Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,  si  annuncia  che  la  cancelleria  della  Corte   Suprema   di
Cassazione, in data 17 luglio 2014, ha raccolto a verbale e dato atto
della dichiarazione resa da  dieci  cittadini  italiani,  muniti  dei
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di
voler promuovere  una  richiesta  di  referendum  popolare,  previsto
dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: 
      "Volete voi che siano abrogati: 
        La legge n. 481 del 14 novembre 1995 recante  "Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'." e successive modificazioni, limitatamente a: 
          Articolo 3) comma secondo, limitatamente alle parole :  "ed
assimilate"; 
        il decreto ministeriale del 31 gennaio  2014  convertito  con
modifiche  con  legge  n.  9  del  21  febbraio  del   2014   recante
"Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del  piano
«Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e
del   gas,   per   la    riduzione    dei    premi    RC-auto,    per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo  e  la  digitalizzazione  delle
imprese, nonche' misure per la realizzazione di  opere  pubbliche  ed
EXPO 2015." e successive modificazioni, limitatamente a: 
          Articolo 1) comma quarto,  limitatamente  alle  parole:  "-
pari a 0,60 nel caso di impianti di termovalorizzazione di rifiuti in
esercizio da non piu' di otto anni alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 69/2013 e nel caso  di  impianti  situati  in  zone  di
emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti;", 
          Articolo 3) comma tre, limitatamente alle parole: "Nel caso
di  impianti  di  termovalorizzazione  dei  rifiuti  e  di   impianti
alimentati da rifiuti situati in zone di emergenza relativa al  ciclo
dei  rifiuti,  ai  quali  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 5, comma 5 del decreto-legge  69-2013,  la  CECt  gas  ,
espressa in €/GJ, e' pari a a × (P TOP,t + QT int + QT PSV + QT MCV )
+ (1-a) × C MEM,t dove 
          - a e' il peso attribuito al termine P TOP,t  pari  a  0,60
nel caso di impianti di termovalorizzazione di rifiuti  in  esercizio
da non piu'  di  otto  anni  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 69/2013, fino  al  completamento  del  quarto  anno  di
esercizio dalla data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge
e nel caso di impianti situati in zone  di  emergenza  relativa  alla
gestione del ciclo dei rifiuti,  fino  al  completamento  dell'ottavo
anno di esercizio dalla data di entrata in vigore  del  decreto-legge
69/2013; 
          - P TOP,t e' il valore, espresso in €/GJ, dell'indice P TOP
calcolato con riferimento al primo mese di ciascun trimestre  secondo
l'ultima  formulazione  disponibile  ai  sensi  dei  punti  3   e   4
dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas; 
          - l'elemento QT int , espresso in  €/GJ,  a  copertura  dei
costi di natura infrastrutturale sostenuti  fino  all'immissione  del
gas  in  Rete  Nazionale,  nonche'  di  quelli  per  il  servizio  di
stoccaggio strategico, di cui all'articolo 6, comma 6.2, lettera  a),
del TIVG nella versione vigente dall'1 ottobre  2013,  aggiornato  ai
sensi del punto 6 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas; 
          - l'elemento QT PSV , espresso in  €/GJ,  a  copertura  dei
costi di trasporto dalla  frontiera  italiana  al  Punto  di  Scambio
Virtuale (PSV), di cui al punto 6 dell'Allegato A alla  deliberazione
447/2013/R/gas e aggiornato ai sensi del medesimo punto 6; 
          - l'elemento QT MCV , espresso in €/GJ, a  copertura  degli
elementi a maggiorazione  del  corrispettivo  unitario  variabile  CV
applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi  in
rete, a monte del PSV, di cui all'articolo 6, comma 6.2, lettera  c),
del TIVG nella versione vigente dal 1  ottobre  2013,  aggiornato  ai
sensi del punto 6 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/gas; 
          -  C  MEM,t  e'  la  componente  relativa   ai   costi   di
approvvigionamento  del  gas  naturale  nei   mercati   all'ingrosso,
espressa in €/GJ, di cui all'articolo 6, comma 6.1,  del  TIVG  nella
versione vigente dal 1 ottobre 2013.  Nelle  more  dell'adozione,  da
parte dell'Autorita', del provvedimento richiamato al medesimo  comma
6.1, la C MEM,t  viene  calcolata  applicando  le  modalita'  di  cui
all'articolo 6, comma 6.2, del TIVG  nella  versione  vigente  dal  1
ottobre 2013.", 
          Articolo 3) comma quarto, limitatamente alle parole :  "Nel
caso di impianti diversi da quelli di cui al comma 3,"; 
        il  decreto-legge  n.  69  del   21   giugno   2013   recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio  dell'economia."  e  successive
modificazioni, limitatamente a: 
          Articolo 5) comma quinto, limitatamente  alle  parole:  "In
deroga ai commi 3 e 4, per gli  impianti  di  termovalorizzazione  di
rifiuti in esercizio da non piu' di otto anni alla data di entrata in
vigore del presente decreto e che sono stati ammessi al regime di cui
al provvedimento del Comitato interministeriale dei  prezzi  n.  6/92
del 29  aprile  1992,  fino  al  completamento  del  quarto  anno  di
esercizio dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
valore di cui al comma 3, primo periodo, e'  determinato  sulla  base
del paniere di riferimento individuato  ai  sensi  dell'articolo  30,
comma 15, della legge 23 luglio 2009, n.  99,  in  cui  il  peso  dei
prodotti petroliferi e' pari  al  60  per  cento.  Per  gli  anni  di
esercizio successivi, si applica il metodo di aggiornamento di cui al
comma 4 del presente articolo. Per gli impianti situati  in  zone  di
emergenza relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti, il valore  di
cui al comma 3 e' determinato sulla base del paniere  di  riferimento
in cui il peso dei prodotti petroliferi e' pari al 60 per cento  fino
al completamento dell'ottavo anno di esercizio dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto."; 
        il decreto-legge n. 79 del 16 marzo 1999 recante  "Attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato  interno
dell'energia elettrica." e successive modificazioni, limitatamente a: 
          Articolo 3) comma dodicesimo,  limitatamente  alle  parole:
"Con  apposite  convenzioni,  previa  autorizzazione   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita  l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' ceduti al gestore, da
parte dell'imprese produttricidistributrici, l'energia elettrica ed i
relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B),  del  provvedimento
CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni e' fissata in otto  anni
a partire dalla data di messa  in  esercizio  degli  impianti  ed  il
prezzo corrisposto include anche il costo evitato."?" 
    Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso:  IL  COMITATO
PER LA TUTELA DEL CITTADINO - con sede in Brindisi. - casella postale
n. 10 presso Ufficio Postale San Donaci - via Rodi n. 2 -  CAP  72025
SAN DONACI. 
    e-mail: comitatotuteladelcittadino@gmail.com 
    indirizzo WEB: www.comitatotuteladelcittadino.it