IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria; Visto l'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal comma 2 dell'art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in base al quale, con decreto di natura non regolamentare, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e gli altri terreni; Visto lo stesso comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 il quale prevede che ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU; Visto il medesimo comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 in base al quale con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU; Visto il comma 2-bis dell'art. 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che i decreti di cui all'art. 4, comma 5-bis, primo e ultimo periodo, del decreto-legge n. 16 del 2012, sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 66 del 2014; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano del 23 aprile 2014, n. 3, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, n. 17 del 29 aprile 2014, che istituisce l'imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione delle imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili, ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Tenuto conto che per predisporre il citato decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in cui sono stabilite le modalita' per la compensazione del minor gettito ai comuni e' necessario acquisire preventivamente, tramite il portale del federalismo fiscale, i dati dagli stessi enti locali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Decreta: Art. 1 Ambito applicativo 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano su tutto il territorio nazionale ad eccezione dei comuni ubicati nel territorio della provincia autonoma di Bolzano che, in base alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, ha istituito l'imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione delle imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili, ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.