Estratto determinazione n. 693/2014 del 10 luglio 2014 
 
    Medicinale: ATENOLOLO AHCL. 
    Titolare AIC: Accord Healthcare Limited Sage  House,  319  Pinner
Road, North Harrow, Middlesex - HA1 4HF Regno Unito. 
    Confezione 
      «50 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC  n.
041098221 (in base 10) 1766ZF (in base 32); 
    Confezione 
      «100 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n.
041098233 (in base 10) 1766ZT (in base 32); 
    Confezione 
      «50 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n.
041098245 (in base 10) 176705 (in base 32); 
    Forma farmaceutica: Compresse. 
    Composizione: Ogni compressa contiene: 
      Principio attivo: 50 mg, 100 mg di atenololo. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione 
      «50 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC  n.
041098221 (in base 10) 1766ZF (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita' «A». 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 2,90. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 5,45. 
    Confezione 
      «100 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n.
041098233 (in base 10) 1766ZT (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita' «A». 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3,56. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 6,67. 
    Confezione 
      «50 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n.
041098245 (in base 10) 176705 (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita' «C» 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
ATENOLOLO AHCL e' la seguente:  medicinale  soggetto  a  prescrizione
medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.