IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   220/2002,   con   particolare
riferimento all'art. 12; 
  Visto l'art. 223-septiesdecies disp. att. al codice  civile,  cosi'
come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009; 
  Visti gli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 7 agosto 1990,
n. 241 e succ. mod. e int.; 
  Visto il parere della Commissione centrale per le  cooperative  del
15 maggio 2003; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello Sviluppo economico»; 
  Visto il decreto dirigenziale n.  13/CC/2013  del  25  giugno  2013
(G.U. n. 162 del  12  luglio  2013),  recante  «scioglimento  di  415
societa'  cooperative  aventi  sede  nella  regione  Sardegna»,   che
dispone, tra gli altri, lo scioglimento per atto dell'autorita' senza
nomina  di  commissario  liquidatore  della  societa'   «L'Elefantino
Societa' cooperativa», con sede in Decimomannu (CA); 
  Tenuto conto che il legale rappresentante, con nota  del  9  giugno
2014, ha presentato istanza  di  autotutela  volta  alla  revoca  del
provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese  in  quanto
lo stesso sarebbe stato adottato erroneamente; 
  Ritenuto che tale istanza - motivata in punto di  travisamento  dei
fatti e quindi volta a segnalare all'autorita'  il  ricorrere  di  un
vizio di legittimita' previsto  nell'art.  21-octies  della  legge  7
agosto 1990, n. 241 - debba intendersi riferita  all'adozione  di  un
provvedimento di autoannullamento  ex  art.  21-nonies  della  citata
legge n. 241/1990; 
  Considerato   che   questa   amministrazione   ha   accertato   che
effettivamente la societa' «L'Elefantino Societa'  cooperativa»,  con
sede  in  Decimomannu  (CA)  si  era  costituita  a  seguito  di  una
operazione di trasformazione societaria della societa' in accomandita
per azioni «Elefantino di Garofalo Francesco»,  avviata  -  con  atto
pubblico raccolto dal notaio dott. Enrico Ricetto,  rep.  n.  43.494,
racc. n. 20.244 - in data 16 dicembre 2011 ed avente effetto  decorsi
60 giorni dalla iscrizione della delibera  di  trasformazione  giusta
l'art. 2500 c.c.; 
  Ritenuto che pur  trovando  applicazione  nel  caso  di  specie  il
principio  di  continuita'  ex  art.  2498  c.c.  per  cui  «con   la
trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e
prosegue in tutti i  rapporti  anche  processuali  dell'ente  che  ha
effettuato la trasformazione», il mancato deposito  quinquennale  dei
bilanci - presupposto dell'applicazione  dell'art.  223-septiesdecies
citato - non puo' essere imputato alla societa' cooperativa; 
  Considerato pertanto che non correttamente e'  stato  comunicata  a
questa amministrazione la ricorrenza dei  presupposti  -  per  quanto
concerne «L'Elefantino Societa' cooperativa», con sede in Decimomannu
(CA) - per l'adozione del decreto dirigenziale n. 13/CC/2013  del  25
giugno 2013 (G.U. n. 162 del 12 luglio 2013),  recante  «scioglimento
di 415 societa' cooperative aventi sede nella regione Sardegna»,  che
dispone, tra gli altri, lo scioglimento per atto dell'autorita' senza
nomina  di  commissario  liquidatore  della  societa'   «L'Elefantino
Societa' cooperativa», con sede in Decimomannu (CA); 
  Atteso che non sussistono quindi i presupposti  per  l'applicazione
dell'art. 223-septiesdecies disp. att. al codice civile; 
  Ritenuto  di  dover   provvedere   all'annullamento   del   decreto
dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza
nomina di commissario liquidatore della societa' sopra citata; 
  Ritenuto  quindi  sussistente  un   vizio   di   legittimita'   del
provvedimento di scioglimento di 415 societa' cooperative aventi sede
nella regione Sardegna, che dispone, tra gli altri,  lo  scioglimento
per atto dell'autorita' senza nomina di commissario liquidatore della
societa' «L'Elefantino Societa' cooperativa», con sede in Decimomannu
(CA); 
  Ritenuta altresi' la sussistenza di ragioni di  interesse  pubblico
per l'annullamento d'ufficio del  citato  provvedimento  e  che  esse
debbano individuarsi nell'attivita' di «servizio  per  l'infanzia  ed
assistenza di minori disabili»; 
  Preso atto della insussistente manifestazione di controinteressati,
nonche' del fatto per cui in quanto la societa' cooperativa e' attiva
e in grado di perseguire gli scopi per i quali e' stata costituita; 
  Ritenuto infine che il lasso di  tempo  trascorso  possa  incarnare
quei  profili  di  ragionevolezza  rimessi  all'apprezzamento   della
Amministrazione; 
  Atteso che la proficuita' degli effetti dell'annullamento in questo
caso e' strettamente  correlata  alla  tempestivita'  della  adozione
dello stesso, sussistono valide ragioni per omettere la comunicazione
dell'avvio del procedimento ex art. 7, 1° comma, della legge 7 agosto
1990, n. 241; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il decreto dirigenziale n. 13/CC/2013 del 25 giugno  2013,  recante
«scioglimento di 415 societa' cooperative aventi sede  nella  regione
Sardegna», e' annullato nella parte in cui  dispone  lo  scioglimento
per atto dell'autorita' e la conseguente cancellazione  dal  registro
delle imprese della societa' «L'Elefantino Societa' cooperativa», con
sede in  Decimomannu  (CA),  C.F.  03073070926,  per  le  motivazioni
indicate in premessa.