IL DIRETTORE GENERALE 
              per la sicurezza degli approvvigionamenti 
                   e le infrastrutture energetiche 
 
  Visto il decreto legislativo  31  dicembre  2012,  n.  249  recante
«Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo  per
gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi», di  seguito  indicato  «decreto
legislativo n. 249/12»; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 249/12  il  quale  stabilisce  che,  al  fine  di  contribuire  ed
assicurare la disponibilita' di scorte petrolifere e la  salvaguardia
dell'approvvigionamento petrolifero, sono  attribuite  all'Acquirente
Unico S.p.A. anche le funzioni e le attivita' di  Organismo  centrale
di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT; 
  Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/12
il quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti  dall'istituzione  e
dall'espletamento di  tutte  le  funzioni  e  le  attivita'  connesse
dell'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano,  ad  eccezione  delle
attivita' richieste  e  finanziate  dai  soggetti  obbligati  di  cui
all'art. 8, comma 1, lettera a), dello stesso decreto  sono  posti  a
carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti  energetici
di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del  regolamento  (CE)
n. 1099/2008, ora modificato con  regolamento  (CE)  n.  147  del  13
febbraio 2013, e che l'OCSIT svolge le funzioni ed  attivita',  senza
fini di lucro con la sola copertura dei propri costi; 
  Visto l'art. 7, comma 5, del  decreto  legislativo  n.  249/12,  il
quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente  comma  4
sono coperti mediante un contributo articolato in una quota  fissa  e
in  una  variabile,  in  funzione  delle   tonnellate   di   prodotti
petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,    la    definizione
dell'ammontare del contributo nonche' le modalita' ed  i  termini  di
accertamento, riscossione e  versamento  dei  contributi  dovuti  dai
soggetti obbligati,  anche  sulla  base  delle  informazioni  fornite
dall'OCSIT  ed  in  modo  da   assicurare   l'equilibrio   economico,
patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in  prima  applicazione
del decreto legislativo n. 249/12, l'ammontare del citato  contributo
e' determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria  e
salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano
immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate  di  prodotti
energetici di  cui  all'allegato  C,  punto  3.1,  paragrafo  1,  del
regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze  del  24  aprile  2013
relativo alla definizione dell'ammontare del contributo nonche' delle
modalita' ed termini di accertamento, riscossione  e  versamento  dei
contributi dovuti dai soggetti obbligati; 
  Visto l'art. 1 del predetto decreto «Determinazione  dell'ammontare
provvisorio del contributo» che determina nella misura  di  800  mila
euro il contributo provvisorio per  l'anno  2013,  con  una  rata  di
acconto pari al 50%; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto «Determinazione  dell'ammontare
a conguaglio del contributo» che prevede che il conguaglio rispetto a
quanto versato in acconto ai sensi dell'art. 1 relativamente all'anno
2013 e' determinato in  via  definitiva  con  decreto  del  Direttore
generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture
energetiche  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  qualora  lo
scostamento tra il contributo provvisorio di cui al citato art.  1  e
il contributo determinato a consuntivo in  base  ai  costi  effettivi
sostenuti e comunicati dall'OCSIT per le attivita'  svolte  nell'anno
2013 risulti contenuto entro la percentuale massima  di  oscillazione
del 10%; 
  Considerate le informazioni rese, con nota del 14 febbraio 2014, da
Acquirente  Unico  S.p.A.,  in  qualita'  di  Organismo  Centrale  di
Stoccaggio Italiano (OCSIT), circa i costi effettivi sostenuti per le
attivita' svolte nell'anno 2013, ai sensi dell'art. 7,  comma  5  del
decreto legislativo n. 249/12, da cui si evince che rispetto a quanto
determinato in via provvisoria non risulta uno scostamento in aumento
in misura superiore al 10%; 
  Visto il comma 2 del citato art. 2 che prevede che con il  predetto
decreto e' determinata la ripartizione del conguaglio tra i  soggetti
obbligati,  secondo  una  quota  fissa  e  una  quota  variabile  per
tonnellata immessa al consumo nell'anno 2012 tenendo conto di  quanto
gia' versato in via  provvisoria,  come  quota  variabile,  ai  sensi
dell'art. 1, e che ne e' data comunicazione all'OCSIT; 
  Ritenuto  di  dover  stabilire  le  modalita'  di   pagamento   del
contributo a conguaglio per il 2013, a carico dei soggetti obbligati; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Il contributo  complessivo  per  l'anno  2013  a  consuntivo  e'
determinato nella misura di 635.414 euro.  Essendo  gia'  determinata
una rata di acconto, corrispondente al 50% del contributo provvisorio
per l'anno 2013, pari a 400.000 euro, il conguaglio relativo all'anno
2013 e' determinato in via definitiva nella misura di 235.414 euro. 
  2. Il contributo complessivo, compreso il  conguaglio,  per  l'anno
2013 e' cosi' ripartito tra i soggetti obbligati: 
  a) quota fissa pari a 100 euro per ciascun soggetto obbligato; 
  b) quota variabile pari a 0,014418  euro  per  ogni  tonnellata  di
prodotti petroliferi immessa in consumo  nell'anno  2012  da  ciascun
soggetto obbligato. 
  Ai  sensi  dell'art.  7,  comma  5,  ultimo  periodo  del   decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in sede di  prima  applicazione
del decreto, il  contributo  per  l'anno  2013  e'  ripartito  tra  i
soggetti che abbiano immesso in consumo  nel  2012  almeno  centomila
tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C,  punto  3.1,
paragrafo  1,  del  regolamento  (CE)  n.  1099/2008   e   successive
modificazioni. 
  3. Il contributo dovra' essere corrisposto ad OCSIT. OCSIT, tenendo
conto di quanto gia' versato da ciascun  soggetto  obbligato  in  via
provvisoria come quota variabile, calcola  l'entita'  dell'importo  a
conguaglio a carico di  ciascun  soggetto  obbligato  e  provvede  ad
emettere la relativa fattura  con  scadenza  di  pagamento  entro  30
giorni dalla data di emissione. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 
 
    Roma, 15 aprile 2014 
 
                                       Il direttore generale: Dialuce 
 

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2014 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 2207