Alle Amministrazioni pubbliche di cui
                                all'Elenco allegato sotto la  lettera
                                A 
                                Loro sedi 
 
                                  e, p. c. 
                                Alla Corte dei conti 
                                00100 Roma 
                                Al Dipartimento del Tesoro 
                                Sede 
                                All' Agenzia del Demanio 
                                Via Barberini, 38 
                                00187 Roma 
                                Agli Uffici centrali del Bilancio 
                                presso i Ministeri 
                                Loro sedi 
                                Alle  Ragionerie  Territoriali  dello
                                Stato 
                                Loro sedi 
                                Ai   Rappresentanti   del   Ministero
                                dell'economia 
                                e  delle  finanze  nei  collegi   dei
                                revisori o sindacali 
                                presso gli enti e organismi pubblici 
                                Loro sedi 
 
Premessa. 
  Nella  Gazzetta  ufficiale  12  maggio  2014,  n.  108,  e'   stato
pubblicato il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  14
febbraio 2014 (di seguito, «decreto ministeriale 14 febbraio  2014»),
recante le modalita' attuative  del  comma  1-bis  dell'art.  12  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  in  ordine  alla  prevista
acquisizione    dell'attestazione     di     indispensabilita'     ed
indilazionabilita' ai fini del perfezionamento  delle  operazioni  di
acquisto di immobili da  parte  delle  amministrazioni  inserite  nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  con
esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e  degli
enti del servizio sanitario nazionale, nonche'  del  Ministero  degli
affari esteri con riferimento ai  beni  immobili  ubicati  all'estero
(nel prosieguo, «Amministrazioni pubbliche»). 
  In particolare, l'art. 5 del decreto ministeriale 14 febbraio  2014
ha   statuito   che    l'attestazione    di    indispensabilita'    e
indilazionabilita' dei previsti acquisti di immobili da  parte  delle
Amministrazioni   pubbliche,   rilasciata   dal   responsabile    del
procedimento,  e'  inviata   unitamente   al   piano   triennale   di
investimento, in base a quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  16  marzo  2012  (pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale 23 aprile 2012, n.  95,  d'ora  in  poi,  «decreto
ministeriale 16 marzo 2012»), e, per le modalita'  di  comunicazione,
ha  fatto  rinvio  all'emanazione  di  una  circolare  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato. 
  Pertanto, con la presente circolare vengono fornite  le  pertinenti
istruzioni in merito. 
1. Indicazioni operative generali 
  L'art. 2 del decreto ministeriale 14  febbraio  2014  prevede  che,
«Fermo restando quanto stabilito  dal  decreto  16  marzo  2012»,  le
Amministrazioni  pubbliche,   allorche'   comunicano   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro e Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  il  piano   triennale   di
investimento,   «producono   contestualmente    l'attestazione    del
responsabile  del  procedimento,  con  la  quale  viene   documentata
l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' degli acquisti programmati
per il triennio». Ne  consegue  che  la  predetta  attestazione  deve
essere prodotta unitamente alla comunicazione del piano triennale  di
investimento entro il  31  dicembre  di  ogni  anno  ovvero  con  gli
eventuali aggiornamenti del piano stesso entro il 30 giugno dell'anno
successivo (art. 2, commi 1 e 2, decreto ministeriale 16 marzo 2012). 
2. Fase di prima applicazione 
  In considerazione del fatto che i piani triennali  di  investimento
contenenti la programmazione delle operazioni di acquisto di immobili
per il periodo 2014-2016 sono  stati  gia'  comunicati  entro  il  31
dicembre 2013, si rappresenta che le Amministrazioni  pubbliche -  le
quali,  nelle  more   dell'emanazione   del decreto   ministeriale 14
febbraio 2014, non avessero  provveduto  a  produrre,  motu  proprio,
l'attestazione  di  indispensabilita'  e   indilazionabilita'   delle
operazioni di acquisto programmate per il 2014 -  dovranno  integrare
il piano di investimento gia' presentato, trasmettendo l'attestazione
di cui  trattasi  entro  il  30  giugno  2014,  alla  stregua  di  un
aggiornamento dello stesso. 
  Per quel che concerne, invece, le operazioni di acquisto  afferenti
a piani di investimento aventi un  valore  complessivo  inferiore  ad
euro 500.000,00 e presentati entro il 31  dicembre  2013,  si  espone
che, laddove non siano  state  formulate  osservazioni  nell'arco  di
trenta giorni  dalla  comunicazione,  le  operazioni  stesse  possono
comunque essere avviate, dovendo ritenersi formato  a  suo  tempo  il
pertinente silenzio assenso. 
3. L'attestazione di indispensabilita' e indilazionabilita' 
  L'art. 3  del decreto  ministeriale 14  febbraio  2014  dispone  in
ordine  all'individuazione  dei  requisiti  di  indispensabilita'   e
indilazionabilita' degli acquisti programmati, affinche' la  relativa
attestazione non sia generica, ma  esponga  le  concrete  motivazioni
poste a fondamento delle operazioni di acquisto. 
  In merito al requisito dell'indispensabilita', si chiarisce che  lo
stesso attiene all'assoluta necessita' di procedere  all'acquisto  di
immobili   in   ragione   di   un   obbligo   giuridico    incombente
all'amministrazione  nel  perseguimento   delle   proprie   finalita'
istituzionali ovvero nel concorso  a  soddisfare  interessi  pubblici
generali meritevoli  di  intensa  e  specifica  tutela  (ad  esempio,
rispetto delle norme vigenti  in  materia  di  tutela  dell'ambiente,
della sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.). 
  Quanto all'indilazionabilita', l'attestazione deve  comprovare  che
l'amministrazione  si  trovi  effettivamente  nell'impossibilita'  di
differire  l'acquisto,  se  non  a  rischio   di   compromettere   il
raggiungimento  degli  obiettivi  istituzionali  o  di  incorrere  in
possibili sanzioni. 
  L'art. 3 in discorso stabilisce, poi,  che,  in  alternativa,  tali
requisiti  si  ritengono   egualmente   soddisfatti   anche   qualora
l'acquisto comporti effetti finanziari  ed  economici  positivi -  ad
esempio, in termini di riduzione di spese  per  locazioni  passive  -
considerati  gli  oneri  accessori  nonche'  di  trasloco   e   nuova
sistemazione, attestati dai pertinenti organi interni di controllo o,
per  le  Amministrazioni  dello   Stato,   dal   competente   ufficio
appartenente al sistema delle ragionerie. 
  In tal caso, l'amministrazione e' tenuta a fornire chiara  evidenza
della predetta circostanza, esponendo in apposita tabella un'adeguata
dimostrazione dei risparmi di spesa  previsti,  con  dettaglio  degli
oneri posti a raffronto (da un lato, quelli derivanti dal programmato
acquisto dell'immobile, comprensivi degli  accessori  con  l'aggiunta
delle spese necessarie per il trasloco e la sistemazione;  dall'altro
lato, ad esempio, gli oneri scaturenti dall'importo complessivo degli
impegni   afferenti   alla   conduzione   dell'immobile   attualmente
utilizzato). La verifica in ordine all'attendibilita' degli enunciati
effetti finanziari positivi, da esplicitare con attestazione posta in
calce alla  nominata  tabella,  pertiene,  a  seconda  dei  casi,  al
competente ufficio appartenente al sistema  delle  ragionerie  ovvero
all'organo interno di controllo. 
  Per  ragioni  di  uniformita'  e  di  semplificazione,  l'anzidetta
attestazione va predisposta, per ciascun  immobile,  sulla  base  del
facsimile allegato alla presente circolare (Allegato B). 
4. Congruita' del prezzo degli acquisti programmati 
  L'art. 4 del decreto ministeriale 14 febbraio 2014 prevede  che  la
congruita' del prezzo  degli  acquisti  programmati  da  parte  delle
Amministrazioni pubbliche e' attestata dall'Agenzia del  demanio,  la
quale, per le Amministrazioni dello Stato, di cui all'art.  1,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  per  le
Agenzie fiscali, svolge tale  attivita'  nell'ambito  degli  obblighi
previsti dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'art. 59 del
decreto legislativo n. 300/1999, e quindi senza oneri a loro  carico.
Nei confronti delle rimanenti  amministrazioni  interessate,  invece,
detta congruita' e' rilasciata a  fronte  del  rimborso  delle  spese
sostenute dall'Agenzia del demanio. 
  Pertanto,    le    Amministrazioni    pubbliche    diverse    dalle
Amministrazioni dello Stato e dalle Agenzie fiscali avranno  cura  di
relazionarsi direttamente con  l'Agenzia  del  Demanio,  sia  per  le
modalita' di rilascio della congruita' sia per la corresponsione  del
rimborso delle spese. 
5.   Comunicazione   dell'attestazione   di    indispensabilita'    e
indilazionalita' 
  Nel sottolineare che restano ferme le istruzioni  diramate  con  la
richiamata  circolare  n.   21/RGS   del   2012,   si   rimarca   che
l'attestazione  di  indispensabilita'  e   indilazionabilita'   delle
operazioni di acquisto di immobili deve essere trasmessa ai  medesimi
indirizzi   di   posta   elettronica   (rgs.art12@pec.mef.gov.it    e
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it), gia'  destinatari  dei  predetti
piani triennali di investimento. 
    Roma, 19 giugno 2014 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco