IL CAPO DELLA DIREZIONE V 
                     del Dipartimento del tesoro 
 
  Vista la legge 7  marzo  1996,  n.  108,  recante  disposizioni  in
materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma  1,  in  base  al
quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e  l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a  qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad  anno
degli  interessi  praticati  dalle  banche   e   dagli   intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti  dall'Ufficio  italiano  dei
cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106  e  107  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  nel  corso  del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura»; 
  Visto  il  proprio  decreto  del  23  settembre  2013,  recante  la
«classificazione delle operazioni creditizie per  categorie  omogenee
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi  praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari»; 
  Visto, da ultimo, il proprio decreto del 24 marzo 2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2014 e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito  di
procedere per il trimestre 1° gennaio  2014  -  31  marzo  2014  alla
rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari; 
  Avute  presenti  le  «istruzioni  per  la  rilevazione  del   tasso
effettivo globale medio ai  sensi  della  legge  sull'usura»  emanate
dalla Banca d'Italia (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200  del
29 agosto 2009); 
  Vista la rilevazione dei valori medi dei  tassi  effettivi  globali
segnalati  dalle  banche  e   dagli   intermediari   finanziari   con
riferimento al periodo 1° gennaio 2014 - 31 marzo 2014 e tenuto conto
della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento,
del  valore  medio   del   tasso   applicato   alle   operazioni   di
rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio
direttivo della Banca centrale europea,  la  cui  misura  sostituisce
quella del tasso  determinato  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi  del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso
ufficiale di sconto; 
  Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n.  394,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28  febbraio  2001,  n.   24,   recante
interpretazione autentica  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108,  e
l'indagine statistica effettuata nel 2002 a  fini  conoscitivi  dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano  dei  cambi,  condotta  su  un
campione di intermediari secondo le  modalita'  indicate  nella  nota
metodologica,    relativamente    alla    maggiorazione     stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento; 
  Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l'attuazione del decreto legislativo numero n. 29/1993  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione
dell'ambito di responsabilita'  del  vertice  politico  e  di  quello
amministrativo; 
  Atteso che, per effetto di  tale  direttiva,  il  provvedimento  di
rilevazione dei tassi effettivi globali medi  ai  sensi  dell'art.  2
della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di  responsabilita'  del
vertice amministrativo; 
  Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290  del  14  dicembre
2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi
e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I tassi effettivi globali  medi,  riferiti  ad  anno,  praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari,  determinati  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al trimestre 1° gennaio 2014 - 31 marzo  2014,  sono  indicati  nella
tabella riportata in allegato (Allegato A).