Avvertenza:
- Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
d.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati
1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con
la legge di stabilita' per l'anno 2015, (( nel quale saranno
prioritariamente previsti interventi di natura fiscale che
privilegino, con misure appropriate, il carico di famiglia e, in
particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o piu' figli a
carico, )) e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui
all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la
pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di
una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione
strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e
riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica,
all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera
a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia
di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del
comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione
del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000
euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro
ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 2.000 euro.».
2. Il credito di cui al comma precedente e' rapportato al periodo
di lavoro nell'anno.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo
periodo d'imposta 2014.
4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e
29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le
retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. ((
Il credito di cui al primo periodo e' riconosciuto, in via
automatica, dai sostituti d'imposta. ))
5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' attribuito sugli emolumenti
corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo
stesso. (( Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal
sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli
enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le
somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei
versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei
contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'INPS e gli altri
enti gestori di forme di previdenza obbligatorie interessati
recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali
rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario. Con
riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi
previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal
presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo
delle prestazioni. )) L'importo del credito riconosciuto e' indicato
nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati (CUD).
6. (Soppresso).
7. In relazione alla effettiva modalita' di fruizione del credito
di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa,
al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi", come modificato dalla presente legge:
"Art. 13. (Altre detrazioni) (Testo post riforma 2004)
1. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e
50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al
periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera
8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i
rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della
detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 1.380 euro;
b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000
euro ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
27.000 euro.
1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi
di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati
nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello
della detrazione spettante ai sensi del comma 1, e'
riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione
del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e'
superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
2.000 euro.
2.
3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui all'
articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al
comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di
pensione nell'anno, pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera
7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.500
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
40.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei
soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o
piu' redditi di pensione di cui all' articolo 49, comma 2,
lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in
luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo,
rapportata al periodo di pensione nell'anno e non
cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera
7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 50,
comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di
quelli derivanti dagli assegni periodici indicati
nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri
deducibili,53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta
una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con
quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo,
pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera
4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
50.200 euro.
5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici
indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma
1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda,
non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e
5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non
rapportate ad alcun periodo nell'anno.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1,
3, 4 e 5 e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle
prime quattro cifre decimali.
6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito
complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello
delle relative pertinenze di cui all' articolo 10, comma
3-bis.".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 23 e 29
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi.":
"Art. 23. (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente)
1. Gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le societa' e associazioni indicate
nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone
fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese
agricole, le persone fisiche che esercitano arti e
professioni, il curatore fallimentare, il commissario
liquidatore nonche' il condominio quale sostituto
d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui
all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare
all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai
percipienti, con obbligo di rivalsa . Nel caso in cui la
ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro,
il sostituito e' tenuto a versare al sostituto l'importo
corrispondente all'ammontare della ritenuta.
1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all'estero di cui all'articolo 48, concernente
determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma
8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative
ritenute.
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato condecreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13
del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le
detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico
sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi
diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice
fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall' articolo 11
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni.
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente, effettuando le detrazioni previste
negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17 dello stesso testo unico;
d-bis)
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi
nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi,
tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e
successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il
datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonche',
limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e
f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.
In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il
prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il
sostituito puo' dichiarare per iscritto al sostituto di
volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute
ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il
prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi
al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi
di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse in
ragione dello 0,50 per cento mensile, che e' trattenuto e
versato nei termini e con le modalita' previste per le
somme cui si riferisce. L'importo che al termine del
periodo d'imposta non e' stato trattenuto per cessazione
del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni
deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere
al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se
alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono
somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a
titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a
concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi
prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente
si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori
prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se
concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
4. Ai fini del compimento delle operazioni di
conguaglio di fine anno il sostituito puo' chiedere al
sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A
tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto
d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica concernente i redditi di lavoro
dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente,
erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da
soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La
presente disposizione non si applica ai soggetti che
corrispondono trattamenti pensionistici.
5. "
"Art. 29. (Ritenuta sui compensi e altri redditi
corrisposti dallo Stato)
1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori
di cui all'articolo 23, devono effettuare all'atto del
pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti . La
ritenuta e' operata con le seguenti modalita':
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di
cui all'articolo 48, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere
fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui
al comma 2 dell'articolo 23;
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, nonche' su ogni altra somma o valore diversi
da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile
delle indennita' di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8,
del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo
scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe
di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in
mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18,
dello stesso testo unico, intendendo per reddito
complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel
biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), del citato testo unico con i criteri di cui
all'articolo 17, dello stesso testo unico;
e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui
all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi
nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per
il primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti
aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare
entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di
cessazione del rapporto, se questa e' anteriore all'anno,
il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, con le
modalita' in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del
rapporto, il sostituito deve specificare quale delle
opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende
adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti
e gli altri organi che corrispondono compensi e
retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo
devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine
dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno
successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo
degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali,
compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute
effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente
la comunicazione deve essere effettuata su supporto
magnetico secondo specifiche tecniche approvate con
apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione
del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti
non consenta la integrale applicazione della ritenuta di
conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta
sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche
da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di
lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo
23, comma 4.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato e della Corte costituzionale, nonche' della
Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi
delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le
somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto
del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello
stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del
pagamento delle indennita' e degli assegni vitalizi di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una
ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette
indennita' e assegni, con le aliquote determinate secondo i
criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni
di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di
cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in
parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito
e' tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di
cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre
somme di cui agli articoli 24,25, 25-bis, 26 e 28
effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite
dalle disposizioni stesse.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni.":
"Art. 17. (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis)
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis. ".