Estratto determinazione V & A n. 1420/2014 dell'8 luglio 2014 
 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   numero   AIC   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: Brusonex, nelle
forme  e  confezioni:  "50   microgrammi/erogazione   spray   nasale,
sospensione" 1  flacone  in  HDPE  da  16  g  (120  erogazioni),  "50
microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione" 1 flacone  in  HDPE
da 18 g (140 erogazioni)alle condizioni e con  le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare AIC: Bruschettini S.r.l., Via Isonzo, n. 6, cap. 16147 -
Genova, Italia, codice fiscale 00265870105. 
    Confezione: "50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione"
1 flacone in HDPE da 16 g (120 erogazioni) -  AIC  n.  042763019  (in
base 10) 18T0SC (in base 32). 
    Confezione: "50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione"
1 flacone in HDPE da 18 g (140 erogazioni) - AIC n. 042763021(in base
10) 18T0SF (in base 32). 
    Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione. 
    Validita' prodotto integro: 2 anni. Utilizzare entro 2  mesi  dal
primo utilizzo. 
    Precauzioni particolari per la conservazione:  Non  conservare  a
temperatura superiore ai 25°C. 
    Composizione ogni dose erogata contiene: 
      principio attivo: mometasone furoato monoidrato, equivalente  a
50 microgrammi di mometasone furoato anidro; 
      eccipienti: benzalconio  cloruro,  glicerolo,  polisorbato  80,
cellulosa  microcristallina  e  carmellosa  sodica,   acido   citrico
monoidrato, sodio citrato, acqua depurata. 
    Produttore del principio attivo: AARTI  Industries  Ltd,  Unit  -
IV,Plot no. E - 50 MIDC Tarapur, Tal. Palghar Dist Thane -  401  506,
Maharashtra, India; 
    Produttore del prodotto finito: Farmea, 10,  rue  Bouche'  Thomas
Z.A.C d'Orgemont, 49000 Angers, Francia (produzione,  confezionamento
primario e secondario, controllo di qualita' e rilascio dei lotti). 
    Indicazioni terapeutiche: Brusonex spray nasale e'  indicato  nei
pazienti adulti e nei bambini dai 6 anni in  su  per  il  trattamento
sintomatico  dell'allergia  stagionale  o  della   rinite   allergica
perenne. 
    In  pazienti  con  anamnesi  di  sintomi  di   rinite   allergica
stagionale di grado moderato o severo,  il  trattamento  profilattico
con Brusonex spray nasale puo' iniziare  fino  a  4  settimane  prima
dell'inizio previsto della stagione dei pollini. 
    Brusonex spray nasale e'  indicato  nel  trattamento  dei  polipi
nasali in pazienti dai 18 anni di eta' in su. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: "50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione"
1 flacone in HDPE da 16 g (120 erogazioni) -  AIC  n.  042763019  (in
base 10) 18T0SC (in base 32). 
    Confezione: "50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione"
1 flacone in HDPE da 18 g (140 erogazioni) - AIC n. 042763021(in base
10) 18T0SF (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: "50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione"
1 flacone in HDPE da 16 g (120 erogazioni) - AIC  n.  042763019;  RR:
Medicinale soggetto a prescrizione medica. 
    Confezione: "50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione"
1 flacone in HDPE da 18 g (140 erogazioni) - AIC  n.  042763021;  RR:
Medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia   della   determinazione   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.