IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione - sezione accertamento
del 16 marzo 2013  effettuate  dal  revisore  incaricato  dalla  Lega
nazionale  cooperative  e  mutue  alla  societa'  cooperativa   sotto
indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
Registro delle imprese,  che  hanno  inoltre  confermato  il  mancato
deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che la cooperativa, a seguito  della  comunicazione  ai
sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 22 gennaio
14 prot. n. 10431, non ha prodotto alcuna  documentazione  attestante
l'avvenuta regolarizzazione delle difformita'; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  centrale  per   le
cooperative in data 28 settembre  2011  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies  c.c.,  con  contestuale  nomina  del  commissario
liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Societa' cooperativa Aglietti» con sede in
Cossato (BI), costituita  in  data  1°  giugno  1910  codice  fiscale
00393620026, e' sciolta  per  atto  d'autorita'  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies c.c. .