stessi  alla
normativa vigente; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Medicinale: AZITROMICINA SANDOZ GmbH 
  Confezioni: 
    037973 017 «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1  flacone
HDPE da 600 mg 
    037973 029 «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1  flacone
HDPE da 800 mg 
    037973 031 «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1  flacone
HDPE da 900 mg 
    037973 043 «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1  flacone
HDPE da 1200 mg 
    037973 056 «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1  flacone
HDPE da 1500 mg 
  Titolare AIC: SANDOZ GmbH 
  Procedura Mutuo Riconoscimento 
  Codice Procedura Europea NL/H/0886/002/R/001 
  1. E' autorizzato, a decorrere dalla data entrata in  vigore  della
presente  determinazione,  il   mantenimento   in   commercio   delle
confezioni gia' prodotte, che non riportino le modifiche  autorizzate
a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n.
285 del 29 novembre 2013 pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 298 del 20 dicembre 2013, fino  alla  data  di
scadenza del medicinale indicata in  etichetta,  previa  consegna  da
parte dei farmacisti agli utenti del Foglio  Illustrativo  aggiornato
ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1,  2,  3  e  4  della
determinazione del direttore generale  n.  371  del  14  aprile  2014
concernente «Criteri per l'applicazione delle  disposizioni  relative
allo smaltimento  delle  scorte  dei  medicinali»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  101  del  3  maggio  2014,
efficace a decorrere dal 3 giugno 2014. 
  2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma
1, i farmacisti sono  tenuti  a  consegnare  il  Foglio  Illustrativo
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine  di  30  giorni  dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  della  presente  determinazione.  Il  titolare  AIC   rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro  il
medesimo termine.