IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e  coreutica
                          e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia"; 
  Visto il decreto in data 2 aprile  2013,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il decreto in data 12 ottobre 2007 con  il  quale  l'Istituto
"Corso quadriennale  di  psicoterapia  umanistica  esistenziale",  e'
stato  abilitato  ad  istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia nella sede  principale  di  Bruzzano
Zeffirio (Reggio  Calabria),  per  i  fini  di  cui  all'art.  4  del
richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il decreto in data 16 luglio 2010 di abilitazione della  sede
periferica di Roma; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione  a  cambiare  la   denominazione   in   "Scuola   di
specializzazione in psicoterapia umanistica esistenziale"; 
  Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede, altresi',
l'autorizzazione a  cambiare  l'assetto  organizzativo  della  Scuola
considerando come sede principale quella di Roma; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 25 giugno 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Istituto   "Corso   quadriennale   di   psicoterapia   umanistica
esistenziale" abilitato con  decreto  in  data  12  ottobre  2007  ad
istituire e ad attivare nella sede principale  di  Bruzzano  Zeffirio
(Reggio Calabria) un corso di  specializzazione  in  psicoterapia  ai
sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale  11  dicembre
1998, n. 509, e' autorizzato a cambiare la denominazione  in  "Scuola
di specializzazione in psicoterapia umanistica esistenziale";