IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica   e
dell'economia e finanze, come modificato con decreto  n.  53  del  29
marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco,  emanato  a  norma  del  comma  13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 38; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la determinazione AIFA n. 521 del  31  maggio  2013,  con  la
quale e' stata conferita al dott. Giuseppe  Pimpinella  la  direzione
dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013; 
  Vista  la   determinazione   del   direttore   generale   dell'AIFA
concernente «Criteri per l'applicazione delle  disposizioni  relative
allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371  del  14  aprile
2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n.
219/2006 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  cosi'  come
modificato dall'art.  44,  comma  4-quinquies  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti  per  il  rilancio
dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge  9  agosto
2013, n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale  -
n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014; 
  Vista la determinazione FV n. 115 del  15  aprile  2014  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  supplemento
ordinario  n.  117  del  22  maggio  2014  concernente   il   rinnovo
dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la  procedura
nazionale del medicinale «Zengac» con conseguente  modifica  stampati
nella quale e' stato concesso un periodo di smaltimento delle  scorte
fino al 22 settembre 2014; 
  Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare Hospira S.p.A.,
con sede legale e domicilio fiscale  in  via  Fosse  Ardeatine  n.  2
(20060  Liscate)  codice  fiscale/partita   IVA   02181120599   nella
richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte  del  12
giugno 2014; 
  Visti gli atti istruttori e la  corrispondenza  degli  stessi  alla
normativa vigente; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Medicinale: VANCOMICINA HOSPIRA. 
  Confezioni: 
  032213 011 - polvere per soluzione orale e per infusione endovenosa
1 flaconcino da 500 mg; 
  032213 023 - polvere per soluzione orale e per infusione endovenosa
1 flaconcino da 1 g. 
  Titolare A.I.C.: Hospira S.p.A. 
  Procedura nazionale. 
  1. E' autorizzato, a decorrere dal data  entrata  in  vigore  della
presente  determinazione,  il   mantenimento   in   commercio   delle
confezioni gia' prodotte, che non riportino le modifiche  autorizzate
a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n.
115 del 15 aprile 2014  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio  2014,  fino  alla  data  di
scadenza del medicinale indicata in  etichetta,  previa  consegna  da
parte dei farmacisti agli utenti del foglio  illustrativo  aggiornato
ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1,  2,  3  e  4  della
determinazione del direttore generale  n.  371  del  14  aprile  2014
concernente «Criteri per l'applicazione delle  disposizioni  relative
allo smaltimento  delle  scorte  dei  medicinali»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale -  n.  101  del  3  maggio  2014,
efficace a decorrere dal 3 giugno 2014. 
  2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma
1, i farmacisti sono  tenuti  a  consegnare  il  foglio  illustrativo
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana della presente  determinazione.  Il  titolare  A.I.C.  rende
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro  il
medesimo termine.