IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Visto il  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni,  e,  in
particolare: 
    a) l'art. 306, comma 2, il quale prevede che  il  Ministro  della
difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto definisce
il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo  della  Difesa,
con  l'indicazione  dell'entita',  dell'utilizzo   e   della   futura
destinazione degli alloggi di servizio,  nonche'  degli  alloggi  non
piu' ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione  e
quindi transitabili in regime di locazione ovvero  alienabili,  anche
mediante riscatto, e che in  tale  piano  sono  altresi'  indicati  i
parametri di reddito sulla base dei quali gli  attuali  utenti  degli
alloggi di servizio, ancorche' si tratti di personale in quiescenza o
di coniuge superstite non legalmente separato ne' divorziato, possono
mantenerne la conduzione, purche'  non  siano  proprietari  di  altro
alloggio di certificata abitabilita'; 
    b) l'art. 231, il  quale  prevede  che  rientrano  tra  le  opere
destinate alla difesa nazionale  e  sono  considerati  infrastrutture
militari, ad ogni effetto, tutti gli alloggi di  servizio  realizzati
su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari
o posti al loro servizio diretto e funzionale; 
    c) gli articoli da 278 a 294, che recano disposizioni in  materia
di alloggi di servizio e, in particolare, l'art. 286,  comma  1,  che
prevede che in tutti i casi in cui disposizioni, anche regolamentari,
fissano criteri di  aggiornamento  dei  canoni  degli  alloggi  della
Difesa, il canone e' aggiornato, annualmente, in misura  pari  al  75
per cento  della  variazione  accertata  dall'Istituto  nazionale  di
statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente; 
    d) l'art. 297, concernente la  predisposizione  di  un  programma
pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la  ristrutturazione  di
alloggi di servizio,  in  relazione  alle  esigenze  derivanti  dalla
riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate; 
    e) l'art. 306, comma 3, che prevede l'alienazione di  alloggi  di
servizio non piu' ritenuti utili alle  esigenze  istituzionali  della
Difesa per la realizzazione del citato programma pluriennale; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104,  recante  la  «Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate», pubblicata nella Gazzetta ufficiale  del  17  febbraio
1992, n. 39; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e, in particolare, l'art.  332,  che
disciplina le proroghe per il rilascio  degli  alloggi  di  servizio,
nonche' l'art. 405, comma 13 che, con  riguardo  alle  vendite  degli
alloggi con il sistema d'asta, prevede che  se,  a  seguito  di  asta
deserta, e' fissato  un  nuovo  prezzo  base  piu'  basso  di  quello
comunicato al conduttore nell'offerta di cui all' art. 404, comma  2,
lettera a), o di cui al comma  8,  lettera  a),  e'  riconosciuto  in
favore del medesimo conduttore il diritto di prelazione; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa in data 28 gennaio 2010,
concernente il piano  di  gestione  del  patrimonio  abitativo  della
Difesa per l'anno 2008 (registrato alla Corte dei conti il 14  aprile
2010, registro n. 4, foglio n. 77); 
  Visto il decreto del Ministro della difesa in data 23 giugno  2010,
concernente il piano  di  gestione  del  patrimonio  abitativo  della
Difesa per l'anno 2009 (registrato alla Corte dei conti il 23  luglio
2010, registro n. 8, foglio n. 325); 
  Visto il decreto del Ministro della difesa in data 11 giugno  2012,
concernente il piano  di  gestione  del  patrimonio  abitativo  della
Difesa per gli anni 2010 e 2011 (registrato alla Corte dei  conti  il
23 luglio 2010, registro n. 5, foglio n. 365); 
  Visto il decreto direttoriale 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010; 
  Ravvisata l'esigenza di predisporre il piano di  gestione  relativo
agli alloggi in dotazione  nel  2012  e  nel  2013  che  consenta  di
disciplinare, in modo distinto, i criteri  di  deroga  ai  limiti  di
durata delle concessioni  per  le  differenti  particolari  categorie
ritenute meritevoli di tutela; 
  Ravvisata altresi', l'esigenza, in  via  eccezionale,  in  sede  di
individuazione delle condizioni di deroga ai limiti di  durata  delle
concessioni e delle disposizioni relative al pagamento dei canoni  di
occupazione degli alloggi di servizio, di tenere  conto  anche  delle
condizioni generali del Paese e dei riflessi che le stesse  producono
sul tessuto sociale nazionale e, in particolare, di quello  economico
delle famiglie  dei  titolari  delle  concessioni  degli  alloggi  di
servizio della Difesa; 
  Tenuto conto dei pareri espressi dalla 4ª  Commissione  Difesa  del
Senato della Repubblica il 19 dicembre 2013 e  dalla  IV  Commissione
Difesa della Camera dei Deputati in  data  20  dicembre  2013,  sullo
schema di decreto legislativo  recante  disposizioni  in  materia  di
revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo
delle forze armate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e d)
della legge 31 dicembre 2012, n. 244,  nelle  parti  in  cui  pongono
condizioni relative all'ampliamento delle fasce di tutela  reddituale
da  individuarsi  mediante  il  presente  decreto,  limitatamente  ai
conduttori che alla data del 31 dicembre 2010 non avevano piu' titolo
alla concessione, nonche' alla revisione delle categorie di  soggetti
appartenenti alle c.d. «fasce protette»; 
  Acquisiti i pareri favorevoli espressi, rispettivamente,  dalla  4ª
Commissione Difesa del Senato della  Repubblica  in  data  23  aprile
2014, con osservazioni, e dalla IV Commissione  Difesa  della  Camera
dei  Deputati  in  data  24  aprile  2014,  con  osservazioni  e  una
condizione; 
  Ritenuto di non poter accogliere,  in  particolare,  la  condizione
espressa dalla  IV  Commissione  Difesa  della  Camera  dei  Deputati
relativa all'applicazione  del  canone  «piu'  favorevole»  ai  sensi
dell'art. 286, comma 2, del decreto legislativo n. 66  del  2010,  in
riferimento alle fattispecie di cui all'art. 4 del presente  decreto,
per le motivazioni rese palesi nell'intervento del Sottosegretario di
Stato nella seduta della  IV  Commissione  Difesa  della  Camera  dei
Deputati in data 24 aprile 2014, di cui al Bollettino delle Giunte  e
delle  Commissioni  parlamentari  n.  223  del  24  aprile  2014   e,
conseguentemente, di non  poter  considerare  la  richiesta  modifica
dell'allegato C del  decreto,  recante  il  modulo  per  la  relativa
istanza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Patrimonio abitativo 
 
  1. Il patrimonio abitativo della Difesa di cui all'art. 279,  comma
1, lettere a), b), e c), del Codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito «Codice»,  in
dotazione al 1° gennaio 2013 e al 1° gennaio 2014, e' composto  dagli
alloggi di servizio destinati al personale dipendente, nell'entita' e
nelle tipologie riportate nell'allegato A, tabella 1. 
  2. Gli alloggi di servizio non piu' ritenuti utili nel quadro delle
esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 306, commi 2  e  3,
del Codice, per gli anni 2012 e 2013, sono indicati nell'allegato  A,
tabella 2. 
  3. Il raffronto, in termini quantitativi e qualitativi, tra i  dati
di cui al presente decreto, relativi  agli  anni  2012  e  2013,  con
quelli di cui ai decreti del Ministro della difesa 28  gennaio  2010,
23 giugno 2010 e 11  giugno  2012,  concernenti,  rispettivamente,  i
piani di gestione per l'anno 2008, per l'anno 2009  e  per  gli  anni
2010 e 2011, e' sviluppato nell'allegato A, tabella 3. 
  4.  Gli  alloggi  alienabili  di  cui   al   decreto   direttoriale
14/2/5/2010 in data 22  novembre  2010,  effettivamente  venduti  nel
corso del 2012 e  del  2013,  nonche'  la  situazione  degli  alloggi
ulteriormente alienabili, sono indicati nell'allegato B, tabelle 4  e
5. 
  5. Gli allegati A e B, le cinque  tabelle  in  essi  contenute,  le
relative note e gli allegati C e D costituiscono parte integrante del
presente decreto.