IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 31, comma 1, della legge n. 183 del 12  novembre  2011
che prevede che, ai fini della  tutela  dell'unita'  economica  della
Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a  1.000
abitanti, sono tenuti a concorrere alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica fissati in  termini  sia  di  fabbisogno  che  di
indebitamento netto; 
  Visto il comma 2 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  come
modificato dal comma 532 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 (legge di stabilita' 2014), in cui e'  prevista,  ai  fini  della
determinazione dello specifico obiettivo  di  saldo  finanziario  per
l'anno  2014,  l'applicazione  alla  media   della   spesa   corrente
registrata nel triennio 2009-2011, come desunta  dai  certificati  di
conto consuntivo, delle percentuali indicate  nel  medesimo  comma  e
distinte per province, comuni con popolazione compresa  tra  1.001  e
5.000 abitanti e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; 
  Visto il comma 2-quater dell'art. 31 della  legge  n.  183  del  12
novembre 2011, come introdotto dall'art. 1 comma 533 della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), che stabilisce  che
la   determinazione   della   popolazione    di    riferimento    per
l'assoggettamento al  patto  di  stabilita'  interno  dei  comuni  e'
effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'art. 156
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che,  nel
definire lo specifico obiettivo da assegnare a ciascun ente  soggetto
al patto di stabilita' interno, fa riferimento al  saldo  finanziario
tra le entrate finali e le spese  finali,  calcolato  in  termini  di
competenza mista, costituito  dalla  somma  algebrica  degli  importi
risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in
conto capitale, al netto, rispettivamente,  delle  entrate  derivanti
dalle  riscossioni  di  crediti  e  delle   spese   derivanti   dalle
concessioni di  crediti,  considerando  come  valori  di  riferimento
quelli riportati nei certificati di conto consuntivo; 
  Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che,  ai
fini del concorso al contenimento  dei  saldi  di  finanza  pubblica,
prevede che gli enti soggetti al patto di stabilita'  interno  devono
conseguire, per gli anni 2014 e successivi, un saldo  finanziario  in
termini di competenza mista non inferiore al  valore  individuato  ai
sensi del richiamato comma 2,  diminuito  di  un  importo  pari  alla
riduzione dei trasferimenti di  cui  al  comma  2  dell'art.  14  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visti  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  13   marzo   2012,
pubblicato nella G.U. n.  66  del  19  marzo  2012,  il  decreto  del
Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 72  del
26 marzo 2012 e il decreto del Ministro dell'interno del  19  ottobre
2012, pubblicato nella G.U. n. 251 del 26 ottobre 2012, con  i  quali
e' operata, a decorrere dal 2012, la riduzione delle  erogazioni  dal
bilancio  dello  Stato  ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  14   del
decreto-legge n. 78 del 2010; 
  Visto il comma 4-bis dell'art. 31 della  legge  n.  183  del  2011,
inserito dall'art. 9, comma 6, lett. a), del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  ottobre
2013, n. 124, e, successivamente, modificato dall'art.  2,  comma  5,
lett. b), del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, che per gli anni
2013 e 2014 prevede la sospensione delle disposizioni di cui all'art.
20, commi 2, 2-bis e 3, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto il comma 4-ter dell'art. 31 della  legge  n.  183  del  2011,
inserito dall'art. 9, comma 6, lett. a), del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  ottobre
2013, n. 124, che, per l'anno 2014, stabilisce che il saldo obiettivo
del patto di stabilita' interno per gli enti  in  sperimentazione  di
cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  e'
ridotto proporzionalmente di un  valore  compatibile  con  gli  spazi
finanziari derivanti  dall'applicazione  agli  enti  locali  che  non
partecipano alla sperimentazione delle percentuali di cui al comma  6
del medesimo art. 31 e, comunque, non oltre un saldo pari a zero; 
  Visto il comma 4-quater che stabilisce che alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e  d'indebitamento  netto
derivanti dal comma 4-ter si  provvede  con  le  risorse  finanziarie
derivanti dalle percentuali di cui al comma 6  applicate  dagli  enti
locali  che  non  partecipano   alla   sperimentazione   e   mediante
l'utilizzo, per 120 milioni di euro, del Fondo per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali; 
  Visto il comma 6, primo periodo, dell'art. 31 della  legge  n.  183
del 2011, come modificato dall'art. 9, comma 6, lett. b)  e  c),  del
citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che,  per  l'anno  2014,
prevede l'applicazione alle province e ai comuni che non  partecipano
alla sperimentazione di cui all'art. 36 del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, delle percentuali di cui al comma 2 del medesimo
art. 31, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
10574 del 5 febbraio 2014 che, in attuazione del  primo  periodo  del
comma 6 dell'art. 31 della  legge  n.  183  del  2011,  individua  le
percentuali  da  applicare  agli  enti  che  non   partecipano   alla
sperimentazione nonche' i saldi obiettivo degli enti che  partecipano
alla sperimentazione rideterminati  ai  sensi  del  richiamato  comma
4-ter del ripetuto art. 31; 
  Visto il comma 2-quinquies dell'art. 31 della legge n. 183  del  12
novembre 2011, come inserito dall'art. 1,  comma  533,  della  citata
legge n. 147 del 2013, che, per l'anno 2014, dispone che  l'obiettivo
di saldo finanziario dei  comuni  derivante  dall'applicazione  delle
percentuali di cui ai commi da 2 a 6 e' rideterminato, fermo restando
l'obiettivo complessivo di comparto, attraverso decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, da emanare d'intesa con la  Conferenza
Stato-citta' ed  autonomie  locali  entro  il  31  gennaio  2014.  Il
predetto decreto deve garantire che per nessun Comune si realizzi  un
peggioramento superiore al 15 per  cento  rispetto  all'obiettivo  di
saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009
con le modalita' previste dalla normativa previgente; 
  Considerato che le disposizioni previgenti alle modifiche apportate
dalla legge 27 dicembre 2013,  n.  147  (legge  di  stabilita'  2014)
prevedevano, ai fini del calcolo degli obiettivi di saldo finanziario
dei comuni per l'anno 2014, l'applicazione  alla  media  della  spesa
corrente registrata negli anni  2007-2009,  cosi'  come  desunta  dai
certificati di conto consuntivo, della percentuale di cui al comma  2
dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 da rideterminare secondo  le
procedure previste dal comma 6 del citato art. 31  e,  ai  sensi  del
comma 4 del predetto art. 31, la diminuzione  dell'obiettivo  per  un
importo pari alla riduzione dei trasferimenti operata  ai  sensi  del
comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Vista l'intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali nella seduta del  6  febbraio  2014  concernente  le
modalita' di applicazione ai comuni della clausola di salvaguardia di
cui al precitato comma 2-quinquies dell'art. 31 della  legge  n.  183
del 2011; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui al ripetuto comma 2-quinquies  dell'art.  31
della legge n. 183 del 2011, all'emanazione del decreto  ministeriale
concernente la rideterminazione degli obiettivi programmatici; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Per l'anno 2014, gli obiettivi del patto di  stabilita'  interno
dei  comuni,  rideterminati  in  attuazione  del  comma   2-quinquies
dell'art. 31 della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  sono  indicati
nell'ultima colonna della tabella  allegata,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto, e  trovano  evidenza  nel  prospetto
degli obiettivi, di cui al comma  19  dell'art.  31  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, con cui  e'  individuato  il  saldo  obiettivo
definitivo del 2014. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 febbraio 2014 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco