IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio  ai  fini  dello  scioglimento  d'ufficio  con   nomina   di
commissario liquidatore; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione del 20 aprile  2012  e
successivo accertamento del 3 agosto  2012  effettuate  dal  revisore
incaricato dal Ministero dello sviluppo  economico  e  relative  alla
societa' cooperativa sotto indicata, cui  si  rinvia  e  che  qui  si
intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori  accertamenti  effettuati  presso  il  registro
delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei  bilanci
per piu' di  due  anni  consecutivi,  nonche'  presso  l'Agenzia  del
territorio competente da cui risulta che l'ente  e'  proprietario  di
beni immobili; 
  Considerato che la cooperativa, a seguito  della  comunicazione  ai
sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990 effettuata in  data  17
dicembre 2013, prot. n. 207860, non ha prodotto alcuna documentazione
attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita'; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  centrale  per   le
cooperative in data 28 settembre  2011  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Cooperativa  sociale  stringi  i  denti  e
vai», con sede in Arce (Frosinone), costituita in  data  25  febbraio
2005, codice fiscale n. 02383000607, e' sciolta per atto  d'autorita'
ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.