IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante «Nuova disciplina per
gli istituti di patronato e di assistenza sociale»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, recante  «Regolamento  per
il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'art.  13,
comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152»; 
  Viste, in particolare, le tabelle A, C  e  D,  allegate  al  citato
regolamento che riportano, tra gli altri, gli interventi  in  materia
di previdenza, di  danni  da  lavoro  e  alla  salute  e  in  materia
socio-assistenziale inseriti, rispettivamente, a punteggio zero; 
  Visto l'art. 1, comma 14, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2013)»  che,   nel
prevedere la progressiva valorizzazione, ai fini  del  finanziamento,
delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate  al  regolamento
di cui al decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 10 ottobre 2008,  n.  193,  a  punteggio  zero,  in
attesa  della  predetta  valorizzazione,  in  via   sperimentale,   a
decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  riconosce  0,25  punti  per  ogni
intervento  non  finanziato  avviato  con  modalita'  telematiche   e
verificato  dagli   enti   pubblici   erogatori   delle   prestazioni
previdenziali e assicurative, demandando ad un decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali la concreta individuazione degli
stessi; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
20 febbraio 2013 che, in attuazione della predetta disposizione della
citata  legge  di  stabilita'  2013,  individua  nella  tabella  A  i
prodotti/servizi non finanziati avviati con modalita'  telematiche  e
verificati  dagli   enti   pubblici   erogatori   delle   prestazioni
previdenziali e assicurative cui riconoscere in via sperimentale 0,25
punti; 
  Visto l'art. 2  del  medesimo  D.M.  che  al  comma  3  prevede  la
possibilita' di adottare provvedimenti sulla  base  delle  criticita'
segnalate   dagli   enti   pubblici   erogatori   delle   prestazioni
previdenziali   e    assicurative    nella    prescritta    relazione
sull'andamento della fase sperimentale; 
  Considerato  che  l'INPS,  nella  relazione  di  monitoraggio,   ha
ribadito che gli interventi A14 (Integrazione pensioni  facoltative),
A30  (Denuncia,  recupero  e  regolarizzazione  contributive)  e  A31
(Operazioni  relative  a  costituzione  di   posizioni   assicurative
obbligatorie) continuano ad  essere  gestiti  in  modalita'  cartacea
evidenziando,  in  considerazione  dell'esiguo  numero   di   domande
pervenute, di non aver  dato  corso  alla  prevista  telematizzazione
dell'intervento A11 (Pensione di mutualita' e facoltativa); 
  Considerato che il medesimo Istituto in relazione a quanto previsto
dall'art. 1, comma 114, della legge di stabilita' 2013,  ha  attivato
modalita' alternative per acquisire il CUD in formato  cartaceo,  che
tuttavia non risultano fruibili dai pensionati residenti  all'estero,
in favore dei quali gli istituti di patronato possono quindi  tuttora
svolgere, attraverso le proprie sedi, un utile servizio; 
  Tenuto conto, altresi', del parere della Commissione  istituita  ai
sensi dell'art. 14  del  citato  regolamento  n.  193/08,  la  quale,
relativamente alla voce sperimentale A99 (Rilascio CUD  INPS)  si  e'
espressa, all'unanimita', in senso  favorevole  all'attribuzione  del
punteggio pari a 0,25 esclusivamente  per  l'attivita'  svolta  dagli
Istituti di patronato in  favore  dei  cittadini  italiani  residenti
all'estero; 
  Ravvisata quindi l'esigenza di provvedere  all'aggiornamento  della
tabella A allegata al D.M. 20 febbraio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la tabella A allegata al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  del  20  febbraio
2013 e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto. 
  Il presente decreto, previa registrazione della  Corte  dei  conti,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 maggio 2014 
 
                                                 Il Ministro: Poletti 

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR,MIBAC, Min.  salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 2591