IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele  e
successivi  regolamenti  di  adeguamento  al  progresso   tecnico   e
scientifico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Considerato che i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza
attiva in questione sono stati autorizzati  provvisoriamente  secondo
quanto previsto dall'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato    che    successivamente    la     sostanza     attiva
clorantraniliprole e' stata approvata  con  il  regolamento  (UE)  n.
1199/2013 della Commissione, fino al 30 aprile 2024,  in  conformita'
al  regolamento  (CE)  n.1107/2009  e  modificando   di   conseguenza
l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011; 
  Visto l'art. 2, par 1,  del  regolamento  (UE)  n.  1199/2013,  che
stabilisce  i  tempi  e  le  modalita'  per   adeguare   i   prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva  clorantraniliprole,  alle
disposizioni in esso riportate; 
  Considerato  che,  in  particolare,  per  questa  prima   fase   di
adeguamento e' previsto  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle
prescrizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.   544/2011,   o   in
alternativa,  possano  comunque  dimostrare  di  potervi  accedere  e
dimostrino, altresi', di rispettare le condizioni  dell'allegato  del
reg. (UE) n.  1199/2013  ad  esclusione  di  quelle  riportate  nella
colonna relativa alle "disposizioni specifiche"; 
  Considerato che in particolare le condizioni di cui all'allegato  I
del regolamento (UE) n. 1199/2013  della  Commissione  europea  hanno
stabilito un livello massimo  per  alcune  impurezze  presenti  nella
sostanza attiva clorantraniliprole; 
  Considerato che il Notificante della sostanza attiva  in  questione
nonche' titolare delle autorizzazioni dei  prodotti  fitosanitari  ha
presentato una dichiarazione  attestante  il  rispetto  dei  suddetti
livelli massimi per tali impurezze  presenti  nella  sostanza  attiva
stessa, al fine di adeguarsi alle nuove  disposizioni  stabilite  dal
regolamento stesso di approvazione della medesima; 
  Considerato  che  l'Impresa,  pertanto,   titolare   dei   prodotti
fitosanitari,  riportati  in  allegato  al   presente   decreto,   ha
ottemperato per questa prima fase, nei tempi e nelle forme  stabilite
dal  regolamento  stesso  di  approvazione  della   sostanza   attiva
clorantraniliprole; 
  Considerato  che  la  ri-registrazione  provvisoria  dei   prodotti
fitosanitari di cui trattasi puo' essere concessa fino al  30  aprile
2024,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva
stessa, fatta salva la presentazione entro  i  termini  previsti  dal
regolamento (UE)  n.  1199/2013  della  Commissione,  di  un  dossier
adeguato alle prescrizione di cui al  regolamento  (UE)  n.  545/2011
della  Commissione  con  i   dati   non   presenti   all'atto   della
registrazione provvisoria  dei  prodotti  fitosanitari,  avvenuta  ai
sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonche'  ai
dati  indicati  nella   colonna   delle   "disposizioni   specifiche"
dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva in
questione; 
  Considerato che detti dossier adeguati saranno oggetto di una nuova
valutazione secondo i principi uniformi di cui all'art.  29,  par.  6
del Reg. 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall'art.  2,  par.  2,
parte a) del regolamento (UE) n. 1199/2013 della Commissione; 
  Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti  fitosanitari
in questione, fino al 30 aprile 2024, termine dell'approvazione della
sostanza attiva clorantraniliprole, fatti salvi gli adempimenti sopra
menzionati nei tempi e con le modalita' definite dal regolamento (UE)
della Commissione n. 1192/2013; 
  Visto  il  versamento  effettuato  ai  sensi  del  citato  D.M.  28
settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 30 aprile  2024,  data
di    scadenza    dell'approvazione     della     sostanza     attiva
clorantraniliprole, i prodotti fitosanitari riportati in allegato  al
presente decreto. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari  in  questione,  gli  adempimenti  e   gli   adeguamenti
stabiliti dal Regolamento (UE)  della  Commissione  n.  1199/2013  di
approvazione  della  sostanza  attiva  medesima,   che   prevede   la
presentazione di  un  fascicolo  adeguato  ai  requisiti  di  cui  al
regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' ai dati indicati nella  colonna
delle  "disposizioni  specifiche"  dell'allegato  al  regolamento  di
approvazione  della   sostanza   attiva   clorantraniliprole.   Detti
fascicoli saranno nuovamente valutati alla luce dei principi uniformi
di cui all'art. 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 maggio 2014 
 
                                      Il direttore generale: Borrello