IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni volte a favorire la piu' razionale utilizzazione dei
dipendenti pubblici, a realizzare interventi di semplificazione
dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
e ad introdurre ulteriori misure di semplificazione per l'accesso dei
cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione;
RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
disposizioni volte a garantire un miglior livello di certezza
giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori
pubblici, anche con riferimento al completamento dei lavori e delle
opere necessarie a garantire lo svolgimento dell'evento Expo 2015;
RITENUTA altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per l'efficiente informatizzazione del processo civile,
amministrativo, contabile e tributario, nonche' misure per
l'organizzazione degli uffici giudiziari, al fine di assicurare la
ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli
organizzativi e il piu' efficace impiego delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 giugno 2014;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della
giustizia, per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno,
dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e
forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del lavoro e
delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche
amministrazioni)
1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9. comma 31, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio
in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se
prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.
3. Al fine di salvaguardare la funzionalita' degli uffici
giudiziari, i trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari,
amministrativi, contabili, militari nonche' degli avvocati dello
Stato, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro
scadenza se prevista in data anteriore.
4. Al fine di garantire l'efficienza e l'operativita' del sistema
di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui al comma 1
non si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli 992 e
993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31 dicembre
2015.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
inclusi il personale delle autorita' indipendenti e i dirigenti
medici responsabili di struttura complessa, tenuto conto, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento
a decorrere dal 1° gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti
di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo 24, commi
10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni.
6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni per
l'anno 2014, 75,2 milioni per l'anno 2015, 113,4 milioni per l'anno
2016, 123,2 milioni per l'anno 2017 e 152,9 milioni a decorrere
dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalita':
a) all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto
legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "a 1.372,8 milioni di euro per
l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a
1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite
dalle seguenti: "a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1
milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno
2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";
b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1,
lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole "a
1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a
decorrere dal 2016" sono sostituite dalle seguenti "a 1.104 milioni
di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a
1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a
decorrere dal 2018";
c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito
dall'allegato 1 al presente decreto;
d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma
8, del decreto-legge n. 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.