IL DIRIGENTE 
                  dell'ufficio di farmacovigilanza 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica   e
dell'economia e finanze, come modificato con decreto  n.  53  del  29
marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco,  emanato  a  norma  del  comma  13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE»,  e  s.m.i.,  in
particolare l'art. 38; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la determinazione AIFA n. 521 del  31  maggio  2013,  con  la
quale e' stata conferita al dott. Giuseppe  Pimpinella  la  direzione
dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013; 
  Vista  la   determinazione   del   Direttore   generale   dell'AIFA
concernente «Criteri per l'applicazione delle  disposizioni  relative
allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371  del  14  aprile
2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n.
219/2006  e  s.m.i.,  cosi'  come  modificato  dall'art.  44,   comma
4-quinquies  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  recante:
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013,  n.  98,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  101  del  3  maggio  2014,
efficace a decorrere dal 3 giugno 2014; 
  Vista la determinazione FV n. 126 del  30  aprile  2014  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  supplemento
ordinario  -  n.  42  del  4  giugno  2014  concernente  il   rinnovo
dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la  procedura
nazionale del medicinale Lansoprazolo Pensa con conseguente  modifica
stampati nella quale e' stato  concesso  un  periodo  di  smaltimento
delle scorte fino al 4 novembre 2014; 
  Considerate le  motivazioni  evidenziate  dal  titolare  AIC  Pensa
Pharma S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale  in  Via  Ippolito
Rosellini,  12  -  20124  Milano  -  Codice  Fiscale  e  partita  IVA
02652831203 nella richiesta di proroga  del  termine  di  smaltimento
delle scorte del 16 giugno 2014; 
  Visti gli atti istruttori e la  corrispondenza  degli  stessi  alla
normativa vigente; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Medicinale: LANSOPRAZOLO PENSA. 
  Confezioni: 
    A.I.C. n. 036704 017 - 15 mg capsule  rigide  gastroresistenti  -
blister da 14 capsule 
    A.I.C. n. 036704 029 - 15 mg capsule  rigide  gastroresistenti  -
blister da 28 capsule 
    A.I.C. n. 036704 031 - 30 mg capsule  rigide  gastroresistenti  -
blister da 14 capsule 
    A.I.C. n. 036704 043 - 30 mg capsule  rigide  gastroresistenti  -
blister da 28 capsule 
    A.I.C. n. 036704 056 - 15 mg capsule rigide gastroresistenti - 14
capsule in flacone HDPE 
    A.I.C. n. 036704 068 - 15 mg capsule rigide gastroresistenti - 28
capsule in flacone HDPE 
    A.I.C. n. 036704 070 - 30 mg capsule rigide gastroresistenti - 14
capsule in flacone HDPE 
    A.I.C. n. 036704 082 - 30 mg capsule rigide gastroresistenti - 28
capsule in flacone HDPE 
  Titolare AIC: Pensa Pharma S.p.A. 
  Procedura: Nazionale. 
  1. E' autorizzato, a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente determinazione, il  mantenimento  in  commercio  delle
confezioni gia' prodotte, che non riportino le modifiche  autorizzate
a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n.
126 del 30 aprile 2014  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - supplemento ordinario -  n.  42  del  4  giugno
2014,  fino  alla  data  di  scadenza  del  medicinale  indicata   in
etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti  agli  utenti  del
foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto  dall'art.
1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del Direttore  Generale  n.
371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri per l'applicazione  delle
disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei  medicinali»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 101  del  3
maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014. 
  2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma
1, i farmacisti sono  tenuti  a  consegnare  il  foglio  illustrativo
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine  di  30  giorni  dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  della  presente  determinazione.  Il  titolare  AIC   rende
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro  il
medesimo termine.