IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante "Regolamento di  esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096"; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge
1096/71 ed in particolare  gli  articoli  4  e  5  che  prevedono  la
suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la
loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri di varieta' di specie di piante ortive; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica  8  ottobre
1973, n. 1065, e  successive  modifiche,  ed  in  particolare  l'art.
17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra l'altro, che debba
essere disposta la cancellazione di una varieta' dal registro qualora
il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta  a
meno che una selezione conservatrice resti assicurata; 
  Vista la richiesta del 3 marzo 2014, prot. Mipaaf  n.  4995  del  4
marzo 2014, con la quale il  Consorzio  Sativa  Societa'  Cooperativa
Agricola ha comunicato di voler rinunciare alla responsabilita' della
conservazione in purezza delle varieta'  ortive  identificate  con  i
codici SIAN 99, 254 e 536 e indicate all'articolo unico del  presente
dispositivo; 
  Vista la richiesta del 4 marzo 2014, prot. Mipaaf  n.  5060  del  4
marzo 2014, con la quale la societa' ISI Sementi S.p.A. ha comunicato
di voler  rinunciare  alla  responsabilita'  della  conservazione  in
purezza della varieta' ortive identificate con i  codici  SIAN  2310,
2311 e 2164 indicate all'articolo unico del presente dispositivo; 
  Vista la richiesta del 3 marzo 2014, prot. Mipaaf n.  5516  dell'11
marzo 2014, con la quale la societa' Anseme S.p.A. ha  comunicato  di
voler rinunciare alla responsabilita' della conservazione in  purezza
della varieta' ortive identificate con i codici  SIAN  742  e  249  e
indicate all'articolo unico del presente dispositivo; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
"norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 12081 del 2  agosto  2012,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Ai  sensi  dell'art.  17-bis,  quarto  comma,   lettera   b),   del
Regolamento di esecuzione della legge  25  novembre  1971,  n.  1096,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, e successive modifiche, le  varieta'  di  seguito  elencate,
iscritte al registro delle varieta' di specie di piante ortive con  i
decreti a fianco indicati, sono cancellate dal Registro medesimo: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
    Roma, 18 giugno 2014 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi 
 
          Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto  al  visto  di
          controllo preventivo di legittimita' da parte  della  Corte
          dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n.  20,  ne'  alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.