IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
disposizioni finalizzate a coordinare il sistema dei controlli e a
semplificare i procedimenti amministrativi, nonche' di prevedere
disposizioni finalizzate alla sicurezza alimentare dei cittadini;
RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
disposizioni per rilanciare il comparto agricolo, quale parte
trainante dell'economia nazionale, e la competitivita' del medesimo
settore, incidendo in particolar modo sullo sviluppo del "made in
Italy", nonche' misure per sostenere le imprese agricole condotte dai
giovani anche incentivando l'assunzione a tempo indeterminato o,
comunque, la stabilizzazione dei giovani in agricoltura;
RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
disposizioni volte a superare alcune criticita' ambientali, alla
immediata mitigazione del rischio idrogeologico e alla salvaguardia
degli ecosistemi, intervenendo con semplificazioni procedurali,
promuovendo interventi di incremento dell'efficienza energetica negli
usi finali dell'energia nel settore pubblico e razionalizzando le
procedure in materia di impatto ambientale;
CONSIDERATA altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di
adottare disposizioni per semplificare i procedimenti per la bonifica
e la messa in sicurezza dei siti contaminati e per il sistema di
tracciabilita' dei rifiuti, per superare eccezionali situazioni di
crisi connesse alla gestione dei rifiuti solidi urbani, nonche' di
adeguare l'ordinamento interno agli obblighi derivanti, in materia
ambientale, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 giugno 2014;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le
autonomie, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia,
dell'interno, della salute, dell'economia e delle finanze e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
EMANA
il seguente decreto-legge:
ART. 1
(Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese
agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese
agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore
agroalimentare)
1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attivita'
ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformita' di
comportamento degli organi di vigilanza, nonche' di garantire il
regolare esercizio dell'attivita' imprenditoriale, i controlli
ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli
organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano
nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e
duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I
controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel
registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei
confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali,
da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei casi di
attestata regolarita', ovvero di regolarizzazione conseguente al
controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle
annualita' sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono
essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle
stesse annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle determinate
da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel
caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento
dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e
documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del
controllo ispettivo.
2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei
procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio
all'esercizio dell'attivita' d'impresa e' istituito, con decreto di
natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno,
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle
imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, del coordinamento dell'attivita' di controllo e
dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati
concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e
dai competenti organi di vigilanza e di controllo a carico delle
imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via
telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva
riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004,
alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalita' definite
con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, secondo le modalita' e i termini previsti con il medesimo
accordo.
3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare di lieve
entita', per le quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione
amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso
in cui accerta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida
l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine
di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad
elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito
amministrativo. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano
anche ai prodotti gia' posti in vendita al consumatore finale, con
esclusione delle violazioni relative alle norme in materia di
sicurezza alimentare. In caso di mancata ottemperanza alle
prescrizioni contenute nella diffida di cui al periodo precedente,
entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad
effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24
novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione
dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. Ferme restando
le disposizioni di cui all'articolo 8-bis della citata legge n. 689
del 1981, nel caso di reiterazione specifica delle violazioni di cui
al presente comma, accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi
successivi alla diffida, non si applica la diffida.
4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le
quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa
pecuniaria, se gia' consentito il pagamento in misura ridotta, la
somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della
citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per cento se il
pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o
dalla notificazione.