IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  recante  "Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale"; 
  Visto, in particolare, l'art. 46,  comma  6,  che  prevede  che  le
Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  in  conseguenza
dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di  coordinamento
della finanza pubblica introdotti dal citato decreto-legge n. 66  del
2014 e a valere sui risparmi derivanti  dalle  disposizioni  ad  esse
direttamente applicabili ai sensi dell'art. 117, comma secondo, della
Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica  pari  a
500 milioni di euro per l'anno 2014 e di  750  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2015 al  2017,  in  ambiti  di  spesa  e  per
importi  proposti  in  sede  di  autocoordinamento  dalle  Regioni  e
Province autonome medesime, tenendo  anche  conto  del  rispetto  dei
tempi di  pagamento  stabiliti  dalla  direttiva  2011/7/UE,  nonche'
dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire  con  intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  il  31
maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed  entro  il  31  ottobre
2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti; 
  Vista l'intesa della  Conferenza  Stato  -  Regioni  sancita  nella
seduta del 29 maggio 2014, che ha recepito la proposta delle  Regioni
che prevede, al fine di conseguire un miglioramento per l'anno  2014,
del saldo netto da finanziare per l'importo totale di 500 milioni  di
euro, una riduzione della disponibilita' del Fondo per lo sviluppo  e
la coesione per 200 milioni di euro  e  delle  risorse  destinate  al
rinnovamento del materiale rotabile e degli autobus per  300  milioni
di euro; 
  Ritenuto necessario procedere alla riduzione delle predette risorse
mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
      Individuazione delle risorse da assoggettare a riduzione 
 
  1. Per l'anno 2014, il contributo delle Regioni a statuto ordinario
in  termini  di  saldo   netto   da   finanziare   per   un   importo
complessivamente pari a 500 milioni di euro, ai sensi  dell'art.  46,
comma 6, del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  e'  realizzato
mediante la riduzione delle seguenti risorse: 
    a) risorse destinate all'acquisto di materiale rotabile su  gomma
e  di  materiale  rotabile  ferroviario,  nonche'  di   vaporetti   e
ferry-boat, di cui all'art. 1, comma  83,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, per 300 milioni di euro; 
    b) Fondo per lo sviluppo e la coesione, di  cui  all'art.  4  del
decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  88,  sulla  programmazione
2007-2013 per 200 milioni di euro. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,  con  propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 giugno 2014 
 
                                                  Il Ministro: Padoan