IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni e, in particolare, l'art.  166,  recante  la
disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale; 
  Visto  l'art.  91  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
recante «Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della
residenza fiscale dei soggetti che  esercitano  imprese  commerciali.
Procedura d'infrazione n. 2010/4141»; 
  Visto il comma  2-quater  del  citato  art.  166  che  consente  ai
soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini  delle  imposte  sui
redditi, in Stati appartenenti all'Unione  Europea  ovvero  in  Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio  economico  Europeo  inclusi  nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma  1,
del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, con i quali l'Italia abbia
stipulato  un  accordo  sulla  reciproca  assistenza  in  materia  di
riscossione dei crediti tributari, di richiedere la sospensione degli
effetti del realizzo, in alternativa a quanto stabilito  al  comma  1
del predetto art. 166; 
  Visto il comma 2-quinquies dello stesso art. 166, che demanda a  un
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  natura  non
regolamentare l'adozione delle disposizioni di attuazione  del  comma
2-quater, al fine di individuare, tra  l'altro,  le  fattispecie  che
determinano  la   decadenza   della   sospensione,   i   criteri   di
determinazione dell'imposta dovuta e le modalita' di versamento; 
  Visto il decreto del  Ministro  delle  finanze  31  dicembre  1988,
recante i «Coefficienti di ammortamento del costo dei beni  materiali
strumentali impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali, arti e
professioni»; 
  Visto il proprio decreto 2 agosto 2013, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 12 agosto  2013,  recante  «Regime  fiscale  del
trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in  altro
Stato dell'UE o SEE («Exit Tax») in Italia»; 
  Considerata l'esigenza di  modificare  la  disciplina  dettata  dal
suddetto decreto 2 agosto 2013 a motivo della evoluzione  comunitaria
in materia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Opzione per la sospensione o rateizzazione 
 
  1. I soggetti esercenti imprese commerciali  che  trasferiscono  la
residenza, ai sensi dell'art. 166, comma 1,  del  Testo  Unico  delle
Imposte sui Redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  (TUIR),  in  Stati  appartenenti
all'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo  Spazio
Economico Europeo inclusi nella lista di cui al  decreto  emanato  ai
sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del TUIR con i quali l'Italia abbia
stipulato  un  accordo  sulla  reciproca  assistenza  in  materia  di
riscossione dei crediti tributari  comparabile  a  quella  assicurata
dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo  2010,  possono
optare, nei termini e alle condizioni di cui al presente decreto, per
la sospensione o per la rateizzazione della riscossione delle imposte
sui redditi dovute sulla plusvalenza, unitariamente  determinata,  in
base al valore normale dei componenti dell'azienda  o  del  complesso
aziendale, che non siano  confluiti  in  una  stabile  organizzazione
situata nel territorio dello Stato. La predetta  plusvalenza  include
anche il valore dell'avviamento, comprensivo  delle  funzioni  e  dei
rischi trasferiti, determinato sulla base dell'ammontare che  imprese
indipendenti avrebbero riconosciuto per  il  loro  trasferimento.  Le
disposizioni del presente decreto  si  applicano,  altresi',  se  una
stabile  organizzazione  situata  nel  territorio  dello   Stato   e'
trasferita in un altro degli Stati indicati  nel  primo  periodo.  In
caso di sospensione e di rateizzazione,  sono  dovuti  gli  interessi
nella misura prevista dall'art. 20 del decreto legislativo  9  luglio
1997, n.  241  da  calcolarsi  sull'importo  dell'imposta  sospesa  o
rateizzata. 
  2. La sospensione o la rateizzazione di cui al comma 1 non  possono
riguardare: 
    a) i maggiori e i minori valori dei beni di cui all'art.  85  del
TUIR; 
    b) i fondi in sospensione di imposta di cui al comma 2  dell'art.
166 del TUIR, non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato; 
    c) gli altri componenti positivi  e  negativi  che  concorrono  a
formare il reddito dell'ultimo  periodo  d'imposta  di  residenza  in
Italia, ivi compresi quelli relativi a  esercizi  precedenti,  e  non
attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione  o  tassazione  sia
stata rinviata in conformita' alle disposizioni del TUIR. 
  3. Le imposte sui redditi, relative  alla  plusvalenza  di  cui  al
comma 1, sono determinate in via  definitiva  alla  fine  dell'ultimo
periodo d'imposta di residenza in Italia o  di  esistenza  in  Italia
della stabile organizzazione oggetto di  trasferimento,  senza  tener
conto   delle   minusvalenze   e/o   delle   plusvalenze   realizzate
successivamente al trasferimento stesso. 
  4.  Le  perdite  di  esercizi  precedenti  non  ancora   utilizzate
compensano prioritariamente il reddito dell'ultimo periodo  d'imposta
di residenza in Italia, comprensivo dei componenti di cui al comma 2.
L'eccedenza,  unitamente  all'eventuale  perdita  di  tale   periodo,
compensa la plusvalenza di cui al comma 1. Per le  eventuali  perdite
ancora residue,  resta  ferma  l'applicazione  dell'art.  166,  comma
2-bis, del TUIR. 
  5. Le opzioni di cui al  comma  1  non  possono  essere  esercitate
distintamente con riferimento a ciascuno degli elementi ivi indicati.
La plusvalenza complessiva di cui al medesimo comma 1 e'  riferita  a
ciascun cespite trasferito in base  al  rapporto  tra  il  rispettivo
maggior valore e la sommatoria di tutti maggiori valori trasferiti. 
  6. Le imposte sui redditi oggetto di sospensione  sono  versate  al
verificarsi del primo dei seguenti eventi: 
    a)  per  i  beni  e  i  diritti  ammortizzabili,  inclusi  quelli
immateriali  e  l'avviamento,  con   riferimento   all'esercizio   di
maturazione delle quote residue di ammortamento, che sarebbero  state
ammesse  in  deduzione  ai  fini  dell'ordinaria  determinazione  del
reddito  d'impresa,  indipendentemente  dalla  imputazione  al  conto
economico. Per gli strumenti finanziari, anche derivati,  diversi  da
quelli di cui alla lettera b), il  maggior  valore  e'  suddiviso  in
quote costanti in base al periodo di durata residua dei medesimi; 
    b) per le partecipazioni e gli strumenti finanziari similari alle
azioni, diversi da quelle dell'art. 85 del  TUIR,  nell'esercizio  di
distribuzione degli utili o delle riserve di capitale; 
    c) per ciascuno dei predetti elementi e per  gli  altri  elementi
patrimoniali non soggetti a processo di ammortamento,  nell'esercizio
in cui si considerano realizzati  ai  sensi  delle  disposizioni  del
TUIR. 
  Si considera in ogni caso evento realizzativo ai sensi del presente
comma, il decorso  di  dieci  anni  dalla  fine  dell'ultimo  periodo
d'imposta di residenza in Italia. 
  7. Le imposte sui redditi oggetto di rateizzazione sono versate  in
6 rate annuali di pari importo. L'esercizio dell'opzione comporta  il
venir meno degli obblighi di monitoraggio annuale. 
  8. Costituiscono ipotesi di decadenza  dalla  sospensione  o  dalla
rateizzazione di cui ai commi  6  e  7,  e  pertanto,  comportano  il
versamento dell'imposta residua entro  il  termine  previsto  per  il
successivo versamento: 
    a) la fusione, la scissione o il  conferimento  dell'azienda  che
comportano il trasferimento dei componenti di cui al comma 1 ad altro
soggetto residente in uno Stato diverso da quelli ivi citati; 
    b) l'apertura di una procedura di insolvenza, di  liquidazione  o
l'estinzione dei soggetti di cui al comma 1; 
    c) il trasferimento della residenza in Stati o territori  diversi
da quelli di cui al comma 1; 
    d) la cessione delle quote da parte dei soci  delle  societa'  di
cui all'art. 5 del TUIR. 
  9. Con uno o piu' provvedimenti del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono individuate le modalita' di esercizio  dell'opzione,  di
prestazione  delle  garanzie  ai  fini   del   riconoscimento   della
sospensione, del versamento rateale  e  del  rilascio  delle  stesse,
nonche' le modalita' di monitoraggio  annuale  delle  plusvalenze  in
sospensione, mediante la dichiarazione dei  redditi  e/o  un'apposita
comunicazione.   I   medesimi   provvedimenti   possono,    altresi',
individuare cause di decadenza della sospensione  connesse  al  venir
meno delle  garanzie  o  alla  mancata  presentazione  delle  stesse,
nonche' la  disciplina  applicabile  ai  trasferimenti  di  residenza
effettuati  antecedentemente  alla   pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.