IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplina l'attivita' cementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante "Regolamento di  esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096"; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge
1096/71 ed in particolare  gli  articoli  4  e  5  che  prevedono  la
suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la
loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri di varieta' di specie di piante ortive; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11  della  legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
"norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135
D.P.R. del 14 febbraio del 2012, n. 41; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014  recante
"Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai
sensi del DPCM n. 105 del 27 febbraio 2013"; 
  Visto il decreto ministeriale n. 5436  del  10/03/2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del  27/03/2014,  con  il  quale  sono
state iscritte al Registro nazionale le  varieta'  ortive  denominate
"Raider" e "Barrio" e identificate con i codici SIAN 3364 e 3365; 
  Considerato che per tali varieta' e' stato erroneamente indicato il
responsabile  della  conservazione  in  purezza,  «Zeta  Seeds  S.L.»
anziche' «Meridiem Seeds Italia S.r.l.»; 
  Ritenuta pertanto la necessita' di  modificare  il  citato  decreto
ministeriale n. 5436 del 10/03/2014, specificatamente  per  la  parte
relativa  al  responsabile  della  conservazione  in  purezza   delle
varieta' sopra indicate; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  All'articolo unico del decreto ministeriale n. 5436  del  10  marzo
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72  del  27/03/2014,  il
responsabile del mantenimento in purezza delle  varieta'  "Raider"  e
"Barrio", e' modificato come di seguito riportato: 
 
    
 
=====================================================================
|             |          |         |            |   Responsabile    |
|             |          | Codice  |   Lista    | conservazione in  |
|   Specie    | Varieta' |  SIAN   |  Registro  |      purezza      |
+=============+==========+=========+============+===================+
|             |          |         |            |  Meridiem Seeds   |
|  Pomodoro   |  Raider  |  3364   |     A      |   Italia S.r.l.   |
+-------------+----------+---------+------------+-------------------+
|             |          |         |            |  Meridiem Seeds   |
|  Pomodoro   |  Barrio  |  3365   |     A      |   Italia S.r.l.   |
+-------------+----------+---------+------------+-------------------+
 
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
    Roma, 30 giugno 2014 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi 
 
              Avvertenza: il presente atto non e' soggetto  al  visto
          di controllo preventivo  di  legittimita'  da  parte  della
          Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20,  ne'
          alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio  centrale  del
          bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze,  art.
          9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.