IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 5 maggio  1976,  n.  324,  recante  nuove  norme  in
materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo
civile, che ha previsto, per il movimento degli aeromobili privati  e
delle persone negli aeroporti  nazionali  aperti  al  traffico  aereo
civile, il pagamento dei diritti di approdo, di partenza e di sosta o
ricovero  per  gli  aeromobili  e  del  diritto  di  imbarco  per   i
passeggeri; 
  Visto il decreto interministeriale del 14 novembre  2000,  n.  140T
(GURI n. 36 del 13 febbraio 2001) con  cui,  oltre  ad  aggiornare  i
diritti aeroportuali ai tassi di inflazione programmata previsti fino
all'anno 2000, sono state fissate misure unificate per i  diritti  di
approdo e partenza per i  collegamenti  con  origine  o  destinazione
interna al territorio nazionale  e  dell'Unione  europea  rispetto  a
quelli extra UE che sono rimasti invariati; 
  Visto  il  comma  2,  dell'art.  11-decies  del  decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, che ha disposto che: «fino alla determinazione
dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5  maggio  1976,  n.  324,
secondo le modalita' previste nel comma 10, dell'art. 10 della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, come  sostituito  dall'art.  11-nonies  del
presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali  attualmente  in
vigore e' ridotta in misura  pari  all'importo  della  riduzione  dei
canoni demaniali di cui al  comma  1  del  presente  articolo.  Detta
misura e' ulteriormente  ridotta  del  10%  per  i  gestori  che  non
adottano  un  sistema  di  contabilita'  analitica,  certificato   da
societa' di revisione contabile, che consenta  l'individuazione,  per
tutti i servizi  offerti,  dei  ricavi  e  dei  costi  di  competenza
afferenti a ciascun singolo servizio»; 
  Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 31  dicembre  2007,  n.  248,
convertito dalla legge del 28 febbraio  2008,  n.  31,  il  quale  ha
disposto che «fino all'emanazione dei decreti  di  cui  al  comma  10
dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  come  da  ultimo
sostituito dal comma  1  dell'art.  11-nonies  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, da adottare entro  il  31  dicembre  2008,  il
Ministro   dei   trasporti    provvede,    con    proprio    decreto,
all'aggiornamento della misura  dei  diritti  aeroportuali  al  tasso
d'inflazione programmato»; 
  Vista la direttiva 2009/12/CE dell'11 marzo 2009 del  Parlamento  e
del Consiglio dell'Unione europea concernente i diritti  aeroportuali
che fissa principi e procedure comuni  per  la  definizione  di  tali
diritti da parte dei soggetti competenti e dispone l'obbligo per  gli
Stati membri di istituire una Autorita' di vigilanza; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (GURI n.  71  del  24
marzo 2012), recante disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,  lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', che ha introdotto,
al capo II (articoli 71- 82),  disposizioni  per  l'attuazione  della
direttiva 2009/12/CE; 
  Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante proroga di  termini
previsti da disposizioni legislative (GURI n. 48 del 27 febbraio 2012
- supplemento ordinario n. 36) ed in particolare l'art.  11  (Proroga
di termini in materia di infrastrutture e trasporti); 
  Visto il decreto ministeriale n. 274 del 25 luglio  2012  (GURI  n.
264 del 12 novembre  2012),  concernente  la  revisione  dei  diritti
aeroportuali di cui al citato decreto ministeriale n. 391/2011; 
  Visto il decreto ministeriale n. 407 del 19 novembre 2012 (GURI  n.
288 dell'11 dicembre 2012), con il quale e' stato trattato  il  campo
di applicazione del citato decreto ministeriale n. 274/2012; 
  Visto il decreto ministeriale n. 44 del 7 febbraio  2013  (GURI  n.
114 del 17 maggio 2013) di aggiornamento dei diritti aeroportuali per
l'anno 2012 che ha stabilito il recupero del gap tariffario derivante
dalla  modifica  del  tasso  d'inflazione  programmata  per  il  2011
inizialmente posto all'1,5% e successivamente rettificato al 2% (nota
di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012) prevedendo
l'applicazione di tariffe provvisorie per il periodo 6 giugno 2013  -
11 dicembre 2013; 
  Visto il Documento di  economia  e  finanza  2013,  deliberato  dal
Consiglio dei ministri il 10 aprile 2013, che ha fissato per il  2014
il valore dell'inflazione programmata all'1,5%, valore mantenuto tale
anche nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
2013, presentata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dal
Ministro dell'economia e delle finanze il 20 settembre 2013; 
  Visto il decreto interministeriale 372 del 14 ottobre 2013, con cui
sono stati unificati i diritti di  approdo  e  partenza  intra-UE  ed
extra-UE previsti dalla tabella 1 del  decreto  interministeriale  n.
140T del 2000; 
  Visto il decreto ministeriale n. 413 del 20 novembre 2013 (GURI  n.
31 del 7 febbraio 2014) di aggiornamento dei diritti aeroportuali per
l'anno 2013 che ha stabilito il recupero del residuo  gap  tariffario
previsto dal decreto ministeriale n. 44/2013 derivante dalla modifica
del tasso d'inflazione programmata per  il  2012  inizialmente  posto
all'1,5% e successivamente rettificato al 2% (nota  di  aggiornamento
del Documento di economia e finanza 2012) e  il  recupero  dei  dieci
giorni di mancata applicazione delle tariffe provvisorie 2012  dovuta
all'effettiva entrata in vigore del citato  decreto  ministeriale  n.
44/2012, prevedendo l'applicazione di tariffe provvisorie 2013 a  far
data dall'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 413/2013 fino
al 21 dicembre 2013; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge  30  dicembre  2013,  n.
150, convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (GURI n.  49  del
28 febbraio 2014) in base al quale sono stati prorogati al 31  maggio
2014 il termine e il regime giuridico di cui al predetto art.  21-bis
del decreto-legge 31 dicembre n. 248/2007, convertito dalla legge  n.
31/2008; 
  Vista la nota n. 13094 dell'1 aprile 2014, con la  quale  l'Ufficio
legislativo del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
trasmesso  il  proprio  parere  in  merito  al  quesito  posto  dalla
Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo  circa  le
modalita' di aggiornamento dei diritti aeroportuali per  l'anno  2014
indicando che si possa procedere a  tale  aggiornamento  mediante  la
sola applicazione dell'inflazione programmata  2014  alle  tariffe  a
regime 2013, senza considerare al momento il  parametro  relativo  ai
dati di traffico; 
  Considerato che, in esito alla evoluzione del quadro  normativo  ed
istituzionale sopra descritto, le attuali procedure di  aggiornamento
annuale dei diritti sono, in ogni caso, destinate  ad  esaurirsi  per
essere sostituite da quelle previste in applicazione della  direttiva
2009/12/CE citata; 
  Considerato che il Documento di economia e finanza 2014, deliberato
dal Consiglio dei ministri l'8 aprile  2014,  ha  fissato  il  valore
dell'inflazione programmata 2014 all'1,5%; 
  Ritenuto necessario procedere tempestivamente all'aggiornamento dei
diritti  aeroportuali  con  riferimento   alla   applicazione   della
inflazione programmata per l'annualita' 2014; 
  Ritenuto che, trattandosi di tariffe a  carattere  non  definitivo,
quelle riportate nella tabella A allegata al presente decreto saranno
conguagliate dal Ministero in occasione della disponibilita' dei dati
a  consuntivo  di  traffico  e  di  ricavo  per  l'annualita'   2013,
includendo anche il  recupero  del  gap  tariffario  per  la  mancata
applicazione delle tariffe provvisorie 2013 per la effettiva data  di
applicazione del decreto ministeriale n. 44/2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La misura dei diritti aeroportuali di cui al  decreto  ministeriale
20 novembre 2013, n. 413, e' aggiornata ai sensi dell'art.  4,  comma
2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla legge
27 febbraio 2014, n. 15, in base al quale sono stati prorogati al  31
maggio 2014 il termine e il regime giuridico di cui al predetto  art.
21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 31/2008.