IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed in particolare
l'articolo 1, comma 1 e l'articolo11, con il quale viene istituito un
Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con
modificazione dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 ed in particolare
l'articolo 10;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'articolo 13 che, per
l'attuazione del citato articolo 11, nomina un'apposita Commissione,
composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di
cui uno con funzioni di Presidente, che, entro trenta giorni dalla
nomina, definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione
degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;
Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del
28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta Commissione;
Visto il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto
dalla predetta Commissione, che individua, come interventi di
riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di
microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su
opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione
del rischio su edifici privati;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
marzo 2003, n. 3274, recante "Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", che, al comma
3 dell'articolo 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di
interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui
funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale
per le finalita' di protezione civile, sia degli edifici ed opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso, con priorita' per edifici ed
opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;
Visto l'articolo 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo
2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione
civile provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli
edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al
comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie
indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire
il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto
previsto dalle norme;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
21 ottobre 2003, n. 3685, recante "Disposizioni attuative
dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003", con il quale, tra
l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza
statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle
opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione
civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso,
nonche' le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su
edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per
la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento
nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai
fini di protezione civile» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che
stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei
Centri funzionali per le finalita' di protezione civile e dei Centri
di competenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
settembre 2012, recante la definizione dei principi per
l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti,
14 gennaio 2008 emanato di concerto con il Ministro dell'Interno e
con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale e'
stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le
costruzioni;
Visti gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica
approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il
13 novembre 2008;
Visto l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle
erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le
Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3
settembre 2010;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907
del 13 novembre 2010, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2010 ai sensi del predetto
articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007
del 29 febbraio 2012, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2011 ai sensi del predetto
articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico;
Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.
52 del 20 febbraio 2013, con la quale e' stato disciplinato
l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2012 ai sensi del
predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle
concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
aprile 2011 che ha costituito la Commissione Tecnica di supporto e
monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a) dell'Ordinanza del Presidente del
Consigli dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;
Visto il decreto del Capo Dipartimento del 6 luglio 2011 in
attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39
che istituisce la Commissione Tecnica concernente "altri interventi
urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico" di
cui all'articolo 2, comma l, lettera d) dell'Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;
Visti i commi 27 e 28 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge
7 agosto 2012, n. 135 concernenti l'esercizio delle funzioni
fondamentali dei comuni anche in forma associata;
Ritenuto necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei
fondi disponibili per l'annualita' 2013 ai sensi del predetto
articolo 11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata
OPCM n. 3907/2010;
Acquisito il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 12
giugno 2014;
Dispone:
Art. 1
1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi
di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'articolo 11 del
decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualita' 2013.
2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 costituiscono parte
integrante della presente ordinanza.
3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la
modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione
locale e complessiva degli interventi previsti nella presente
ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile.