IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 117, comma 2, lettera r), della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di pesi e misure; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 4, con il quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1 dispone che il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attivita' connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1° gennaio 2000; Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167 che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il D.M. 25 settembre 1989 recante disposizioni sulle modalita' di legalizzazione dei dispositivi e delle apparecchiature incorporate o associate a strumenti di misura, nonche' alcune modifiche metrologicamente irrilevanti; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 marzo 2000, n. 182, concernente il regolamento recante modifica e integrazione della disciplina di verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio ed in particolare l'articolo 4 che tratta la verificazione periodica eseguita da laboratori autorizzati dalle camere di commercio; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002, concernente le condizioni e modalita' di riconoscimento dell'idoneita' dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura e la necessita' di adeguare alla stessa l'uso e la messa in servizio degli strumenti da essa disciplinati; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 31, recante regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 aprile 2012, n. 75, recante regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e visto, in particolare, l'articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 75 del 2012 che espressamente prevede la possibilita' per il Ministro dello sviluppo economico di definire apposite direttive relativamente alle procedure dei controlli sucessivi in questione; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2013, n. 155, recante regolamento concernente criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; Vista la circolare 12 agosto 1954, n. 323236/63 del Ministero dell'industria e del commercio recante norme per la rilegalizzazione degli strumenti metrici; Vista la circolare 17 settembre 1997, n. 62 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, Divisione V - Ufficio Centrale Metrico riguardante gli strumenti di misura elettronici - Ammissione a verificazione metrica e verificazione; Vista la circolare 9 gennaio 1997, n. 3 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, Divisione XII - Ufficio Centrale Metrico e Saggio dei Metalli Preziosi riguardante i convertitori di volume di gas alle condizioni di base associati a contatori di gas di tipo ammesso alla verificazione metrica; Vista la norma europea UNI EN 12405-1 (Misuratori di gas - Dispositivi di conversione - Parte 1: conversione di volume), in quanto applicabile; Vista la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 (Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni); Vista la raccomandazione dell'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale OIML R 140 - Edizione 2007 (Measuring Systems for gaseous fuel), in quanto applicabile, ai convertitori di volume; Vista la raccomandazione dell'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale OIML R 120 - Edizione 2010 (Standard capacity measures for testing measuring systems for liquids other than water); Viste le guide WELMEC (European cooperation in legal metrology) 7.2/2012 (Software Guide), 11.1/2012 (Common application for utility meters, 11.2/2010 (Guideline on time depending consumption measurements for billing purposes (interval metering) e 11.3/2012 (Guide for sealing of utility meters); Vista la Circolare del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2008, n. 3620/C recante indicazioni interpretative delle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE, ed in particolare il punto 6 concernente «Sottounita' e apparecchiature ausiliarie associate a strumenti di misura»; Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive 30 luglio 2004 recante definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei ad eseguire la verificazione periodica; Considerato che il Comitato centrale metrico, nella riunione del 16 dicembre 2002, ha espresso il parere che la verificazione prima e quella CEE si riferiscono all'accertamento della conformita' dello strumento al provvedimento di ammissione alla verificazione metrica (approvazione di modello o certificato CEE) e si effettuano una volta soltanto sugli strumenti nuovi di fabbrica e quindi antecedentemente alla loro prima immissione sul mercato e in servizio; Considerato che l'allegato I della direttiva 2004/22/CE al punto 8. (Protezione dall'alterazione) stabilisce espressamente che le caratteristiche metrologiche dello strumento non devono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo; Considerato che ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa europea, di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi; Considerata la necessita' di definire, sulla base delle suddette norme, raccomandazioni e guide le procedure da seguire per le operazioni dei controlli successivi, al fine di uniformarle su tutto il territorio nazionale, relativamente ai dispositivi di conversione del volume disciplinati dal citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ai contatori del gas, nonche' ritenuta l'opportunita', con l'occasione, di adottare indicazioni di armonizzazione e semplificazione delle procedure di controllo anche per altri strumenti metrici; Adotta la seguente direttiva: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il titolo I della presente direttiva si applica ai dispositivi di conversione del volume di cui all'allegato MI-002 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, parte II, associati a contatori del gas; il titolo II semplifica ed armonizza alle norme europee procedure ed oneri relativi alla fabbricazione ed all'utilizzo di strumenti di misura nazionali e CEE.