IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   102,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  IMU,  di  altra   fiscalita'
immobiliare, di  sostegno  alle  politiche  abitative  e  di  finanza
locale, nonche' di  cassa  integrazione  guadagni  e  di  trattamenti
pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124; 
  Visto, in particolare,  il  comma  5  dell'articolo  6  del  citato
decreto-legge (Misure di sostegno  all'accesso  all'abitazione  e  al
settore  immobiliare)  che  istituisce  presso  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  un  Fondo  destinato  agli  inquilini
morosi incolpevoli, con una dotazione  di  20  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2014 e 2015; 
  Considerato che il richiamato comma 5 dispone che con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano si provveda  al  riparto  delle  risorse
assegnate al predetto Fondo  nonche'  a  stabilire  i  criteri  e  le
priorita' da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le
condizioni di  morosita'  incolpevole  che  consentono  l'accesso  ai
contributi; 
  Considerato, altresi', che il  medesimo  comma  stabilisce  che  le
risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle  regioni  che
abbiano emanato norme per la riduzione  del  disagio  abitativo,  che
prevedano  percorsi  di  accompagnamento  sociale  per   i   soggetti
sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali  e  che,  a
tal fine, le Prefetture -Uffici  territoriali  del  Governo  adottino
misure  di  graduazione  programmata  dell'intervento   della   forza
pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto; 
  Visto il rapporto dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero
dell'interno  sugli  sfratti  in  Italia  aggiornato  all'anno  2012,
acquisito  dall'Osservatorio  nazionale  della  condizione  abitativa
della Direzione generale per le  politiche  abitative  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita ed esaminata la documentazione trasmessa dalle regioni  e
dalle province autonome di Trento e Bolzano, pervenuta per il tramite
del  coordinamento  tecnico  regionale  in   materia   di   politiche
abitative, relativa ai provvedimenti regionali che prevedano percorsi
di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche
attraverso organismi comunali; 
  Considerato che dalla citata documentazione  risulta  che  solo  le
regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche
e Campania hanno emanato, entro il termine di entrata in vigore della
citata legge 28 ottobre 2013, n. 124,  norme  per  la  riduzione  del
disagio abitativo che prevedano percorsi di  accompagnamento  sociale
per i soggetti  sottoposti  a  sfratto,  anche  attraverso  organismi
comunali, ed impegnato a tal fine proprie risorse; 
  Considerata l'opportunita' di  stabilire  criteri  e  priorita'  da
rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono  le  condizioni
di morosita' incolpevole che consentono l'accesso ai  contributi,  al
fine di destinare le somme disponibili per fronteggiare le situazioni
di maggior disagio abitativo; 
  Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191,
con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1 gennaio 2010, gli
articoli 5  e  6  della  legge  30  novembre  1989,  n.  386,  e  che
conseguentemente non sono dovute alle province autonome di  Trento  e
Bolzano erogazioni a carico del  bilancio  dello  Stato  previste  da
leggi di settore; 
  Considerato che, a seguito di richiesta dell'ANCI di sottoporre  il
decreto  in  argomento  alla  Conferenza  Unificata   anziche'   alla
Conferenza Stato-Regioni, come invece previsto dall'art. 6, comma  5,
del richiamato decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102,  la  Presidenza
del Consiglio dei Ministri  ha  ritenuto  di  poter  accogliere  tale
richiesta; 
  Visti  gli  esiti  delle   riunioni   tecniche   della   Conferenza
Stato-Regioni e della Conferenza Unificata, tenutesi in data 17 marzo
2014 e in data 3 aprile 2014; 
  Sentita la Conferenza Unificata nella seduta  del  10  aprile  2014
sulla proposta effettuata dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del menzionato decreto-legge  31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
ottobre 2013, n. 124; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2014 
 
  1. La disponibilita' del  Fondo  destinato  agli  inquilini  morosi
incolpevoli di cui all'articolo 6,  comma  5,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
ottobre 2013, n. 124, pari per l'annualita' 2014 a 20 milioni di euro
e' ripartita, in proporzione al numero di  provvedimenti  di  sfratto
per morosita' emessi, registrato dal Ministero degli  interni  al  31
dicembre 2012,  per  il  30%  tra  le  regioni  Piemonte,  Lombardia,
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il restante
70% tra tutte le regioni e le province autonome, come riportato nella
seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Le regioni individuano i comuni ad alta tensione  abitativa,  di
cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre  2003,  ivi  compresi  i
comuni capoluogo di provincia non inclusi  nella  predetta  delibera,
cui sono destinate le risorse del  Fondo  disponibili  unitamente  ad
eventuali stanziamenti regionali. Qualora le regioni  adottino  linee
guida da seguire da parte degli organismi comunali  incaricati  delle
attivita' di cui al presente  decreto  ne  danno  comunicazione  alle
Prefetture  competenti  per   territorio   e   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti.