IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il comma 1 dell'art. 31 del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66 che, al fine di favorire il pagamento dei debiti  da  parte  delle
societa' partecipate dagli enti locali, prevede l'incremento di 2.000
milioni di euro della dotazione per l'anno 2014  della  «Sezione  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti locali» del «Fondo per assicurare la  liquidita'
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma
10 dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  Visto il successivo comma 3 del medesimo art. 31, che  dispone  che
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  sentita  la
Conferenza stato-citta' ed autonomie locali,  da  adottare  entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge  n.
66 del 2014, sono stabiliti, in conformita'  alle  procedure  di  cui
all'art. 1 del citato decreto legge n. 35  del  2013,  i  criteri,  i
tempi e le modalita'  per  la  concessione  agli  enti  locali  delle
risorse in questione. 
  Considerato che il decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  e'  stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014  e  che,
ai sensi dell'art. 51 del citato  il  decreto,  lo  stesso  entra  in
vigore il  giorno  stesso  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 
  Visti i commi 2 e 3 dell'art. 31 del decreto-legge n. 66 del  2014,
laddove dispongono che l'incremento di 2.000 milioni di euro  di  cui
al comma 1 del medesimo art. 31 puo' essere concesso agli enti locali
per il pagamento dei  propri  debiti  nei  confronti  delle  societa'
partecipate,  subordinatamente  alla  presentazione  da  parte  degli
stessi enti locali di una dichiarazione attestante  la  verifica  dei
crediti e debiti reciproci nei confronti delle societa'  partecipate,
asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e,  per
la parte di competenza, delle societa' partecipate interessate. 
  Considerato che il predetto comma 2 dell'art. 31 del  decreto-legge
n. 66 del 2014, stabilisce che  il  pagamento  da  parte  degli  enti
locali con le anticipazioni in questione deve riguardare: 
    a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
2013; 
    b) i debiti per i quali sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine; 
    c) i debiti fuori bilancio che presentavano i  requisiti  per  il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se  riconosciuti
in bilancio in data successiva,  ivi  inclusi  quelli  contenuti  nel
piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  di  cui  all'art.
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con
delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
  Considerato l'art. 1  del  decreto-legge  n.  35  del  2013  e,  in
particolare, i commi da 13 a 17, recanti modalita' e criteri  per  la
concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di liquidita'  in
favore degli enti locali; 
  Visto l'Addendum alla Convenzione  per  la  gestione  dei  mutui  e
rapporti trasferiti  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e  la  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. (la «CDP») ai sensi dell'art. 1, comma 11,
del decreto-legge n. 35 del 2013, approvato con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2013 (l' «Addendum»); 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 19 giugno 2014; 
  Considerato il comma 4 dell'art. 31 del  decreto-legge  n.  66  del
2014,  che  impone  alle  societa'  partecipate  dagli  enti  locali,
destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di
cui al presente decreto, di  destinare  prioritariamente  le  risorse
ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed  esigibili  alla
data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i  quali  sia  stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine, nonche' di  comunicare  agli  enti  locali  interessati  gli
avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative  ai  debiti
ancora in essere, per la successiva  trasmissione  nell'ambito  della
certificazione di cui all'art. 1, comma 14, del citato  decreto-legge
n. 35 del 2013. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Incremento Sezione per assicurare la liquidita' 
per pagamenti dei debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti
                               locali 
 
  1. Per l'anno 2014, ai fini  del  decreto  in  esame,  l'incremento
della dotazione della  "Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali"
del "Fondo per assicurare la  liquidita'  per  pagamenti  dei  debiti
certi, liquidi ed esigibili" di cui  al  comma  10  dell'art.  1  del
decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' pari a 2.000 milioni di euro.