IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA 
 
  Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300 , recante la "Riforma dell'organizzazione del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto l'art.  48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.  269
convertito nella legge  24  novembre  2003  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica   e
dell'economia e finanze, come modificato con decreto  n.  53  del  29
marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco,  emanato  a  norma  del  comma  13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato"; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
"Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE",  e  s.m.i.,  in
particolare l'art. 38; 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la determinazione AIFA n. 521 del  31  maggio  2013,  con  la
quale e' stata conferita al dott. Giuseppe  Pimpinella  la  direzione
dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013; 
  Vista  la   determinazione   del   direttore   generale   dell'AIFA
concernente "Criteri per l'applicazione delle  disposizioni  relative
allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del  14/04/2014,
adottata, in attuazione  dell'art.  37  del  decreto  legislativo  n.
219/2006  e  s.m.i.,  cosi'  come  modificato  dall'art.  44,   comma
4-quinquies  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  recante:
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013,  n.  98,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale serie generale n. 101 del 03/05/2014,  efficace  a
decorrere dal 03/06/2014; 
  Vista la determinazione FV n.  62/2014  del  18/02/2014  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61  supplemento
ordinario   n.   22   del   14/03/2014   concernente    il    rinnovo
dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la  procedura
nazionale del medicinale FOLINA  con  conseguente  modifica  stampati
nella quale e' stato concesso un periodo di smaltimento delle  scorte
pari a 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento; 
  Vista la determinazione FV n. 101/2014  del  08/04/2014  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  97   del
28/04/2014 con cui e'  stata  concessa  una  proroga  al  periodo  di
smaltimento delle scorte fino al 09/11/2014; 
  Considerate le motivazioni evidenziate dal  titolare  AIC  TEOFARMA
s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi,  8
- 27010 Valle Salimbene  (PV)  -  Codice  fiscale  01423300183  nella
richiesta di proroga del 24/06/2014 del termine di smaltimento  delle
scorte  fino  alla  data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in
etichetta; 
  Visti gli atti istruttori e la  corrispondenza  degli  stessi  alla
normativa vigente; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Medicinale: FOLINA 
  Confezioni: 
      002309 033 "15 mg/2 ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 2 ml 
      002309 045 "5 mg capsule molli" 20 capsule 
      002309 058 "5 mg capsule molli" 60 capsule 
  Titolare AIC: Teofarma s.r.l. 
  Procedura: Nazionale 
  1. E' autorizzato, a decorrere dal data  entrata  in  vigore  della
presente  determinazione,  il   mantenimento   in   commercio   delle
confezioni gia' prodotte, che non riportino le modifiche  autorizzate
a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n.
62/2014 del 18/02/2014  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 61 supplemento ordinario n. 22 del 14/03/2014,
fino alla data di scadenza  del  medicinale  indicata  in  etichetta,
previa consegna da  parte  dei  farmacisti  agli  utenti  del  Foglio
Illustrativo aggiornato ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  1,
commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del direttore generale n.  371
del  14/04/2014  concernente  "Criteri   per   l'applicazione   delle
disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei  medicinali",
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  serie  generale  n.  101  del
03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014. 
  2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma
1, i farmacisti sono  tenuti  a  consegnare  il  Foglio  Illustrativo
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine  di  30  giorni  dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  della  presente  determinazione.  Il  titolare  AIC   rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro  il
medesimo termine.