IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  luglio   2000,   recante   la
determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di  pesca  del
tonno rosso; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio 2013, n. 105, recante «Organizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e  forestali»,  a  norma  dell'art.  2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 13 giugno 2012, recante modifica al  regolamento  (CE)
n. 302/2009 concernente un piano pluriennale  di  ricostituzione  del
tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; 
  Considerato che, al termine dei lavori della 23ª sessione ordinaria
dell'ICCAT,   le   parti   contraenti   hanno   adottato   la   nuova
raccomandazione ICCAT n. 13-07 con la quale sono state  integralmente
confermate  le  misure  di  gestione  e  conservazione  di  cui  alla
precedente raccomandazione ICCAT n. 12-03, ivi compresa l'invarianza,
a valere sulla campagna di pesca  2014,  del  totale  ammissibile  di
cattura (TAC) della specie tonno rosso; 
  Visto il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio del  20  gennaio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 24/1
del 28 gennaio 2014 con il quale e' stato ripartito,  tra  le  flotte
degli Stati membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del  tonno
rosso  assegnato   all'Unione   europea,   per   l'annualita'   2014,
attribuendo alla flotta italiana il massimale di 1.950,42 tonnellate,
nonche' un numero di 12 imbarcazioni autorizzate per la pesca con  il
sistema  «circuizione  (PS)»  ed  un  numero   di   30   imbarcazioni
autorizzate per la pesca con il sistema «palangaro (LL)»; 
  Considerato che  il  suddetto  massimale  di  1.950,42  tonnellate,
unitamente  alla  consistenza  numerica   delle   richiamate   flotte
autorizzate, non hanno subito alcuna modificazione rispetto a  quelli
riconosciuti all'Italia nella precedente annualita' 2013; 
  Considerato che la richiamata invarianza del contingente di cattura
e delle flotte autorizzate consente, per la sola  campagna  2014,  di
mantenere inalterate - rispetto alla precedente annualita' 2013 -  le
percentuali di allocazione, tra i diversi  sistemi  professionali  di
pesca, del medesimo contingente di cattura,  fatti,  salvi,  in  ogni
caso, i parametri di redditivita' e sostenibilita'  economica,  cosi'
come individuati dal comitato scientifico dell'ICCAT; 
  Considerato che la Commissione  europea  non  ha  sollevato  alcuna
eccezione in merito ai contenuti della versione provvisoria del Piano
annuale di pesca, cosi' come redatta e trasmessa (con  nota  n.  2862
del 29 gennaio 2014) da questa amministrazione, ai sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CE)  n.  302/2009,
come modificato dal regolamento (UE) n. 500/2012; 
  Considerata, altresi', in  ragione  di  quanto  verificatosi  nella
precedente annualita' 2013, la necessita'  di  incrementare,  per  la
campagna 2014, il livello del contingente cosiddetto indiviso (UNCL),
onde assicurare, in ossequio alla vigente normativa internazionale ed
europea, una piu' adeguata copertura dei quantitativi di tonno  rosso
oggetto  di  eventuali  catture  accessorie  (by-catch),  nonche'  di
possibili   sforamenti   rispetto   ai   contingenti    di    cattura
originariamente  assegnati,  con  particolare  riguardo  al   sistema
«palangaro (LL)»; 
  Ritenuto, in ossequio al combinato disposto dell'art. 22 del citato
regolamento  (UE)  n.  43/2014  e  del  paragrafo  14  della   citata
raccomandazione ICCAT n. 13-07, di dover assegnare, per  la  campagna
2014, un specifico contingente per gli scopi della pesca sportiva e/o
ricreativa,  seppur  in  misura  ridotta,  rispetto  alla  precedente
annualita'  2013,  onde  poter  procedere  al  richiamato  incremento
proporzionale della quota cosiddetta indivisa (UNCL); 
  Ritenuto opportuno evidenziare che la quota individuale  minima  di
cui devono disporre le unita' da autorizzare  alla  pesca  del  tonno
rosso con il sistema «circuizione (PS)», per l'annualita'  2014,  non
puo', in ogni caso, risultare inferiore ai  richiamati  parametri  di
sostenibilita'  economica,   ambientale   e   sociale,   cosi'   come
individuati dal comitato scientifico dell'ICCAT; 
  Ritenuto opportuno, pertanto, procedere ad un'adeguata ripartizione
del totale ammissibile di cattura (TAC) attribuito all'Italia con  il
predetto  regolamento  (UE)  n.  43/2014,  tra  i   diversi   sistemi
professionali di pesca  autorizzati,  tenendo  conto  del  numero  di
unita' autorizzate per ciascuno di  essi  al  fine  di  conseguire  e
mantenere  adeguati  livelli  di  sostenibilita'   economica   e   di
redditivita'; 
  Ritenuto necessario suddividere, anche per  la  campagna  di  pesca
2014, il contingente di cattura destinato al sistema «palangaro (LL)»
in quote individuali di cattura, onde  assicurare  un  piu'  efficace
monitoraggio sull'andamento effettivo delle catture ed  adottare  gli
opportuni provvedimenti finalizzati al recupero di eventuali  eccessi
di pesca; 
  Ritenuto necessario determinare, anche per  la  campagna  di  pesca
2014, il numero delle tonnare fisse  autorizzate  in  conformita'  ai
medesimi criteri adottati, nel corso delle precedenti annualita' 2012
e 2013; 
  Considerata   l'opportunita'   di   valorizzare   la    continuita'
dell'esercizio dell'attivita' di pesca del  tonno  rosso,  in  quanto
strettamente connesso al principio di tradizionalita' alla  base  del
sistema di contingentamento; 
  Considerata  l'urgenza  di   provvedere   alla   ripartizione   del
contingente complessivo assegnato all'Italia tra diversi  sistemi  di
pesca stanti le scadenze fissate dalla  normativa  comunitaria  e  la
necessita' di consentire il formale avvio della campagna 2014; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico 
 
  1.  Il  contingente  complessivo,  pari  a   1.950,42   tonnellate,
assegnato dall'Unione europea all'Italia, per la  campagna  di  pesca
2014, e' ripartito tra i sistemi di pesca come segue: 
 
 
=====================================================================
|              Sistema               |     %     |    Tonnellate    |
+====================================+===========+==================+
|          Circuizione (PS)          |  74,406   |     1.451,23     |
+------------------------------------+-----------+------------------+
|           Palangaro (LL)           |  13,587   |      265,00      |
+------------------------------------+-----------+------------------+
|        Tonnara fissa (TRAP)        |   8,460   |      165,00      |
+------------------------------------+-----------+------------------+
|  Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)  |   0,512   |      10,00       |
+------------------------------------+-----------+------------------+
|      Quota non divisa (UNCL)       |   3,035   |      59,19       |
+------------------------------------+-----------+------------------+
 
 
  2. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2014, a
ciascuna delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso  con  il
sistema  «circuizione  (PS)»,  sono  indicate  nell'allegato  A   del
presente  decreto  e  sono  state  calcolate  sulla  base  di  quelle
inizialmente attribuite nel  2013,  modificate  e/o  modificabili  in
ragione di eventuali variazioni debitamente comunicate alla Direzione
generale  della  pesca  marittima  e  dell'acquacoltura   di   questo
Ministero (di seguito, Direzione generale). 
  3. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2014, a
ciascuna delle unita' autorizzate alla pesca del tonno rosso  con  il
sistema «palangaro (LL)», sono indicate nell'allegato B del  presente
decreto e sono state calcolate sulla base di  quelle  attribuite  nel
2013, modificate e/o modificabili in ragione di eventuali  variazioni
debitamente comunicate alla Direzione generale. 
  In funzione dell'effettivo andamento delle catture, ricorrendone  i
presupposti  di  cui  alla  pertinente  normativa  internazionale   e
comunitaria in  premessa  citata,  con  successivo/i  provvedimento/i
della Direzione generale,  le  predette  quote  individuali  potranno
essere incrementate, a  valere  sulla  disponibilita'  residua  della
quota indivisa (UNCL), come individuata al precedente comma 1. 
  I suddetti eventuali  incrementi  potranno  essere  determinati  in
misura tale da consentire, laddove possibile, il raggiungimento di un
limite massimo pari a 5 tonnellate, per le imbarcazioni la cui  quota
individuale risulti inferiore a tale soglia, ovvero la copertura  del
10% di eventuali  quantitativi  in  eccesso  che  dovessero  maturare
rispetto all'ultima battuta di pesca,  per  le  imbarcazioni  la  cui
quota  individuale  risulti  superiore  al  citato  massimale  di   5
tonnellate. 
  4. Sono ammesse a partecipare alla campagna  di  pesca  2014  le  3
(tre) tonnare fisse di cui alla graduatoria in  allegato  C,  le  cui
percentuali di  cattura,  maturate  nel  corso  dell'ultimo  triennio
(2011-2013), hanno evidenziato valori positivi, per  almeno  2  (due)
annualita'. 
  Le tonnare fisse posizionate al quarto, quinto e sesto posto  della
predetta graduatoria,  qualora  i  rispettivi  titolari  ne  facciano
espressa richiesta alla Direzione generale della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura di questo Ministero, possono essere autorizzate  ad
operare  per  finalita'  di  natura  esclusivamente  turistica,   con
l'obbligo di liberare, senza ritardo ed alla  presenza  di  personale
della  locale  autorita'  marittima   (che,   quindi,   deve   essere
tempestivamente  informata),  gli  esemplari  di  tonno   rosso   che
dovessero essere «accidentalmente» catturati, relativamente ai quali,
pertanto, e' vietata qualsiasi attivita' di sfruttamento commerciale. 
  Per tale sistema, il contingente di cattura rimane  indiviso  senza
attribuzione di quote individuali di cattura. 
  5. Ad esaurimento del contingente di cattura assegnato alla  «pesca
sportiva/ricreativa (SPOR)», come individuato al precedente comma  1,
le   imbarcazioni   autorizzate   potranno   proseguire   l'esercizio
dell'attivita',  solo  ed  esclusivamente,  mediante  la   cosiddetta
tecnica «catch-release», fino al 31 dicembre 2014. 
  6.  Il  mantenimento  dell'iscrizione  negli  elenchi  di  cui   ai
precedenti paragrafi 2, 3  e  4  e'  subordinato  al  rispetto  delle
vigenti  disposizioni  internazionali,  comunitarie  e  nazionali  in
materia di pesca del tonno rosso. 
  7. E' fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in  porti
diversi da quelli designati, indicati nell'allegato  D  del  presente
decreto. 
  Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti
organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 maggio 2014 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2014 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, registrazione prev. n. 2136