IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il comma 1 dell'art. 31 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle societa' partecipate dagli enti locali, prevede l'incremento di 2.000 milioni di euro della dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Visto il successivo comma 3 del medesimo art. 31, che dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 66 del 2014, sono stabiliti, in conformita' alle procedure di cui all'art. 1 del citato decreto legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione agli enti locali delle risorse in questione. Considerato che il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 e che, ai sensi dell'art. 51 del citato il decreto, lo stesso entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Visti i commi 2 e 3 dell'art. 31 del decreto-legge n. 66 del 2014, laddove dispongono che l'incremento di 2.000 milioni di euro di cui al comma 1 del medesimo art. 31 puo' essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle societa' partecipate, subordinatamente alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle societa' partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle societa' partecipate interessate. Considerato che il predetto comma 2 dell'art. 31 del decreto-legge n. 66 del 2014, stabilisce che il pagamento da parte degli enti locali con le anticipazioni in questione deve riguardare: a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013; b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine; c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Considerato l'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, in particolare, i commi da 13 a 17, recanti modalita' e criteri per la concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di liquidita' in favore degli enti locali; Visto l'Addendum alla Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la «CDP») ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2013, approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2013 (l' «Addendum»); Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 19 giugno 2014; Considerato il comma 4 dell'art. 31 del decreto-legge n. 66 del 2014, che impone alle societa' partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente decreto, di destinare prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' di comunicare agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all'art. 1, comma 14, del citato decreto-legge n. 35 del 2013. Decreta: Art. 1 Incremento Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali 1. Per l'anno 2014, ai fini del decreto in esame, l'incremento della dotazione della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' pari a 2.000 milioni di euro.