IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia doganale  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'articolo  5,
comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con  il  quale,  per  il
pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta,  si
rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del
Ministro delle finanze sulla base  del  rendimento  netto  dei  buoni
ordinari del Tesoro a tre mesi; 
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che  ha  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con  decorrenza
13 gennaio 2014; 
  Sentita la Banca d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai  sensi  dell'art.  79  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  in  materia  doganale,  approvato  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,  come  sostituito
dall'articolo 5, comma 2, della legge 25  luglio  2000,  n.  213,  il
saggio di interesse per il pagamento differito  effettuato  oltre  il
periodo di giorni trenta e' stabilito nella misura  dello  0,213  per
cento annuo per il periodo dal 13 gennaio 2014 al 12 luglio 2014. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 maggio 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2014 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev.  n.
1954