IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda presentata in data  5  settembre  2013  (prot.  n.
37224) dall'Impresa  Zaklady  Chemiczne  Organika-Sarzyna-  con  sede
legale a Spolka Akcyjna. Chemikow 1 str, 37-310 Nowa Sarzyna Polonia,
finalizzata   al   rilascio    dell'autorizzazione    del    prodotto
fitosanitario POL-MCPA  500SL,  a  base  della  sostanza  MCPA,  come
erbicida liquido solubile, ad assorbimento fogliare, selettivo per il
frumento, secondo la procedura del riconoscimento reciproco  prevista
dall'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio di detta autorizzazione, gia' registrata per lo stesso uso e
con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, e'  stata
esaminata e valutata positivamente nell'ambito della riunione del  27
gennaio 2014 da parte di un Gruppo di esperti  che  afferiscono  alla
Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari; 
  Visto  il  mandato  conferito  dalla  Commissione  Consultiva   dei
Prodotti  Fitosanitari  in  data  6  febbraio  2014  all'Ufficio   di
acquisire  l'ulteriore  documentazione  richiesta  che,  in  caso  di
riscontro positivo, le  avrebbe  permesso  di  procedere  con  l'iter
autorizzativo; 
  Vista la nota del 9 aprile 2014 (prot. n. 14174) con  la  quale  e'
stato   richiesto   all'Impresa   dall'Impresa   Zaklady   Chemiczne,
Organika-Sarzyna- di inviare la pertinente documentazione  necessaria
a completare il suddetto iter  autorizzativo  del  prodotto  POL-MCPA
500SL; 
  Vista le note di cui l'ultima in  data  22  maggio  2014  (prot.  n
20769)  con  la  quale  l'Impresa  ha  trasmesso  la   documentazione
richiesta   e    necessaria    al    completamento    del    rilascio
dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   del   prodotto
fitosanitario POL-MCPA 500SL; 
  Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al
31 ottobre 2017, data di scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi  del  sopracitato  D.M.  28
settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Zaklady Chemiczne, Organika-Sarzyna- con  sede  legale  a
Spelka Akcyjna. Chemikow 1  str,  37310  Nowa  Sarzyna  (Polonia)  e'
autorizzata ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario
POL-MCPA 500SL, a base della  sostanza  MCPA  come  erbicida  liquido
solubile, ad assorbimento fogliare, selettivo per il frumento, con la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  Il prodotto fitosanitario POL-MCPA 500SL e' autorizzato secondo  la
procedura del riconoscimento reciproco, di cui  all'articolo  40  del
Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto  di  riferimento
e' autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole  comparabili
in un altro Stato membro. 
  L'iscrizione e' valida fino al 31 ottobre 2017,  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva riportata nel  reg.  (UE)  n.
540/2011. 
  Il  prodotto  e'  preparato  e  confezionato   nello   stabilimento
dell'Impresa Zaklady Chemiczne "OrganikaSarzyna" S.A.,  via  Chemikow
1, 37-310 Nowa Sarzyna (Polonia). 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 150, 680, 700, 750 e
1, 1.4, 2.8, 4, 5, 10, 20 L Il  prodotto  fitosanitario  suddetto  e'
registrato al n. 15934. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
facsimile dell'etichetta con la quale il prodotto deve  essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 giugno 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello