IL DIRIGENTE 
                  dell'ufficio di farmacovigilanza 
 
  Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269
convertito nella legge  24  novembre  2003  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica   e
dell'economia e finanze, come modificato con decreto  n.  53  del  29
marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco,  emanato  a  norma  del  comma  13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE»,  e  s.m.i.,  in
particolare l'art. 38; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la determinazione AIFA n. 521 del  31  maggio  2013,  con  la
quale e' stata conferita al Dott. Giuseppe  Pimpinella  la  direzione
dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013; 
  Vista  la   determinazione   del   Direttore   generale   dell'AIFA
concernente «Criteri per l'applicazione delle  disposizioni  relative
allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371  del  14  aprile
2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n.
219/2006  e  s.m.i.,  cosi'  come  modificato  dall'art.  44,   comma
4-quinquies  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  recante:
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013,  n.  98,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  n.  101  del  3  maggio  2014,
efficace a decorrere dal 3 giugno 2014; 
  Vista la determinazione FV n. 107 del  14  aprile  2014  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  117  del  25
maggio 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione
in  commercio  secondo   la   procedura   di   mutuo   riconoscimento
NL/H/1544/001-002/R/001  del  medicinale   METFORMINA   GLIBENCLAMIDE
SANDOZ  con  conseguente  modifica  stampati  nella  quale  e'  stato
concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al  25  novembre
2014; 
  Considerate le motivazioni  evidenziate  dal  titolare  AIC  Sandoz
S.p.A.,  con  sede  legale  e  domicilio  fiscale  in  Largo  Umberto
Boccioni, 1  -  21040  Origgio  (VA)  -  Codice  Fiscale/partita  IVA
00795170158 nella richiesta di proroga  del  termine  di  smaltimento
delle scorte del 23 maggio 2014; 
  Visti gli atti istruttori e la  corrispondenza  degli  stessi  alla
normativa vigente; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Medicinale: METFORMINA GLIBENCLAMIDE SANDOZ. 
  Confezioni: 
    039719 012 «500  mg/2,5  mg  compresse  rivestite  con  film»  20
compresse in blister al/al 
    039719 024 «500  mg/2,5  mg  compresse  rivestite  con  film»  30
compresse in blister al/al 
    039719 036 «500  mg/2,5  mg  compresse  rivestite  con  film»  40
compresse in blister al/al 
    039719 048 «500  mg/2,5  mg  compresse  rivestite  con  film»  60
compresse in blister al/al 
    039719 051 «500  mg/2,5  mg  compresse  rivestite  con  film»  90
compresse in blister al/al 
    039719 063 «500 mg/2,5  mg  compresse  rivestite  con  film»  100
compresse in blister al/al 
    039719 075 «500 mg/2,5  mg  compresse  rivestite  con  film»  120
compresse in blister al/al 
    039719 087 «500 mg/2,5  mg  compresse  rivestite  con  film»  180
compresse in blister al/al 
    039719 099 «500 mg/2,5  mg  compresse  rivestite  con  film»  200
compresse in blister al/al 
    039719  101  «500  mg/5  mg  compresse  rivestite  con  film»  20
compresse in blister al/al 
    039719  113  «500  mg/5  mg  compresse  rivestite  con  film»  30
compresse in blister al/al 
    039719  125  «500  mg/5  mg  compresse  rivestite  con  film»  36
compresse in blister al/al 
    039719  137  «500  mg/5  mg  compresse  rivestite  con  film»  60
compresse in blister al/al 
    039719  149  «500  mg/5  mg  compresse  rivestite  con  film»  90
compresse in blister al/al 
    039719 152  «500  mg/5  mg  compresse  rivestite  con  film»  100
compresse in blister al/al 
    039719 164  «500  mg/5  mg  compresse  rivestite  con  film»  120
compresse in blister al/al 
    039719 176  «500  mg/5  mg  compresse  rivestite  con  film»  180
compresse in blister al/al 
    039719 188  «500  mg/5  mg  compresse  rivestite  con  film»  200
compresse in blister al/al. 
  Titolare AIC: Sandoz S.p.a. 
  Procedura: Mutuo Riconoscimento. 
  Codice Procedura Europea NL/H/1544/001-002/R/001. 
  1. E' autorizzato, a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente determinazione, il  mantenimento  in  commercio  delle
confezioni gia' prodotte, che non riportino le modifiche  autorizzate
a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n.
107/2014 del 14 aprile 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 117 del 25/05/2014, fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta, previa consegna  da  parte  dei
farmacisti agli utenti del Foglio Illustrativo aggiornato ai sensi di
quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4  della  determinazione
del Direttore generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente «Criteri
per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle
scorte dei medicinali», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  serie
generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3  giugno
2014. 
  2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma
1, i farmacisti sono  tenuti  a  consegnare  il  Foglio  Illustrativo
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine  di  30  giorni  dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  della  presente  determinazione.  Il  titolare  AIC   rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro  il
medesimo termine.