IL DIRIGENTE 
                  dell'ufficio di farmacovigilanza 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la "Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269
convertito nella legge  24  novembre  2003  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica   e
dell'economia e finanze, come modificato con decreto  n.  53  del  29
marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco,  emanato  a  norma  del  comma  13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato"; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
"Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE",  e  s.m.i.,  in
particolare l'art. 38; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la determinazione AIFA n. 521 del  31  maggio  2013,  con  la
quale e' stata conferita al Dott. Giuseppe  Pimpinella  la  direzione
dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013; 
  Vista  la   determinazione   del   Direttore   generale   dell'AIFA
concernente "Criteri per l'applicazione delle  disposizioni  relative
allo smaltimento delle scorte dei medicinali " n. 371 del  14  aprile
2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n.
219/2006  e  s.m.i.,  cosi'  come  modificato  dall'art.  44,   comma
4-quinquies  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  recante:
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013,  n.  98,  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale serie generale n. 101 del 3 maggio 2014,  efficace
a decorrere dal 3 giugno 2014; 
  Vista  la  determinazione  FV  n.  106/2014  del  14  aprile   2014
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -
Supplemento Ordinario n. 39 serie generale n. 108 del 12 maggio  2014
concernente  il   rinnovo   dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio   secondo   la   procedura    di    Mutuo    riconoscimento
IT/H/0246/001/R/001 del  medicinale  PAROXETINA  RANBAXY  ITALIA  con
conseguente modifica  stampati  nella  quale  e'  stato  concesso  un
periodo di smaltimento delle scorte fino al 120° giorno successivo  a
quello  della  pubblicazione  della  suddetta  determinazione   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
  Considerate le motivazioni evidenziate  dal  titolare  AIC  RANBAXY
ITALIA S.p.A, con sede legale e domicilio fiscale in Piazza F.  Meda,
3 - 20121 MILANO  -  Codice  Fiscale/partita  IVA  04974910962  nella
richiesta di proroga del termine di smaltimento delle  scorte  del  5
giugno 2014; 
  Visti gli atti istruttori e la  corrispondenza  degli  stessi  alla
normativa vigente; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Medicinale: PAROXETINA RANBAXY ITALIA 
Confezioni: 
  038931 010 "20 mg compresse rivestite con film" - 10  compresse  in
blister Al/Al 
  038931 022 "20 mg compresse rivestite con film" - 12  compresse  in
blister Al/Al 
  038931 034 "20 mg compresse rivestite con film" - 14  compresse  in
blister Al/Al 
  038931 046 "20 mg compresse rivestite con film" - 28  compresse  in
blister Al/Al 
  038931 059 "20 mg compresse rivestite con film" - 30  compresse  in
blister Al/Al 
  038931 061 "20 mg compresse rivestite con film" - 56  compresse  in
blister Al/Al 
  038931 073 "20 mg compresse rivestite con film" - 20  compresse  in
contenitore PP 
  038931 085 "20 mg compresse rivestite con film" - 30  compresse  in
contenitore PP 
  038931 097 "20 mg compresse rivestite con film" - 60  compresse  in
contenitore PP 
  038931 109 "20 mg compresse rivestite con film" - 100 compresse  in
contenitore PP 
  Titolare AIC: RANBAXY ITALIA S.p.A. 
  Procedura Mutuo Riconoscimento 
  Codice Procedura Europea IT/H/0246/001/R/001 
  1. E' autorizzato, a decorrere dal data  entrata  in  vigore  della
presente  determinazione,  il   mantenimento   in   commercio   delle
confezioni gia' prodotte, che non riportino le modifiche  autorizzate
a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n.
106/2014 del 14 aprile 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Supplemento Ordinario n. 39 Serie  Generale  n.
108 del 12 maggio 2014, fino alla data  di  scadenza  del  medicinale
indicata in etichetta, previa consegna da parte dei  farmacisti  agli
utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto
dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4  della  determinazione  del  Direttore
Generale  n.  371  del  14  aprile  2014  concernente  "Criteri   per
l'applicazione delle disposizioni  relative  allo  smaltimento  delle
scorte dei medicinali", pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  Serie
Generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3  giugno
2014. 
  2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma
1, i farmacisti sono  tenuti  a  consegnare  il  foglio  illustrativo
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine  di  30  giorni  dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  della  presente  determinazione.  Il  titolare  AIC   rende
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro  il
medesimo termine.