IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.
23 e l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituiscono e disciplinano
l'imposta municipale propria; 
  Visto l'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n.  44,  come  modificato  dal
comma 2 dell'art.  22  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  in
base  al  quale,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare,  sono
individuati i comuni nei quali,  a  decorrere  dall'anno  di  imposta
2014, si applica l'esenzione di cui  alla  lettera  h)  del  comma  1
dell'art. 7 del decreto legislativo  n.  504  del  1992,  sulla  base
dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT),  diversificando  tra
terreni posseduti da  coltivatori  diretti  e  imprenditori  agricoli
professionali di cui all'art. 1  del  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e gli altri terreni; 
  Visto lo stesso comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del
2012 il quale  prevede  che  ai  terreni  a  immutabile  destinazione
agro-silvo-pastorale   a   proprieta'   collettiva   indivisibile   e
inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in  zone
montane o di collina, e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU; 
  Visto il medesimo comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge  n.  16
del 2012  in  base  al  quale  con  apposito  decreto  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le modalita' per la compensazione  del  minor
gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a  immutabile
destinazione    agro-silvo-pastorale    a    proprieta'    collettiva
indivisibile e  inusucapibile  non  situati  in  zone  montane  o  di
collina, ai quali e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU; 
  Visto il comma 2-bis dell'art. 22 del decreto-legge n. 66 del 2014,
il quale prevede che i decreti di cui all'art. 4, comma 5-bis,  primo
e ultimo periodo, del decreto-legge n. 16  del  2012,  sono  adottati
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione dello stesso decreto-legge n. 66 del 2014; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano  del
23 aprile 2014, n.  3,  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
regione autonoma Trentino-Alto Adige, n. 17 del 29 aprile  2014,  che
istituisce l'imposta municipale  immobiliare  (IMI)  in  sostituzione
delle imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche
relative alla copertura dei servizi indivisibili, ai sensi  dell'art.
80 del decreto del Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.
670; 
  Tenuto conto che per predisporre il citato  decreto  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, in cui sono stabilite le modalita' per la compensazione  del
minor gettito ai  comuni  e'  necessario  acquisire  preventivamente,
tramite il portale del federalismo fiscale, i dati dagli stessi  enti
locali; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Ambito applicativo 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano su tutto
il  territorio  nazionale  ad  eccezione  dei  comuni   ubicati   nel
territorio della provincia autonoma di  Bolzano  che,  in  base  alla
legge provinciale 23  aprile  2014,  n.  3,  ha  istituito  l'imposta
municipale immobiliare (IMI) in sostituzione delle  imposte  comunali
immobiliari  istituite  con  leggi  statali,  anche   relative   alla
copertura dei servizi indivisibili, ai sensi dell'art. 80 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.