IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 117, comma  2,  lettera  r),  della  Costituzione  che
attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di  pesi  e
misure; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 4, con
il  quale  e'  conservato  allo  Stato  il  potere  di  indirizzo   e
coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli  20  e
50,  che  conferisce  funzioni  e  compiti   degli   uffici   metrici
provinciali  alle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art.  1
dispone che il suddetto conferimento comprende anche le  funzioni  di
organizzazione e le attivita' connesse  e  strumentali  all'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999,
concernente l'individuazione dei beni e delle  risorse  degli  uffici
metrici  provinciali  da  trasferire  alle  camere  di  commercio   a
decorrere dal 1° gennaio 2000; 
  Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000,  n.  256,  che  reca
norme  di   attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Friuli-Venezia Giulia concernenti il  trasferimento  alle  camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici; 
  Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca  norme
di attuazione dello  statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige concernenti, tra  l'altro,  il  trasferimento  alle  camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca  norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della   Regione   siciliana
concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle  funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici; 
  Visto la legge regionale 20  maggio  2002,  n.  7,  concernente  il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  -  Chambre
valdôtaine des entreprises et des activites liberales; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167 che reca  norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale   della   regione   Sardegna
concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle  funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  23,  recante  la
riforma  dell'ordinamento  relativo   alle   Camere   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo  53
della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure  approvato
con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni
e integrazioni; 
  Visto il regolamento  sul  servizio  metrico  approvato  con  regio
decreto 31  gennaio  1909,  n.  242,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto  il  D.M.  25  settembre  1989  recante  disposizioni   sulle
modalita' di legalizzazione dei dispositivi e  delle  apparecchiature
incorporate  o  associate  a  strumenti  di  misura,  nonche'  alcune
modifiche metrologicamente irrilevanti; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 18 marzo 2000, n. 182,  concernente  il  regolamento
recante modifica e integrazione  della  disciplina  di  verificazione
periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere
di  commercio  ed  in  particolare  l'articolo  4   che   tratta   la
verificazione periodica  eseguita  da  laboratori  autorizzati  dalle
camere di commercio; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  10
dicembre 2001 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del  15
febbraio   2002,   concernente   le   condizioni   e   modalita'   di
riconoscimento dell'idoneita'  dei  laboratori  all'esecuzione  della
verificazione periodica degli strumenti di misura; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 22,  di  attuazione
della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti  di  misura  e  la
necessita' di adeguare alla stessa l'uso e la messa in servizio degli
strumenti da essa disciplinati; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18  gennaio
2011,  n.  31,  recante  regolamento  concernente   i   criteri   per
l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti per
pesare a funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18  gennaio
2011,  n.  32,  recante  regolamento  concernente   i   criteri   per
l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per  la
misurazione continua e  dinamica  di  quantita'  di  liquidi  diversi
dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico  16  aprile
2012,  n.  75,  recante  regolamento  concernente   i   criteri   per
l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui  contatori  del
gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi  del  decreto
legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,  e  visto,  in  particolare,
l'articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 75 del 2012
che espressamente prevede  la  possibilita'  per  il  Ministro  dello
sviluppo economico di definire apposite direttive relativamente  alle
procedure dei controlli sucessivi in questione; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30  ottobre
2013,  n.  155,   recante   regolamento   concernente   criteri   per
l'esecuzione  dei  controlli  metrologici  successivi  sui  contatori
dell'acqua  e  sui  contatori  di  calore,  ai  sensi   del   decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; 
  Vista la circolare 12  agosto  1954,  n.  323236/63  del  Ministero
dell'industria e del commercio recante norme per la  rilegalizzazione
degli strumenti metrici; 
  Vista  la  circolare  17  settembre  1997,  n.  62  del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione  generale
per l'armonizzazione e la tutela del mercato, Divisione  V -  Ufficio
Centrale Metrico riguardante gli strumenti  di  misura  elettronici -
Ammissione a verificazione metrica e verificazione; 
  Vista  la  circolare  9  gennaio   1997,   n.   3   del   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione  generale
del commercio interno e dei  consumi  industriali,  Divisione  XII  -
Ufficio Centrale Metrico e Saggio dei Metalli Preziosi riguardante  i
convertitori di volume di gas alle condizioni  di  base  associati  a
contatori di gas di tipo ammesso alla verificazione metrica; 
  Vista  la  norma  europea  UNI  EN  12405-1  (Misuratori  di  gas -
Dispositivi di conversione - Parte  1:  conversione  di  volume),  in
quanto applicabile; 
  Vista la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 (Requisiti per
il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni); 
  Vista  la  raccomandazione  dell'Organizzazione  Internazionale  di
Metrologia Legale OIML R 140 - Edizione 2007 (Measuring  Systems  for
gaseous fuel), in quanto applicabile, ai convertitori di volume; 
  Vista  la  raccomandazione  dell'Organizzazione  Internazionale  di
Metrologia Legale OIML  R  120 -  Edizione  2010  (Standard  capacity
measures for testing measuring systems for liquids other than water); 
  Viste le guide WELMEC (European  cooperation  in  legal  metrology)
7.2/2012 (Software Guide), 11.1/2012 (Common application for  utility
meters,  11.2/2010   (Guideline   on   time   depending   consumption
measurements for billing purposes  (interval  metering)  e  11.3/2012
(Guide for sealing of utility meters); 
  Vista la Circolare del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre
2008, n. 3620/C recante indicazioni interpretative delle disposizioni
del decreto legislativo 2  febbraio  2007,  n.  22,  attuativo  della
direttiva 2004/22/CE,  ed  in  particolare  il  punto  6  concernente
«Sottounita' e apparecchiature ausiliarie associate  a  strumenti  di
misura»; 
  Vista la direttiva  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  30
luglio 2004 recante definizione delle caratteristiche dei sigilli  di
garanzia apposti sugli strumenti di misura da  parte  dei  laboratori
riconosciuti idonei ad eseguire la verificazione periodica; 
  Considerato che il Comitato centrale metrico, nella riunione del 16
dicembre 2002, ha espresso il parere che  la  verificazione  prima  e
quella CEE si riferiscono all'accertamento  della  conformita'  dello
strumento al provvedimento di ammissione alla  verificazione  metrica
(approvazione di modello o certificato CEE) e si effettuano una volta
soltanto sugli strumenti nuovi di fabbrica e quindi  antecedentemente
alla loro prima immissione sul mercato e in servizio; 
  Considerato che l'allegato I della direttiva 2004/22/CE al punto 8.
(Protezione  dall'alterazione)  stabilisce   espressamente   che   le
caratteristiche  metrologiche  dello  strumento  non  devono   essere
influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale  strumento
ad altro dispositivo; 
  Considerato che  ai  sensi  dell'art.  47,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 112 del 1998 sono conservate allo  Stato  le  funzioni
amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa
europea, di norme  tecniche  uniformi  e  standard  di  qualita'  per
prodotti e servizi; 
  Considerata la necessita' di definire, sulla  base  delle  suddette
norme, raccomandazioni  e  guide  le  procedure  da  seguire  per  le
operazioni dei controlli successivi, al fine di uniformarle su  tutto
il territorio nazionale, relativamente ai dispositivi di  conversione
del volume disciplinati dal citato  decreto  legislativo  2  febbraio
2007, n.  22,  associati  ai  contatori  del  gas,  nonche'  ritenuta
l'opportunita',  con  l'occasione,   di   adottare   indicazioni   di
armonizzazione e semplificazione delle procedure di  controllo  anche
per altri strumenti metrici; 
 
                               Adotta 
                       la seguente direttiva: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il titolo I della presente direttiva si applica  ai  dispositivi
di conversione del volume di  cui  all'allegato  MI-002  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, parte II, associati  a  contatori
del gas; il titolo II semplifica  ed  armonizza  alle  norme  europee
procedure ed oneri relativi alla  fabbricazione  ed  all'utilizzo  di
strumenti di misura nazionali e CEE.